Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale: alla pag. 3, seconda colonna, all'art. 1- bis, comma 1, lettera c), del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, aggiunto dall'art. 2 del decreto legislativo citato in epigrafe, la proposizione subordinata: " ..; purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva." deve intendersi riportata a capo e riferita, pertanto, alle lettere a ), b ) e c) e non soltanto a quest'ultima; alla pag. 8, prima colonna, all'art. 40, comma 1, quarto rigo del gia' citato regio decreto, come sostituito dall'art. 37 del predetto decreto legislativo, dove e' scritto: " .. puo' ammettere come utile l'interpretazione o la regolarizzazione ..", si legga: " .. puo' ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione .."; alla pag. 8, seconda colonna, all'art. 41, lettera b), del gia' citato regio decreto, come sostituito dal predetto decreto legislativo, dove e' scritto: " .., a causa del modo o del contesto in cui ..", si legga: " .., a causa del modo e del contesto in cui .."; alla pag. 13, prima colonna, all'art. 79, dove e' scritto: " .., ogniqualvolta ricorre l'espressione: 'Ufficio centrale brevetti' cessa deve essere sostituita ..", si legga: " .., ogniqualvolta ricorre l'espressione: 'Ufficio centrale brevetti' essa deve essere sostituita ..".