IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n.  501,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 aprile  1993
e' pari a 63.689 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il 30 aprile 1993 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
novantuno  giorni  con  scadenza  il  30  luglio  1993 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 18.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1993.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2,  17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della  Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non  oltre  le
ore  12  del  giorno 26 aprile 1993, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 21 aprile 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
 Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 303