Con decreto ministeriale  n.  1/1696  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Asti e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di L. 515.871.000,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto  a  nome  dei  contribuenti  Basacco  Stefanina  e  Brandone
Silvana.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Asti  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1649  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 33.484.059.812,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Bari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1824  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Ferrara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 8.094.349.900,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Ferrara dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1537  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Firenze e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 4.174.558.000,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome del contribuente Diodato Vincenzo.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Firenze dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1535  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  3.649.364.814,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1638  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  401.907.150,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 90% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Salerno dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1636  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 9.707.983.542,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Torino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1366  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Udine e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  910.825.802,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 90% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Udine dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/2146  del  26  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Perugia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  918.586.554,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Perugia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/2685  del  13  marzo  1993,   al
commissario  governativo  delegato  provvisoriamente alla riscossione
per l'ambito unico della provincia di Livorno e' concessa  dilazione,
ai  sensi  del  quarto  comma dell'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  fino  alla  scadenza  della
rata  di  febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare
di  L.  4.328.664.193,  corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di
riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere   al   versamento,  entro  quindici  giorni,  delle  somme
riscosse.
   L'intendente  di finanza di Livorno dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.