Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990; Vista la direttiva 90/396/CEE, in materia di apparecchi a gas combustibile; Sentita l'apposita commissione tecnica per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083; Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate, dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa considerare effettuati secondo le regole della buona tecnica i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e la odorizzazione del gas; Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioe' a quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) e da questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettivita' (mense, cliniche, istituti, etc.); Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle UNI-CIG, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si intendono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza; Considerata la necessita', per la piu' ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione; Decreta: Art. 1. Sono approvate e pubblicate, in allegato al presente decreto, le seguenti tabelle di norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza UNI-CIG (15 Gruppo): 1) UNI-CIG 7129 - Edizione gennaio 1992 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione: a) la presente tabella sostituisce la UNI-CIG 7129 - edizione ottobre 1972, pubblicata in allegato al decreto ministeriale 7 giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1973, n. 203 - supplemento ordinario), limitatamente alla parte delle istallazioni di apparecchi aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h); b) in attuazione di quanto fissato dai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva 90/393/CEE in materia di apparecchi a gas, per le istallazioni degli apparecchi funzionanti a gas combustibile, privi - sul piano di lavoro - del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione, di cui al punto 3 della norma UNI-CIG 7129 (edizione gennaio 1992), devono essere maggiorate nella misura del 100%, con un minimo di 200 cmq. 2) UNI-CIG 9891 - Edizione dicembre 1991 - Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua. 3) UNI-CIG 9891/FA.1 - Edizione novembre 1992 - Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua - Foglio di aggiornamento n. 1. 4) UNI-CIG 9892 - Edizione dicembre 1991 - Connessioni ad innesto rapido per accoppiamento con valvole per bidoni di GPL - Prescrizioni di sicurezza. 5) UNI-CIG 7135/FA.2 - Edizione aprile 1993 - Apparecchi di cottura - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 2. In relazione a quanto previsto dalla citata direttiva 90/396/CEE, gli apparecchi di cottura, privi - sul piano di lavoro - del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, dovranno essere dotati di una etichetta di avvertenza, di misura minima 150 mm x 100 mm e di tipo non facilmente amovibile, posta sugli imballaggi e sulla parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura "QUESTO APPARECCHIO PUO' ESSERE UTILIZZATO SOLO IN AMBIENTI CON VENTILAZIONE MAGGIORATA SECONDO IL D.M. 21 APRILE 1993". 6) UNI-CIG 7271/FA.2 - Edizione dicembre 1991 - Caldaie ad acqua funzionanti con bruciatore atmosferico - Dispositivi di controllo della evacuazione dei prodotti della combustione - Prescrizioni di sicurezza. Roma, 21 aprile 1993 Il Ministro: GUARINO