IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n. 488, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto-legge
n.  415/1992, che demanda al Consiglio dei Ministri le determinazioni
degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei
criteri indicati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.  96,  relativo  al
trasferimento   dei   soppressi   Dipartimento   per  gli  interventi
straordinari nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo  del  Mezzogiorno,  in attuazione dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea del  9
dicembre 1992;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia  d'aiuto di stato a
favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione  del  16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in
ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi  livelli
di  incentivazione  nel  quadro  degli interventi pubblici inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
1. Aree di applicazione.
  Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate
o  che  saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee
come ammissibili gli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2
e 5b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe  caratteristiche  e
quelle  rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.C del trattato di
Roma, previso accordo con la Commissione delle Comunita' europee.
  Per quanto attiene l'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree
indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione  economica
provvede   a   coordinare  i  relativi  programmi  con  le  autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.
  Per l'intero territorio nazionale le agevolazioni alle imprese sono
soggette alle disposizioni previste dalla disciplina  comunitaria  in
materia  di  aiuti  di  Stato  a favore delle piccole e medie imprese
approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 5 maggio 1992,
dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato  alla  ricerca  e
sviluppo  e dalle altre disposizioni vigenti, fatte salve le aree cui
siano applicabili  regimi  particolari  approvati  dalla  Commissione
delle Comunita' europee.
2. Iniziative ammissibili.
  2.1.  Le  agevolazioni  finanziarie  di  cui alla presente delibera
possono essere concesse alle  attivita'  produttive  in  relazione  a
progetti    di    nuovi    insediamenti    produttivi,   ampliamenti,
ammodernamenti,  ristrutturazioni,  riconversioni,  riattivazioni   e
delocalizzazioni degli insediamenti produttivi.
  Si considerano:
   "ampliamenti"   le   iniziative   che,  attraverso  un  incremento
dell'occupazione e degli altri fattori  produttivi,  siano  volte  ad
accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri
similari   (ampliamento   orizzontale),   e/o   creare  nello  stesso
stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte  o  a  valle  dei
processi  produttivi  attuali (ampliamento verticale), sempre che gli
impianti preesistenti presentino  un  valore  rilevante  rispetto  ai
nuovi immobilizzi fissi;
   "ammodernamenti"  le  iniziative  che  siano  volte  ad  apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo  di  conseguire  un  aumento
della  produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
   "ristrutturazioni" i progetti diretti  alla  riorganizzazione,  il
rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
   "riconversioni"   i  progetti  diretti  ad  introdurre  produzioni
appartenenti  a   comparti   merceologici   diversi   attraverso   la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
   "riattivazioni"  le iniziative che hanno come obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi
soggetti che abbiano una  prevalente  partecipazione  nella  gestione
dell'impresa,  fermo  restando  che  e'  escluso  dalle  agevolazioni
l'acquisto degli insediamenti produttivi;
   "delocalizzazioni" le esigenze di cambiamento della localizzazione
degli  impianti  determinate  da  decisioni  e/o  ordinanze   emanate
dall'Amministrazione  pubblica centrale e locale anche in riferimento
a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a  finalita'
di  risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.
Nella  valutazione  delle  agevolazioni  previste  per  la   presente
tipologia   si  dovra'  comunque  detrarre  il  valore  dell'area  di
originale insediamento  dalla  quale  viene  richiesta  la  rimozione
dell'impianto.
  2.2.  Per  le  tipologie  di attivita' assoggettate a limitazioni o
divieti o oggetto di  specifiche  normative  comunitarie  si  applica
quanto stabilito dalle normative CEE.
3.  Calcolo  delle  agevolazioni  in  Equivalente  sovvenzione  netto
(E.S.N.).
  3.1. Le agevolazioni finanziarie, fiscali e  contributive  relative
ai progetti d'impresa, di cui al precedente punto 2.1, sono calcolate
in  E.S.N.  nei  limiti  massimi  indicati  nel  successivo  punto 4,
relativo alla graduazione dei livelli di sovvenzione.
  3.2. L'ammontare  delle  agevolazioni  concedibili  e'  determinato
sulla  base  degli  investimenti  complessivi  previsti  dal progetto
d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi  di  fattibilita'
economica e finanziaria fino ad un valore massimo del 3% dello stesso
investimento, con l'esclusione delle scorte.
  3.3.  Dal  valore preso a base per la determinazione dell'E.S.N. va
esclusa l'eventuale quota parte del medesimo progetto  d'investimento
gia' precedentemente incentivata.
  3.4.  L'importo  dell'agevolazione concessa, nei limiti dell'E.S.N.
ammissibile per  area  e  tipologia  di  iniziativa  ed  impresa,  e'
trasferito  su appositi conti correnti bancari vincolati, presso enti
creditizi convenzionati, ripartiti in cinque quote  annuali  di  pari
ammontare con valuta e disponibilita' alla stessa data di ogni anno.
  Al  fine  di  calcolare  il  valore effettivo dell'E.S.N. l'importo
delle quote annuali sara' attualizzato con il tasso di interesse  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro  a  dodici  mesi vigente alla data della
concessione delle agevolazioni.
  Le  disponibilita'  dei  predetti  conti  correnti  possono  essere
utilizzate,  in  tutto  o  in  parte, a scelta del beneficiario delle
agevolazioni nei modi seguenti:
    a) per il pagamento degli interessi sui prestiti bancari inerenti
al progetto agevolato;
    b) per il pagamento di imposte e contribuzioni sociali;
    c) scontate con l'ente creditizio presso il quale  e'  acceso  il
conto  corrente vincolato in misura non superiore al capitale proprio
investito   nella   specifica   iniziativa   riportando   il   valore
corrispondente nei mezzi propri dell'impresa.
  Tale  ultima  possibilita'  e'  subordinata all'intero utilizzo dei
mezzi propri e delle somme derivanti da  prestiti  che  l'impresa  ha
dichiarato  di  investire  nel  progetto  e  solo dopo che l'istituto
bancario a cio' delegato  dall'amministrazione  abbia  verificato  la
realizzazione delle predette condizioni.
  Le  somme  derivanti  dagli  interessi  maturati sui predetti conti
correnti vincolati sono versate alla fine di  ogni  anno  dagli  enti
creditizi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ai  capitoli  di spesa delle amministrazioni competenti relativi alle
agevolazioni oggetto della presente delibera.
4. Graduazione dei livelli di agevolazione.
  4.1. Regioni obiettivo 1 (aree depresse):
   fino al 31 dicembre 1993 le agevolazioni nelle aree dell'obiettivo
1 sono ammesse fino ad un importo lordo massimo di:
    nella zona A, 65% E.S.N. per le Piccole e medie imprese  (PMI)  e
50% per le altre imprese;
    nella zona B, 55% E.S.N. per le PMI e 40% per
le altre;
    nella zona C, 40% E.S.N. per le PMI e 25% per
le altre.
  A  partire  dal  1› gennaio 1994 l'articolazione terra' conto delle
aree e dei livelli massimi definiti dalla Commissione delle Comunita'
europee per le regioni dell'obiettivo  1  per  l'utilizzo  dei  fondi
strutturali nel periodo 1994-1999.
  Entro  i  limiti massimi definiti dalla Commissione delle Comunita'
europee per tale periodo, l'articolazione territoriale dei livelli di
agevolazione viene effettuata, ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto  legislativo n. 96/1993, per aree omogenee con delibera CIPE,
sulla  base  degli  indicatori  utili  a  graduare   gli   interventi
agevolativi  in  relazione  alla  reale situazione di arretratezza di
ogni area.
  4.2. Aree obiettivo 2 (aree in declino industriale):
   fino  al  31  dicembre  1993 gli aiuti, calcolati in E.S.N., nelle
zone obiettivo 2 sono ammessi sino ad un importo  lordo  massimo  del
20%  del  valore degli investimenti per le piccole imprese, e del 10%
per le medie imprese.
  Il Ministero del bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
concerto   con   il   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato, sentite  le  regioni  interessate,  provvede  entro
sessanta  giorni dalla presente delibera ad identificare, seguendo la
metodologia utilizzata dalla Commissione delle Comunita' europee,  le
aree   del   territorio  nazionale  potenzialmente  interessate  alla
realizzazione dell'obiettivo 2, al fine di negoziare  con  la  stessa
Commissione  la  definizione  delle  aree  oggetto  di intervento nel
periodo 1994-1999.
  A partire dal 1› gennaio  1994  l'articolazione  territoriale  e  i
livelli  di  agevolazione  ammessi per le aree di declino industriale
terranno conto delle  decisioni  della  Commissione  delle  Comunita'
europee   per   l'utilizzazione  dei  fondi  strutturali  nelle  aree
obiettivo 2.
  4.3. Aree 5b (aree rurali svantaggiate):
   fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti,  calcolati  in  E.S.N.,  nelle
zone  obiettivo  5b sono ammessi sino ad un importo lordo massimo del
20% del valore degli investimenti per le piccole imprese, del 10% per
le medie imprese.
  Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite
le regioni interessate, provvede entro sessanta giorni dalla presente
delibera a identificare, seguendo  la  metodologia  utilizzata  dalla
Commissione delle Comunita' europee, le aree del territorio nazionale
potenzialmente  interessate  alla realizzazione dell'obiettivo 5b, al
fine di negoziare con la stessa Commissione la definizione delle aree
oggetto di intervento nel periodo 1994-1999.
  A partire dal 1› gennaio  1994  l'articolazione  territoriale  e  i
livelli  di agevolazione per le aree rurali svantaggiate terra' conto
delle  decisioni  della  Commissione  delle  Comunita'  europee   per
l'utilizzazione dei fondi strutturali nelle aree obiettivo 5b.
5. Normativa per le agevolazioni alla ricerca.
  La  legislazione  nazionale  si  applica nei limiti della normativa
comunitaria per quanto riguarda i livelli massimi lordi, distinguendo
tra ricerca industriale di base e ricerca  applicata,  in  rifrimento
alle varie tipologie di impresa.
  Al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e'
assegnata  la  responsabilita'  della  valutazione  dei  progetti  di
ricerca,  la  verifica  delle  congruita' delle spese ed il controllo
periodico  della  ricerca,  ivi  incluso   il   giudizio   circa   la
opportunita' o meno della sua prosecuzione.
6. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.
  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie sono
stabiliti i seguenti meccanismi:
    a) il CIPE, su  proposta  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, sentite le regioni interessate, ripartisce
annualmente l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante
dagli stanziamenti del bilancio dello Stato e dai  fondi  strutturali
della  Comunita'  europea,  per  obiettivo (1, 2 e 5n) e per ciascuna
unita' territoriale ad essi eleggibile, definendo per  ogni  area  il
livello  delle  agevolazioni  concedibili  nel  rispetto  dei massimi
previsti  dalla  normativa  comunitaria  definendo  altresi' la quota
destinabile  ai  contratti  di  programma.  Per  l'obiettivo   1   la
ripartizione avviene su base regionale;
    b)  le  somme  non  utilizzate  nel  corso  di  ciascun anno sono
utilizzate nell'anno successivo, ferma  restando  la  destinazione  a
favore delle regioni e/o aree interessate;
    c)  le  amministrazioni  competenti dovranno provvedere, nel piu'
breve tempo possibile, alla determinazione delle  modalita'  e  delle
procedure  per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sulla
base di quanto segue:
    c1) le amministrazioni competenti fissano annualmente un  termine
per  la  presentazione delle domande relative all'esercizio in corso,
registrate ed  esaminate  in  rigoroso  ordine  cronologico  dopo  la
scadenza dei termini di presentazione ai fini della definizione delle
graduatorie   di  cui  alla  lettera  c4).  Qualora  l'importo  delle
agevolazioni richieste sia superiore alle disponibilita', le  domande
relative   agli   ammodernamenti  vengono  classificate  in  apposita
graduatoria separata;
    c2) la domanda dell'impresa, che dovra' essere corredata anche da
elementi  di  analisi  di  fattibilita'  e  redditivita'   economico-
finanziaria  del  progetto  e dagli indicatori di cui alla successiva
lettera c5) nonche' da un progetto finanziario  completo  riguardante
la totalita' dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, dovra' essere
presentata  in  busta chiusa entro i termini definiti alla precedente
lettera c1). Tali buste verranno aperte solo  dopo  la  scadenza  dei
termini di presentazione.
  Per  l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine,
alla domanda deve essere  allegata  delibera  degli  enti  creditizi,
condizionata alla concessione dell'agevolazione;
    c3)   l'istruttoria,   completa  degli  elementi  di  analisi  di
fattibilita' e redditivita' economico-finanziaria, e' svolta  secondo
le  tipiche  procedure  di  deliberazione  ed erogazione dei prestiti
degli enti creditizi per progetti di investimento, curando  anche  la
compilazione  dei  modulari  che  verranno  appositamente predisposti
dall'amministrazione. A tal fine la stessa amministrazione competente
puo' sottoscrivere una apposita convenzione o contratto  di  servizio
con   enti   creditizi   o   societa'   che   svolgono  attivita'  di
partecipazione finanziaria e societa' di revisione.
  Dette   istruttorie   verranno    acquisite    dall'amministrazione
competente   come   vere  e  rispondenti  a  ragionevoli  valutazioni
economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto
la    responsabilita'    nella    consapevolezza     che,     laddove
l'amministrazione    competente    dovesse   riscontrare   palesi   e
macroscopiche incoerenze con noti e ragionevoli dati economici  e  di
mercato,   potra'   incorrere  nella  rescissione  della  convenzione
sottoscritta con l'amministrazione.
  Una copia completa dell'istruttoria dovra' essere  trasmessa  dagli
enti  creditizi  al  centro  di elaborazione dati di cui all'art. 10,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  sia  al  fine
della costituzione di una utile banca dati, sia anche per procedere a
verifiche  campionarie  sui dati economici e finanziari dei progetti.
Le  amministrazioni,  ciascuna  nell'ambito  di  propria  competenza,
provvedono   ad   effettuare   dette   verifiche   campionarie  anche
avvalendosi  di   societa'   di   consulenza   italiane   ed   estere
specializzate   nell'analisi   dei   progetti   di  investimento  con
consolidata esperienza internazionale.
  Le amministrazioni competenti potranno avvalersi degli enti di  cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e,
ai  fini  del monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c),
della  legge  n.  488/1992,  anche  di  societa'   specializzate   di
particolare qualificazione;
    c4)  entro  due  mesi dalla chiusura dei termini di presentazione
delle domande, l'amministrazione competente pubblica  le  graduatorie
regionali  e/o  per  aree dei progetti pervenuti, definite sulla base
dei criteri di cui alla  successiva  lettera  c5).  I  contributi  si
intendono  concessi ai progetti iscritti nella graduatoria, in ordine
decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse  disponibili
per  l'esercizio finanziario corrente. Nel caso previsto alla lettera
c1),   qualora   residuino   disponibilita',   si   procedera'   alla
liquidazione   delle  domande  della  graduatoria  separata  per  gli
ammodernamenti.
  I progetti non finanziati concorrono automaticamente,  a  meno  che
non  siano  ritirati  per una riformulazione, alla ripartizione delle
agevolazioni previste nell'esercizio finanziario successivo. Le spese
gia' effettuate nell'ambito di  progetti  che  vengano  ripresentati,
sono  riconosciute  ammissibili a partire dalla data di presentazione
della prima domanda di  agevolazione.  I  trasferimenti  delle  prime
quote  annuali  sui  conti correnti vincolati dei beneficiari saranno
effettuati entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria;
    c5) vengono definite delle  graduatorie  specifiche,  per  ordine
decrescente  del  valore  di  ogni  indice, relativamente ai seguenti
indicatori di redditivita', anche sociale:
    1) valore del capitale proprio investito  nel  progetto  rispetto
all'investimento complessivo;
    2)  valore  totale  dell'investimento in rapporto al valore delle
E.S.N. attualizzato e destinato ai mezzi propri;
    3) numero di occupati attivati dal progetto in rapporto al valore
di E.S.N.;
    4)  valore  totale  dell'investimento  in  rapporto   al   valore
dell'E.S.N.  richiesto.  Quest'ultimo  criterio privilegia le imprese
che richiedono agevolazioni inferiori al massimo ammissibile.
  Alle graduatorie relative ai primi due indici e' assegnato un  peso
pari  a  0,20  ciascuno,  mentre  a  quelle  relative  agli altri due
restanti indici e' assegnato un peso pari a 0,30 ciascuno.
  La  posizione  del  progetto  nella  graduatoria   complessiva   e'
rappresentata  dalla somma delle posizioni nelle singole graduatorie,
ponderata con i pesi sopra definiti.
  Sulla base di tale  graduatoria  complessiva,  i  progetti  saranno
approvati  in  ordine  progressivo  fino  all'esaurimento  dei  fondi
disponibili;
    d) la procedura definita nel presente punto  non  si  applica  ai
contratti  di programma per i quali il CIPI si riserva di definire le
modalita' di istruttoria con apposita delibera.
7. Domande pregresse.
  7.1. Le direttive di cui ai precedenti punti  si  applicano  a  far
data dal 21 agosto 1992 restando ferme le disposizioni della legge n.
64/1986  per  gli interventi di agevolazione di cui all'art. 1, comma
3, lettere a), b), c), d), e) della legge n. 488/1992.
  Tenuto  conto  delle  disponibilita'  finanziarie determinate dalla
decisione CEE 9 dicembre 1992, le domande di cui all'art. 1, comma 3-
bis, della legge n. 488/1992, ivi comprese le iniziative  relative  a
contratti  di  programma presentati al soppresso Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno,  verranno  soddisfatte,  nei
limiti  delle  somme  destinate  agli  aiuti alle imprese di cui alla
legge n. 64/1986 e n. 488/1992 che residuano dopo aver finanziato  le
iniziative rientranti nelle categorie sopra indicate.
  Restano  altresi' ferme le agevolazioni stabilite dall'art. 6 della
legge n. 181/1989 per le domande che sono presentate entro il  limite
temporale  previsto  dall'art.  2,  comma  6,  del  decreto-legge  n.
57/1993.
  7.2. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni
alle  inziative   incluse   nelle   sopra   indicate   categorie   le
amministrazioni  competenti  dovranno  destinare  prioritariamente le
risorse finanziarie agli aiuti  dei  contratti  di  programma  e  dei
progetti la cui procedura amministrativa ed approvazione sia conclusa
o che presentino lo stato di esecuzione piu' avanzato.
  7.3.  Le  amministrazioni  interessate,  unitamente  al commissario
liquidatore per l'Agenzia del Mezzogiorno,  formuleranno,  entro  due
mesi dalla presente delibera, un elenco delle domande di cui al punto
7.1  distintamente  per  ciascuna  categoria  definendo  il  relativo
fabbisogno finanziario.
  Le  amministrazioni  competenti,  d'intesa   con   il   commissario
liquidatore  per  l'Agenzia del Mezzogiorno, provvederanno attraverso
appositi gruppi di lavoro a dare soluzione ai problemi  organizzativi
e  finanziari  al  fine di facilitare il trasferimento delle funzioni
previsto dal decreto legislativo n. 96/1993.
  A tal fine il CIPI si riserva di integrare le presenti direttive in
relazione ai problemi che dovessero emergere  e  ai  risultati  degli
adempimenti delle amministrazioni competenti.
   Roma, 22 aprile 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA