Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva Metalmeccanica, con sede in Pian Camuso (Brescia) e unita' in Pian Camuso (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Calzaturificio Alba, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento in Barletta (Bari), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirix Intervitrum, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e stabilimento in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patarca, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento in Loreto (Ancona), per il periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoform, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Ripatransone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 23 ottobre 1992 al 22 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jason Olbia, con sede in Olbia (Sassari) e stabilimento in Olbia, (Sassari), per il periodo dall'8 ottobre 1992 al 7 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Moda italiana confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e stabilimento in Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia) e stabilimento in Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 29 ottobre 1992 al 28 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Friulia dolciumi, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento in Spilimbergo (Pordenone), per il periodo dal 26 novembre 1992 al 25 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtex, con sede in Adro (Brescia) e stabilimento in Adro (Brescia), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.S. Franci, con sede in Milano e stabilimento in Cavenago Brianza (Milano), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 6 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Rem-Ing. Di Guercioni Servio & C., con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili 3M, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Fabriano (Ancona), per il periodo dal 19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cuneo polli cooperativa agricola con sede in Genola (Cuneo) e unita' varie in Piemonte, per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marget, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento in Galatina (Lecce), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 2 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 17 luglio 1992 al 16 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di centottantaquattro operai dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Maris di Ferno (Varese), occupati presso lo stabilimento di Ferno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali al 50% dell'orario contrattuale annuo per 29 operai del settore tessitura e a 3/8 dell'orario contrattuale annuo per 155 operai degli altri settori e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di trentacinque lavoratori (trentuno operai e quattro impiegati), dipendenti dalla Ditta Maglificio della Riviera S.p.a., con sede e stabilimento in Magnano della Riviera (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 agosto 1993. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di sessantasei lavoratori operai dalla S.p.a. Iap, occupati presso lo stabilimento di Ponte dell'Olio (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore medie settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 novembre 1993. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di quattro operai dipendenti dalla S.p.a. Facon, con sede in Varese, occupati presso lo stabilimento di Varese, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di venti operai dipendenti dalla S.a.s. Cotonificio G. Colombo di V. e C., con sede in Gorle Minore (Varese), occupati presso lo stabilimento di Gorle Minore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali nei confronti di tre operai del reparto imbozzimatura e da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di diciassette lavoratori del reparto tessitura, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993. Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di trentasei unita' dipendenti dalla Basket S.p.a. di Udine, occupati presso lo stabilimento di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per sei impiegati (6 ore al giorno per cinque giorni) e a 20 ore settimanali nei confronti di un impiegato e ventinove operai (4 ore al giorno per cinque giorni), e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.