IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale e' stato, tra l'altro, modificato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonche' la facolta' di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento; Visto, in particolare, l'art. 14- ter del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1992, con il quale e' stato stabilito che per il periodo 1 maggio 1992-30 aprile 1993 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere superiore ne' inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonche' per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada; Visto il citato decreto ministeriale 22 aprile 1992 che ha altresi' stabilito che per lo stesso periodo 1 maggio 1992-30 aprile 1993 le misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1991, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonche' per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite e' stato fissato nella misura dell'11%; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, con il quale e' stato confermato anche per l'anno 1993 che i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia"; Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1991 e precedenti; Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 29% dei premi; Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 29% e del 24,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III, nonche' per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa; Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attivita' svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi; Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette puo' essere stabilito per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura puo' essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV nonche' per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entita' dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite puo' essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa; Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione; Considerato altresi' che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti sui premi di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale e' stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1993; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, con il quale e' stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"; Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; Decreta: Per il periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potra' essere superiore ne' inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonche' per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attivita' di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonche' per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite e' fissato nella misura dell'11%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 1993 Il Ministro: GUARINO