IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare gli articoli 6 e 32; Visto il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Visto il regolamento sul servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; Visto il proprio precedente decreto del 26 maggio 1987 concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetaminosimili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive; Considerato che il divieto di preparare tali associazioni si e' rivelato, allo stato dei fatti, non efficace, in quanto alla pratica di prescrivere le sostanze anoressizzanti amfetaminosimili associate ad altre sostanze farmacologicamente attive si e' sostituita quella di prescrivere contestualmente su ricette separate le une e le altre delle suddette sostanze; Considerato l'orientamento gia' espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 marzo 1987, non favorevole all'uso a scopo dimagrante di associazioni di farmaci anoressizzanti con altri farmaci in quanto incongruo e pericoloso; Rilevato che il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7 ottobre 1992 ha ribadito la necessita' di ridurre per quanto possibile il danno derivante da una utilizzazione indiscriminata e inappropriata di tali preparazioni e pertanto ha ritenuta l'opportunita' di vietare la preparazione sia da parte delle officine farmaceutiche come medicinali industriali dei preparati su richiesta del medico, sia da parte delle farmacie come preparazioni magistrali; Considerato che per molte delle sostanze elencate nel parere del Consiglio del 7 ottobre 1992 non sono mai state possibili le valutazioni sulla sicurezza di impiego per mancanza di dossier di registrazione delle relative specialita' medicinali; Considerato altresi' che i medicinali preparati in farmacia, nonche' quelli industriali preparati su richiesta del medico, non sono corredati di informazioni scritte approvate dal Ministero della sanita' relative a indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni di impiego e notizie di effetti indesiderati; Vista la risoluzione n. 7.00075 adottata dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1992, nella quale in particolare si afferma che e' indispensabile salvaguardare la liberta' diagnostico-prescrittiva del medico pur nella necessita' di tutelare la salute della collettivita', disciplinando in maniera concreta la prescrizione delle sostanze, sia naturali che sintetiche, utilizzate nei trattamenti farmacologici del sovrappeso corporeo in preparazioni galeniche o in specialita' medicinali; Visto il parere espresso nella seduta del 24 febbraio 1993, con il quale il Consiglio superiore di sanita', preso atto della risoluzione predetta, ha fatto conoscere le proprie ulteriori valutazioni; Visto l'art. 25, comma 8, del citato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il quale consente al Ministero della sanita' di vietare l'utilizzazione di medicinali, ivi compresi quelli preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica; Decreta: Art. 1. 1. Alle imprese farmaceutiche e' fatto divieto di preparare su richiesta del medico formulata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, medicinali comunque contenenti, da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze, le seguenti entita' chimiche: AMFECLORAL, AMFEPRAMONE (dietilpropione), AMFETAMINA, AMINOREX, APETINIL, BENZFETAMINA, CICLOEXEDRINA, CLOBENZOREX, CLOFOREX, CLORFENTERMINA, CLORTERMINA, DEXAMFETAMINA, DEXFENFLURAMINA, FENDIMETRAZINE, FENFLURAMINA, FENMETRAZINA, FENPENTERMINA, FENPROPOREX, FENTERMINA, MAZINDOLO, MEFENOREX, MEFENTERMINA, D-L METAMFEPIRAMONE, METAMFETAMINA. 2. Ai farmacisti e' fatto divieto di preparare su richiesta del medico medicinali che contengono le sostanze di cui al comma 1, fatta eccezione per AMFEPRAMONE (dietilpropione), DEXFENFLURAMINA, FENDIMETRAZINA e FENFLURAMINA, purche' queste ultime non siano in associazione fra loro ne' con altre sostanze farmacologicamente attive e siano previste in dosaggi diversi ma non superiori rispetto a quelli massimi autorizzati per le specialita' medicinali in commercio a base degli stessi principi attivi.