Nel  decreto  legislativo  citato  in  epigrafe, sono apportate le
seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine  del
sopra menzionato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale:
    alla  pag.  3, seconda colonna, all'art. 1- bis, comma 1, lettera
c), del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,  aggiunto  dall'art.  2
del   decreto   legislativo   citato  in  epigrafe,  la  proposizione
subordinata: " ..; purche'  l'uso  sia  conforme  ai  principi  della
correttezza  professionale,  e  quindi non in funzione di marchio, ma
solo in funzione descrittiva." deve intendersi  riportata  a  capo  e
riferita,  pertanto,  alle  lettere  a  ),  b ) e c) e non soltanto a
quest'ultima;
    alla pag. 8, prima colonna, all'art. 40, comma 1, quarto rigo del
gia' citato regio decreto, come sostituito dall'art. 37 del  predetto
decreto  legislativo, dove e' scritto: " .. puo' ammettere come utile
l'interpretazione o la regolarizzazione ..",  si  legga:  "  ..  puo'
ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione ..";
    alla  pag.  8, seconda colonna, all'art. 41, lettera b), del gia'
citato  regio  decreto,  come   sostituito   dal   predetto   decreto
legislativo,  dove  e' scritto: " .., a causa del modo o del contesto
in cui ..", si legga: " .., a causa del modo e del  contesto  in  cui
..";
    alla  pag. 13, prima colonna, all'art. 79, dove e' scritto: " ..,
ogniqualvolta  ricorre  l'espressione:  'Ufficio  centrale  brevetti'
cessa  deve  essere  sostituita  ..",  si  legga: " .., ogniqualvolta
ricorre l'espressione: 'Ufficio centrale brevetti' essa  deve  essere
sostituita ..".