IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
come modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
gennaio 1981, n. 45;
  Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche
alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti,  con  il  quale  e' stato, tra l'altro, modificato l'art. 11
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la  fissazione
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  dei   limiti   minimo   e   massimo   dell'importo
complessivo  dei caricamenti, nonche' la facolta' di determinare, con
lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;
  Visto, in particolare, l'art. 14- ter del citato  decreto-legge  23
dicembre  1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio  1977,  n.  39,  il  quale  stabilisce   che   il   Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  puo'  fissare
l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore
al 32% del premio di tariffa;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la conversione
in legge con modificazioni del decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.
415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie;
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1992, con il quale e' stato
stabilito  che per il periodo 1› maggio 1992-30 aprile 1993 l'importo
complessivo  dei  caricamenti  sui  premi  dell'assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e  dei  natanti  non  puo'  essere  superiore  ne'  inferiore,
rispettivamente,  alla  misura  del  29%  e  del 24,50% del premio di
tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per  le  vittime
della  strada,  fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del
settore tariffario III, nonche' per le assicurazioni degli  autocarri
per  trasporto  di  cose del settore tariffario IV e per le polizze a
libro  matricola,  per  le  quali  le  suddette  misure  sono   state
stabilite,  rispettivamente,  nella  misura  del 27% e del 22,50% del
premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le
vittime della strada;
  Visto il citato decreto ministeriale 22 aprile 1992 che ha altresi'
stabilito che per lo stesso periodo 1› maggio 1992-30 aprile 1993  le
misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare
il  limite  del  13% del premio di tariffa al netto del contributo al
Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota
per  gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre
1991, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli  del  settore
tariffario  III,  nonche'  per  le  assicurazioni degli autocarri per
trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a  libro
matricola,  per  le  quali detto limite e' stato fissato nella misura
dell'11%;
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, con il quale e' stato
confermato anche per l'anno 1993 che  i  contratti  di  assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a  motore  relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il
noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri
(settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto
nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di
"franchigia";
  Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri  da  considerare
agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci
delle  imprese  e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni
1991 e precedenti;
  Considerato   che   l'incidenza   dell'importo   complessivo    dei
caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e
che  per  la  maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta
oneri non superiori al 29% dei premi;
  Considerato che  per  quanto  riguarda  l'importo  complessivo  dei
caricamenti,  l'esame  dei  dati  predetti  induce a stabilire per il
periodo dal 1› maggio 1993 al 30  aprile  1994  i  limiti  massimo  e
minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 29% e
del 24,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli
del  settore  tariffario  III,  nonche'  per  le  assicurazioni degli
autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV  e  per  le
polizze  a  libro  matricola, per le quali gli stessi dati inducono a
stabilire i predetti limiti massimo e  minimo  rispettivamente  nella
misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa;
  Considerato  che  l'analisi  dei  suindicati dati conferma che gran
parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli  altri  compensi
corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attivita' svolta per
la  conclusione,  gestione  ed  esecuzione  in  caso  di sinistro dei
contratti di assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a
motore e dei natanti, una incidenza  media  del  13%  del  premio  di
tariffa  e  che  la  restante  parte  delle  imprese  ha continuato a
contenere le spese di cui trattasi;
  Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti  ed
avuto  riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del
mercato il limite massimo per le spese predette puo' essere stabilito
per il periodo dal 1› maggio 1993 al 30 aprile 1994 nella misura  del
13%  del  premio di tariffa e che tale misura puo' essere ridotta per
le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per
le assicurazioni degli autocarri per trasporto di  cose  del  settore
tariffario IV nonche' per le polizze a libro matricola, per le quali,
in   considerazione   della   maggiore   entita'   dei   premi  delle
assicurazioni e polizze predette, detto limite puo' essere  stabilito
nella misura dell'11% del premio di tariffa;
  Considerato  che  in base al disposto dell'art. 123 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.  449,  i
contributi  e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di
assicurazione  che sono commisurati ai premi debbono essere applicati
sui premi stessi depurati  solo  di  un'aliquota  per  gli  oneri  di
gestione;
  Considerato   altresi'  che  le  prescrizioni  anzidette  non  sono
derogate dalla  vigente  disciplina  dei  caricamenti  sui  premi  di
assicurazione    della   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1992  con  il  quale  e'
stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  gennaio 1993, con il quale e'
stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate
all'esercizio della R.C. auto sono tenute a versare per  l'anno  1993
all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma
del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
  Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della
legge  24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del
decreto-legge   23   dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
                              Decreta:
  Per  il  periodo  dal  1›  maggio  1993 al 30 aprile 1994 l'importo
complessivo  dei  caricamenti  sui  premi  dell'assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti  non  potra'  essere  superiore  ne'  inferiore,
rispettivamente,  alla  misura  del  29%  e  del 24,50% del premio di
tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per  le  vittime
della  strada,  fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del
settore tariffario III nonche' per le assicurazioni  degli  autocarri
per  trasporto  di  cose del settore tariffario IV e per le polizze a
libro matricola, per le quali le suddette misure  vengono  stabilite,
rispettivamente  nella  misura  del  27%  e  del 22,50% del premio di
tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per  le  vittime
della strada.
  Fermi  gli  anzidetti  limiti globali, per lo stesso periodo dal 1›
maggio 1993 al 30 aprile  1994  le  misure  massime  delle  spese  di
gestione  agenziali,  ivi  comprese  le  provvigioni  ed  ogni  altro
compenso corrisposto per  l'attivita'  di  conclusione,  gestione  ed
esecuzione  in  caso  di sinistro dei contratti di assicurazione, non
potranno superare il limite del 13% del premio di  tariffa  al  netto
del  contributo  al  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada,
depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di  cui  al  decreto
ministeriale  31 dicembre 1992, fatta esclusione per le assicurazioni
dei veicoli del settore tariffario III nonche' per  le  assicurazioni
degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per
le  polizze  a  libro  matricola per le quali detto limite e' fissato
nella misura dell'11%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 aprile 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO