IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  602,  che  prevede  le  modalita'  di  versamento
diretto  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche mediante
delega ad una delle  aziende  di  credito  di  cui  all'art.  54  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio  1924,  n.    827,  e successive modificazioni, nonche' ad una
delle casse rurali ed artigiane di cui al  regio  decreto  26  agosto
1937,  n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi
un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;
  Visto l'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il  quale
viene,  tra  l'altro, stabilito che per la riscossione del contributo
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di  cui  all'art.
31,  commi  8, 9 e 11, delle legge 28 febbraio 1986, n. 41, dovuto da
talune categorie di soggetti, diversi  dai  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  in  possesso del solo reddito di lavoro o di pensione, si
applicano le disposizioni vigenti in  materia  di  riscossione  delle
imposte sui redditi;
  Visto  l'art.  6, comma 11, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438,  che  determina
la  misura  del  contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale;
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
che  ha  stabilito  nuove  modalita'  di  versamento  dei  contributi
assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale  e
in  particolare,  al comma 5, che detti contributi dovuti sui redditi
diversi da lavoro dipendente siano versati con le modalita'  previste
dal  decreto di attuazione dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, gia' citato nonche', al comma 9, l'attribuzione alle  regioni
e  province  autonome  in relazione al domicilio fiscale posseduto al
primo gennaio di ciascun anno  dall'iscritto  al  Servizio  sanitario
medesimo;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  6  febbraio  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993,  con
il quale si stabilisce, tra l'altro, che i contributi di cui al comma
5  del ripetuto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, riscossi
direttamente  dalle  aziende  di  credito,   devono   affluire   alle
contabilita' speciali di giro fondi aperte nelle sezioni di tesoreria
provinciale  dello  Stato,  operanti presso i capoluoghi di regioni e
province autonome;
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, che integrando l'art. 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  consente  ai contribuenti
diversi  dai  sostituti  di  imposta  di   presentare   dichiarazioni
integrative dei redditi;
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1990,
n.  408,  con  il quale si stabilisce che in caso di presentazione di
dichiarazione integrativa, in luogo  delle  sanzioni  previste  negli
articoli  46  e  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si applica la soprattassa rispettivamente del
15, del 30 o del 60 per cento a seconda  del  momento  in  cui  viene
corrisposta la maggiore imposta dovuta;
  Visto  il  decreto  9  maggio 1991, con cui sono state stabilite le
modalita' di versamento tramite delega alle  aziende  di  credito  di
alcune  imposte sostitutive e i successivi decreti integrativi del 16
marzo 1992, del 6 agosto 1992 e del 17 dicembre 1992;
  Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici per il  versamento
dei  contributi  per  le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente;
 Considerato che il precitato art. 3- bis del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di
un decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalita' di
rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei
versamenti  in  tesoreria  e  la  trasmissione  dei  relativi  dati e
documenti all'amministrazione per i necessari controlli;
  Considerato che per il versamento del contributo per le prestazioni
del Servizio  sanitario  nazionale  dovuto  da  talune  categorie  di
soggetti  diversi  da  lavoratori dipendenti e pensionati in possesso
del solo reddito di lavoro dipendente o di  pensione,  non  si  rende
necessaria   l'approvazione  di  una  nuova  modulistica,  risultando
adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;
  Ritenuta la necessita'  di  integrare  il  decreto  ministeriale  9
maggio 1991;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile 1990 con cui sono state
stabilite le modalita' di versamento dell'imposta sul  reddito  delle
persone  fisiche  e  dell'imposta  locale sui redditi mediante delega
alle aziende di credito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991,  gia'  integrato
dall'art.  1  dei  decreti 16 marzo 1992, 6 agosto 1992 e 17 dicembre
1992, sono aggiunte le seguenti lettere:
    o) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione, di cui
all'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    p) contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
e relative sopratasse in base alle dichiarazioni integrative ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettere a ) e b) della legge 29 dicembre 1990,
n. 408.