IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                         PRESIDENTE DELEGATO
                DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI
  Visto il provvedimento CIP n. 18  del  12  settembre  1989  con  il
quale,  tra  l'altro,  e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio
GPL, il "Fondo per la razionalizzazione della rete  di  distribuzione
carburanti";
  Visti  i  decreti  17  gennaio  1990  e  10  agosto 1990 con cui il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente
delegato  del  CIP,  ha  istituito  il  Comitato   tecnico   per   la
ristrutturazione  della  rete  di  distribuzione  di carburanti ed ha
determinato le modalita' di svolgimento delle attivita' del  predetto
Comitato;
  Visto   il   provvedimento  CIP  3  luglio  1990  n.  21,  che,  ad
integrazione del citato provvedimento  CIP  n.  18/1989,  prevede  la
corresponsione  di indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione
carburanti ubicati non oltre 20 km dal confine di Stato,  nonche'  il
decreto  12  novembre  1991  con  cui  il Ministro dell'industria del
commercio  e  dell'artigianato,  Presidente  delegato  del  CIP,   ha
approvato il relativo criterio applicativo;
  Viste  le  Ordinanze  n.  182 e 183 del 21 febbraio 1992 con cui il
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III,  ha
accolto  la  domanda di sospensione del predetto criterio applicativo
nelle parti che escludevano il diritto all'indennizzo a favore  degli
impianti  ubicati  sulle  autostrade non oltre 20 chilometri dal con-
fine;
  Visto il provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17, recante proroga
dell'operativita' del Fondo per la razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  carburanti,  ed in particolare il punto 3 del medesimo
provvedimento che conferma  la  delega  al  Presidente  del  CIP  per
l'approvazione delle eventuali modifiche dei criteri attuativi di cui
al  citato  decreto  ministeriale  12  novembre  1991,  ivi  compresa
l'eventuale  individuazione  di  limiti  massimi  all'importo   degli
indennizzi;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dei  predetti  criteri attuativi
formulata dal Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete  di
distribuzione carburanti in data 19 gennaio 1993;
  Ritenuto di accogliere tale proposta, condividendone le motivazioni
ed il contenuto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  ridefinizione  del criterio applicativo per la
corresponsione   dell'indennizzo   ai   gestori   di   impianti    di
distribuzione  automatica  di carburanti per autotrazione ubicati non
oltre i 20 km dal confine, sono approvate  le  modifiche  individuate
dal   Comitato   tecnico   per  la  ristrutturazione  della  rete  di
distribuzione  carburanti  nella  riunione  del  19  gennaio  1993  e
riportate  in  allegato  al  presente decreto, quale parte integrante
dello stesso.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1993
                           Il Ministro-Presidente delegato del CIP
                                           GUARINO