1. PREMESSA.
  Con decreto ministeriale 5 dicembre 1992, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale,  sono  stati  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per l'utilizzazione delle disponibilita' finanziarie - pari
a  lire  30  miliardi  -  conferiti  in  applicazione  della legge 26
febbraio 1992, n. 212.
  In sintesi, il decreto citato stabilisce -  anche  in  applicazione
delle  disposizioni  dettate  dalla  legge  7  agosto  1990,  n. 241,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di  diritto di accesso ai documenti amministrativi - le "tipologie di
intervento"  previste  e,  nell'ambito  di  queste,   quelle   aventi
carattere prioritario; i soggetti legittimati a presentare domanda di
contributo;  i termini e le modalita' di presentazione delle domande;
il  termine  finale  previsto  per  l'emissione   del   provvedimento
definitivo  ed il responsabile del procedimento; l'organo cui compete
la valutazione dei progetti, le modalita' di tale valutazione nonche'
di erogazione dei contributi.
  Il decreto, infine, rinvia ad apposita determinazione del  comitato
dei  direttori  generali,  l'indicazione "dei criteri di massima" per
stabilire   l'ammontare   del   contributo;   criteri   da   adottare
preventivamente  e  da pubblicizzare nelle forme ritenute piu' idonee
per  la  puntuale  applicazione  della  legge  in  argomento.   Tanto
premesso,  al  fine  di  rendere  piu' agevole la presentazione delle
domande di contributo ed assolvere al dettato del decreto richiamato,
si fa presente quanto segue a  completamento  ed  integrazione  delle
disposizioni ivi contenute.
2. PROCEDURE E TERMINI.
  2.1. Modalita' di presentazione della domanda di contributo.
  Le  domande  di  contributo  redatte  secondo le modalita' indicate
nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, ente, societa',
ecc., o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale.
  La  domanda  deve   essere   redatta   in   lingua   italiana.   La
documentazione,   se   redatta   in   lingua  estera,  dovra'  essere
accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana.
  Dovra' essere compilato per ogni progetto presentato, il formulario
unito alla presente circolare da allegare alla domanda.
  Per i progetti che verranno accolti sara' richiesta  la  traduzione
in   lingua   inglese,  per  l'acquisizione  dell'assenso  del  Paese
interessato.
  2.2. Ammissibilita' delle domande.
  Saranno ammesse le domande riferite a  progetti  riguardanti  Paesi
dell'Europa   centro  orientale,  purche'  riconosciuti  dal  Governo
italiano.
  2.3. Ove pervengano domande di contributo eccedenti l'ammontare del
fondo stanziato, saranno presi in considerazione soltanto i  progetti
aventi  carattere  organico,  anche  al fine di evitare una eccessiva
polverizzazione del sostegno  finanziario,  rispondenti  ai  seguenti
criteri:
  2.3.1.  Priorita'  per i progetti di cui all'art. 1, comma secondo,
del decreto ministeriale in parola.
  2.3.2.  Preferenza per i progetti da realizzare con l'intervento di
piu' imprese, ovvero paralleli o complementari ad altri progetti.
  2.3.3. Preferenza per  i  progetti  di  cooperazione  con  i  Paesi
beneficiari che rispondano alle finalita' istituzionali del Ministero
del  commercio  con  l'estero  e cioe' che, sostenendo il processo di
internazionalizzazione  delle  imprese  italiane,   favoriscano   gli
investimenti  diretti,  il trasferimento di know-how, la cooperazione
tecnica e la formazione professionale.
  2.3.4.  Esclusione  dei  progetti  che  impegnerebbero  un  importo
superiore  a  quello  stabilito  per  ciascuna  categoria di soggetti
legittimati cosi' come appresso specificato, a meno che  l'iniziativa
non  sia  articolata  in  sub-progetti  che, considerati a se stanti,
possano avere un significato organicamente  valido  e,  comunque,  un
risultato finito.
  2.3.5.  Esclusione  dei  progetti  di  scarsa  rilevanza in termini
economici e qualitativi in relazione alle tipologie d'intervento e di
impatto ambientale che comportino benefici di gran lunga inferiori.
  2.3.6. Esclusione di  progetti  considerati  comparativamente  meno
validi  sul  piano  dell'economicita',  in  caso  di presentazione di
progetti similari.
3. TERMINE DELL'ISTRUTTORIA.
  L'istruttoria  delle  istanze  presentate  sara'  completata  dalla
segreteria  tecnica  entro  il  termine  di giorni trenta, decorrente
dalla  data  di  scadenza  del  termine   ultimo   ammesso   per   la
presentazione  delle domande, salvo quelle trasmesse per posta per le
quali, ove spedite nel  termine  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale  5  dicembre 1992, la decorrenza avra' inizio dalla data
di ricezione.
  Il  decorso  del  termine  di  giorni  sessanta  dal  completamento
dell'istruttoria formale, previsto per l'emanazione del provvedimento
conclusivo del procedimento, si intende interrotto per tutto il tempo
necessario ad aquisire:
  3.1.  La valutazione delle iniziative da parte di soggetti estranei
all'amministrazione,  ove  richiesta  dal  comitato   dei   direttori
generali.
  3.2.  L'assenso delle autorita' del Paese destinatario del progetto
e/o  l'assenso  di  altri  organismi  internazionali  interessati  ai
progetti  stessi,  ovvero  la  conferma dell'assenso gia' documentato
dagli interessati.
  3.3. Gli  elementi  eventualmente  richiesti  ad  altri  organismi,
nazionali   e/o   internazionali,  per  il  completamento  dell'esame
dell'istanza presentata.
4. RIPARTIZIONE DEL FONDO DISPONIBILE E CRITERI DI MASSIMA PER
   DETERMINARE L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO AI SENSI  DELL'ART.  6  DEL
   DECRETO MINISTERIALE 5 DICEMBRE 1992.
  4.1. Ripartizione del fondo disponibile.
  I  contributi,  a  valere  sul  fondo  di lit. 30 miliardi, vengono
attribuiti ai soggetti previsti dall'art. 2 del  decreto  piu'  volte
citato, entro i limiti degli ammontari appresso indicati:
  4.1.1. Lit. 12 miliardi, pari al 40% dell'ammontare disponibile, ad
istituti  ed  enti  pubblici  o  societa'  da questi partecipate, che
operino nei settori di competenza  istituzionale  del  Ministero  del
commercio  con  l'estero  o  nelle  specifiche attivita' di supporto,
quali l'ICE, la SIMEST, la FINEST ed altri enti di  diritto  pubblico
che perseguano finalita' di collaborazione internazionale.
  4.1.2.  Lit.  6 miliardi, pari al 20%, ad enti e organizzazioni che
propongano progetti complementari a programmi e/o progetti finanziati
da organizzazioni multilaterali ed in particolare dalla CEE.
  4.1.3.  Lit.  12  miliardi,  pari  al  40%,  alle  associazioni  di
categoria, confederazioni e relative aziende di servizi, alle imprese
ed  istituti privati e relativi consorzi e societa' consortili, anche
al fine di fornire il necessario supporto contributivo al processo di
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (1).
______
             (1)  Sono  considerate  tali   quelle   che   soddisfano
          cumulativamente ai tre seguenti parametri:
              1) numero dipendenti non superiori a 250;
              2) fatturato annuo non superiore a 20 MECU - oppure uno
          stato   patrimoniale   non  superiore  a  10  MECU  -  come
          rilevabile   dalla   situazione   patrimoniale    dell'anno
          precedente  quello di presentazione della domanda. Il tasso
          di cambio applicabile per la conversione ECU/Lira e' quello
          risultante dal tasso medio relativo  allo  stesso  anno  di
          fatturato, come stabilito dal decreto annuale del Ministero
          delle  finanze,  emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227;
              3)  non  fa  capo per piu' di 1/4 ad una o piu' imprese
          che non rispondono alla definizione di  PMI  (ad  eccezione
          delle  societa'  finanziarie pubbliche, societa' a capitale
          di rischio, ecc.).
  4.1.4.  Ove  le  domande  pervenute  non  consentano   l'erogazione
dell'ammontare  stabilito  per  una delle categorie dianzi riportate,
l'importo residuo sara' attribuito alle altre due categorie  in  modo
proporzionale all'assegnazione prevista per ciascuna di esse.
  4.2.  Criteri  di  massima per la determinazione dell'ammontare del
contributo.
  Al fine di adeguare l'ammontare del  contributo  alla  portata  del
progetto,  verranno  utilizzati  i  seguenti  criteri  di massima, in
rapporto alla disponibilita' finanziaria:
  4.2.1.  Grado  di  connessione  del  progetto  con   le   finalita'
istituzionali     del     Mincomes    e,    in    particolare,    con
l'internazionalizzazione dell'impresa.
  4.2.2. Complementarieta' con programmi  o  progetti  finanziati  da
organizzazioni multilaterali ed in particolare dalla CEE.
  4.2.3.  Validita'  del  progetto  gia'  riconosciuta in riunioni di
commissione mista bilaterale presieduta dal Mincomes e/o in  relativi
gruppi di lavoro.
  4.2.4.   Resistenza   di  precedente  esperienza  per  il  tipo  di
iniziativa proposta e per area geografica.
  4.2.5. Capacita' di instaurare rapporti duraturi di  collaborazione
volti  ad  ottenere  integrazione  produttiva fra l'Italia e il Paese
interessato, soprattutto quando e'  finalizzata  all'esportazione  di
prodotti sui mercati terzi.
  4.2.6.  Effetto  moltiplicatore  dell'iniziativa  riferito  sia  al
numero delle aziende italiane che  ne  possono  beneficiare,  sia  al
numero di Paesi cui l'iniziativa e' destinata.
5. SPESE AMMESSE.
  Non  potranno  essere  prese  in  considerazione le spese sostenute
prima  della  presentazione  della  domanda  di  contributo  sia  per
progetti  che  per  studi  di  fattibilita'. Potranno essere, invece,
ammesse quelle relative agli studi di fattibilita',  gia'  effettuati
ove  sia  comprovata  la  loro  inerenza  ai  progetti per i quali si
richiede il contributo.
  5.1.  A   titolo   esemplificativo   potranno   essere   prese   in
considerazione le seguenti spese per attivita' inerenti sia al lancio
dell'iniziativa che all'esecuzione della medesima:
  5.1.1.  Onorari  di  consulenti  o  esperti  nel  settore specifico
trattato.
  5.1.2. Compensi al personale italiano o locale.
  5.1.3. Spese inerenti a viaggi e soggiorno  per  personale  che  si
rechi   nel   Paese   interessato  o  che  venga  in  Italia  per  la
realizzazione del progetto.
  5.1.4. Costi sostenuti per l'acquisto  di  materiali  destinati  in
modo  specifico  al  progetto  approvato e inviati all'estero in data
successiva all'approvazione.
  5.1.5. Quant'altro strettamente  connesso  alla  realizzazione  del
progetto.
6. RENDICONTO.
  Nei  decreti  di  concessione  del  contributo  verranno indicati i
termini e le  modalita'  di  presentazione  del  rendiconto  previsto
dall'art.  7  del  decreto  ministeriale 5 dicembre 1992 in relazione
alla tipologia del progetto.
                                                Il Ministro: VITALONE