IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
integrazioni  e  modifiche  alla  normativa  vigente  in  materia  di
discriminazione  razziale,  etnica  e  religiosa,   allo   scopo   di
apprestare piu' efficaci strumenti di prevenzione e  repressione  dei
fenomeni  di  intolleranza  e  di  violenza  di  matrice  xenofoba  o
antisemita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Discriminazione,  odio  o  violenza  per  motivi  razziali,   etnici,
                        nazionali o religiosi 
  1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  ai
fini  dell'attuazione  della  disposizione  dell'articolo   4   della
convenzione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni: 
    a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita'
o sull'odio razziale o etnico; 
    b)  chi,  in  qualsiasi  modo,  incita  alla  discriminazione   o
all'odio, o incita  a  commettere  o  commette  violenza  o  atti  di
provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali  o
religiosi. 
  2. La pena di cui al comma 1 e' aumentata se il fatto  e'  commesso
col mezzo della stampa o con altro mezzo  di  propaganda,  ovvero  in
pubbliche riunioni. 
  3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente  tra  i  propri  scopi  l'incitamento  alla   discriminazione,
all'odio o alla violenza per motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi.  Chi  partecipa  a  tali   organizzazioni,   associazioni,
movimenti o gruppi, o  presta  assistenza  alla  loro  attivita',  e'
punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con
la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni  o,   se   l'organizzazione,
associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi  l'incitamento
alla violenza, con la reclusione da due a sette anni.  Le  pene  sono
aumentate  per  i  capi  e  i  promotori  di   tali   organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi.".