IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio GPL, il "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti"; Visti i decreti 17 gennaio 1990 e 10 agosto 1990 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti ed ha determinato le modalita' di svolgimento delle attivita' del predetto Comitato; Visto il provvedimento CIP 3 luglio 1990 n. 21, che, ad integrazione del citato provvedimento CIP n. 18/1989, prevede la corresponsione di indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre 20 km dal confine di Stato, nonche' il decreto 12 novembre 1991 con cui il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha approvato il relativo criterio applicativo; Viste le Ordinanze n. 182 e 183 del 21 febbraio 1992 con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione III, ha accolto la domanda di sospensione del predetto criterio applicativo nelle parti che escludevano il diritto all'indennizzo a favore degli impianti ubicati sulle autostrade non oltre 20 chilometri dal con- fine; Visto il provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17, recante proroga dell'operativita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, ed in particolare il punto 3 del medesimo provvedimento che conferma la delega al Presidente del CIP per l'approvazione delle eventuali modifiche dei criteri attuativi di cui al citato decreto ministeriale 12 novembre 1991, ivi compresa l'eventuale individuazione di limiti massimi all'importo degli indennizzi; Vista la proposta di modifica dei predetti criteri attuativi formulata dal Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti in data 19 gennaio 1993; Ritenuto di accogliere tale proposta, condividendone le motivazioni ed il contenuto; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della ridefinizione del criterio applicativo per la corresponsione dell'indennizzo ai gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione ubicati non oltre i 20 km dal confine, sono approvate le modifiche individuate dal Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti nella riunione del 19 gennaio 1993 e riportate in allegato al presente decreto, quale parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1993 Il Ministro-Presidente delegato del CIP GUARINO