Con  decreto  ministeriale  6 aprile 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Predalva Metalmeccanica,  con  sede  in  Pian
Camuso (Brescia) e unita' in Pian Camuso (Brescia), e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1› luglio 1992 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6   aprile  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.d.f.
Calzaturificio Alba, con sede in Barletta (Bari)  e  stabilimento  in
Barletta (Bari), per il periodo dall'8 gennaio 1993 al 7 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sirix
Intervitrum,  con  sede  in  S.  Vito  al  Tagliamento  (Pordenone) e
stabilimento in S. Vito al Tagliamento (Pordenone),  per  il  periodo
dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Patarca,
con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento in Loreto (Ancona), per il
periodo dal 3 dicembre 1992 al 2 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoform,
con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Ripatransone  (Ascoli
Piceno), per il periodo dal 23 ottobre 1992 al 22 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Jason
Olbia,  con  sede  in  Olbia  (Sassari)  e  stabilimento  in   Olbia,
(Sassari), per il periodo dall'8 ottobre 1992 al 7 aprile 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Moda
italiana  confezioni,  con sede in Filottrano (Ancona) e stabilimento
in Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 settembre  1992  al  23
marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati
Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia)  e  stabilimento  in
Mariano  del  Friuli (Gorizia), per il periodo dal 29 ottobre 1992 al
28 aprile 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   6   aprile  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Friulia
dolciumi, con sede  in  Spilimbergo  (Pordenone)  e  stabilimento  in
Spilimbergo  (Pordenone),  per  il periodo dal 26 novembre 1992 al 25
maggio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtex,
con sede in Adro (Brescia) e stabilimento in Adro (Brescia),  per  il
periodo dal 1› ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.S.
Franci, con  sede  in  Milano  e  stabilimento  in  Cavenago  Brianza
(Milano), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 6 aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile  1993  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni
Rem-Ing. Di Guercioni Servio & C., con sede in S. Egidio alla Vibrata
(Teramo) e stabilimento in S. Egidio alla Vibrata  (Teramo),  per  il
periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili 3M,
con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento  in  Fabriano  (Ancona),
per il periodo dal 19 dicembre 1992 al 18 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cuneo
polli cooperativa agricola con sede in Genola (Cuneo) e unita'  varie
in Piemonte, per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile   1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.a.s.  Marget,
con  sede in Galatina (Lecce) e stabilimento in Galatina (Lecce), per
il periodo dal 30 dicembre 1991 al 2 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  6  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iadi & C.,
con sede in Martina Franca (Taranto) e stabilimento in Martina Franca
(Taranto), per il periodo dal 17 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto   ministeriale   6   aprile   1993   in   favore   di
centottantaquattro operai dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Maris di
Ferno  (Varese),  occupati  presso lo stabilimento di Ferno (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha   stabilito   una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali al 50% dell'orario contrattuale annuo per 29  operai  del
settore  tessitura  e  a  3/8  dell'orario contrattuale annuo per 155
operai  degli  altri  settori  e'  disposta  la  corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 ottobre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 6 aprile 1993 in favore di trentacinque
lavoratori (trentuno operai e quattro  impiegati),  dipendenti  dalla
Ditta  Maglificio  della  Riviera  S.p.a., con sede e stabilimento in
Magnano della Riviera (Udine), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 20  ore  settimanali  (quattro  ore  al
giorno   per   cinque   giorni   alla   settimana)   e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in  favore  di  sessantasei
lavoratori  operai  dalla S.p.a. Iap, occupati presso lo stabilimento
di Ponte dell'Olio (Piacenza), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore medie settimanali,  e'  disposta
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di quattro operai
dipendenti dalla S.p.a. Facon, con sede in Varese, occupati presso lo
stabilimento  di  Varese, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  a  30  ore  settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 1› dicembre 1992 al 31 maggio 1993.
   Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore di  venti  operai
dipendenti  dalla  S.a.s. Cotonificio G. Colombo di V. e C., con sede
in Gorle Minore (Varese), occupati presso lo  stabilimento  di  Gorle
Minore  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  a  24 ore settimanali nei confronti di tre operai del
reparto  imbozzimatura  e da 40 a 20 ore settimanali nei confronti di
diciassette  lavoratori  del  reparto  tessitura,  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.
   Con  decreto  ministeriale  6  aprile  1993 in favore di trentasei
unita' dipendenti dalla Basket S.p.a. di Udine,  occupati  presso  lo
stabilimento  di  Udine,  per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 a 30 ore settimanali per sei impiegati (6 ore al giorno
per cinque giorni) e  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  un
impiegato  e ventinove operai (4 ore al giorno per cinque giorni), e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo  dal  29  giugno
1992 al 28 dicembre 1992.