IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  12,  commi  1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75,
recante innovazioni in tema di notifica della cartella di pagamento;
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 75 del  1993  in  tema  di
sanatoria  dei  termini di cui agli articoli 97, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
  Visto  l'art.  12, comma 4, lettera a), della legge n. 75 del 1993,
relativo alla disciplina delle dilazioni di cui all'art.   62,  comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
  Visto  l'art.  12,  commi  5, 5- bis e 5- ter della legge n. 75 del
1993,  recante  disposizioni  volte  a  consentire   la   definizione
agevolata delle infrazioni commesse dai concessionari del servizio di
riscossione;
  Considerato  che l'art. 12, comma 5-quinquies, della medesima legge
n. 75 del 1993, stabilisce che le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni  contenute  nello  stesso art. 12, devono essere fissate
con decreto del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il modello della comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di
cui all'art. 12, comma 1, della legge 24  marzo  1993,  n.  75,  deve
essere  conforme  a  quello  della cartella di pagamento in uso per i
crediti non  erariali  e  deve  contenere,  in  luogo  della  dizione
"cartella  di  pagamento"  quella  di  "comunicazione di iscrizione a
ruolo".
  2.  Possono  essere  inviate,  a  mezzo  posta  non   raccomandata,
comunicazioni  di iscrizione a ruolo quando l'importo di ogni singolo
tributo o contributo, non aventi natura erariale, non e' superiore  a
lire  seicentomila;  ai  fini  del calcolo del predetto limite non si
computano gli importi iscritti a titolo di interessi, soprattasse  od
altri accessori del tributo o contributo.
  3.  Nei casi in cui, dopo l'invio della comunicazione di iscrizione
a ruolo, si  proceda  alla  notificazione  dell'avviso  di  mora,  il
contribuente  e'  tenuto  al  pagamento  degli interessi di mora, del
compenso aggiuntivo di cui al comma 3, lettera c), dell'art.  61  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del
diritto di cui all'art. 1, comma 1, n. 1, del decreto ministeriale 19
dicembre  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 12 del 16
gennaio  1990,  solo   allorche',   decorsi   cinque   giorni   dalla
notificazione   dell'avviso   di  mora,  non  abbia  provveduto  alla
corresponsione delle somme dovute.
  4. Nel caso di pagamento da effettuarsi in piu'  rate,  l'eventuale
tempestivo  versamento di una o piu' delle stesse rate, non legittima
il concessionario a richiedere, per quelle non saldate, il  pagamento
degli  interessi di cui all'art. 61, comma 6, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  in  mancanza
di rituale notifica di avviso di mora.