IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'elargizione a  favore  dei  cittadini  vittime  di
incidenti occorsi durante attivita' operative ed  addestrative  delle
Forze armate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri  e
degli  apolidi  che  perdono  la  vita,  per  effetto  di   incidenti
verificatisi nel corso o in conseguenza  di  attivita'  operative  ed
addestrative svolte dalle Forze armate  nell'adempimento  di  compiti
assegnati, e' concessa una  elargizione  nella  misura  di  lire  100
milioni. 
  2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima  o  i  suoi
aventi causa non abbiano in alcun  modo  concorso  all'incidente  con
dolo o colpa grave. 
  3. L'elargizione e' esente da imposte e non e' cumulabile con altre
provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma  1
abbiano gia' ricevuto alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione e' dovuta  fino  a
conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.