IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n.  833,  ed  in  particolare  gli
articoli 6 e 32;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
  Visto il regolamento sul servizio farmaceutico, approvato con regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
  Visto  il proprio precedente decreto del 26 maggio 1987 concernente
il  divieto  di  preparazione  di  farmaci  contenenti  le   sostanze
anoressizzanti  amfetaminosimili  ivi  elencate,  in associazione con
altre sostanze farmacologicamente attive;
  Considerato che il divieto di preparare  tali  associazioni  si  e'
rivelato,  allo stato dei fatti, non efficace, in quanto alla pratica
di prescrivere le sostanze anoressizzanti amfetaminosimili  associate
ad  altre  sostanze farmacologicamente attive si e' sostituita quella
di prescrivere contestualmente su ricette separate le une e le  altre
delle suddette sostanze;
  Considerato l'orientamento gia' espresso dal Consiglio superiore di
sanita'  nella  seduta  del  20  marzo 1987, non favorevole all'uso a
scopo dimagrante di associazioni di farmaci anoressizzanti con  altri
farmaci in quanto incongruo e pericoloso;
  Rilevato  che  il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7
ottobre  1992  ha  ribadito  la  necessita'  di  ridurre  per  quanto
possibile  il  danno  derivante da una utilizzazione indiscriminata e
inappropriata  di  tali   preparazioni   e   pertanto   ha   ritenuta
l'opportunita' di vietare la preparazione sia da parte delle officine
farmaceutiche  come medicinali industriali dei preparati su richiesta
del medico, sia da parte delle farmacie come preparazioni magistrali;
  Considerato che per molte delle sostanze elencate  nel  parere  del
Consiglio  del  7  ottobre  1992  non  sono  mai  state  possibili le
valutazioni sulla sicurezza di impiego per  mancanza  di  dossier  di
registrazione delle relative specialita' medicinali;
  Considerato  altresi'  che  i  medicinali  preparati  in  farmacia,
nonche' quelli industriali preparati su  richiesta  del  medico,  non
sono  corredati di informazioni scritte approvate dal Ministero della
sanita'  relative  a  indicazioni,   controindicazioni,   avvertenze,
precauzioni di impiego e notizie di effetti indesiderati;
  Vista  la  risoluzione  n.  7.00075  adottata dalla XII commissione
affari  sociali  della  Camera  dei  deputati  nella  seduta  dell'11
novembre   1992,  nella  quale  in  particolare  si  afferma  che  e'
indispensabile salvaguardare la liberta' diagnostico-prescrittiva del
medico  pur  nella   necessita'   di   tutelare   la   salute   della
collettivita',  disciplinando  in  maniera  concreta  la prescrizione
delle  sostanze,  sia  naturali  che   sintetiche,   utilizzate   nei
trattamenti  farmacologici  del  sovrappeso  corporeo in preparazioni
galeniche o in specialita' medicinali;
  Visto il parere espresso nella seduta del 24 febbraio 1993, con  il
quale il Consiglio superiore di sanita', preso atto della risoluzione
predetta, ha fatto conoscere le proprie ulteriori valutazioni;
  Visto  l'art. 25, comma 8, del citato decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, il quale consente al Ministero della sanita' di vietare
l'utilizzazione di  medicinali,  ivi  compresi  quelli  preparati  in
farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alle  imprese  farmaceutiche  e'  fatto divieto di preparare su
richiesta del medico formulata ai sensi dell'art. 25,  comma  4,  del
decreto  legislativo  29  maggio  1991,  n.  178, medicinali comunque
contenenti, da sole o  in  associazione  fra  di  loro  o  con  altre
sostanze, le seguenti entita' chimiche:
   AMFECLORAL,  AMFEPRAMONE  (dietilpropione),  AMFETAMINA, AMINOREX,
APETINIL,   BENZFETAMINA,   CICLOEXEDRINA,   CLOBENZOREX,   CLOFOREX,
CLORFENTERMINA,    CLORTERMINA,    DEXAMFETAMINA,    DEXFENFLURAMINA,
FENDIMETRAZINE,    FENFLURAMINA,     FENMETRAZINA,     FENPENTERMINA,
FENPROPOREX,  FENTERMINA,  MAZINDOLO,  MEFENOREX,  MEFENTERMINA,  D-L
METAMFEPIRAMONE, METAMFETAMINA.
  2. Ai farmacisti e' fatto divieto di  preparare  su  richiesta  del
medico medicinali che contengono le sostanze di cui al comma 1, fatta
eccezione    per   AMFEPRAMONE   (dietilpropione),   DEXFENFLURAMINA,
FENDIMETRAZINA e FENFLURAMINA, purche' queste  ultime  non  siano  in
associazione  fra  loro  ne'  con  altre  sostanze farmacologicamente
attive e siano previste in dosaggi diversi ma non superiori  rispetto
a  quelli  massimi  autorizzati  per  le  specialita'  medicinali  in
commercio a base degli stessi principi attivi.