Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
del gas combustibile;
  Vista  la  legge  5  marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la
sicurezza degli impianti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  italiana  6
dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della
citata legge 5 marzo 1990;
  Vista  la  direttiva  90/396/CEE,  in  materia  di apparecchi a gas
combustibile;
  Sentita  l'apposita  commissione  tecnica  per l'applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  Considerata  la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge
6  dicembre  1971,  n.  1083, di approvare le norme specifiche per la
sicurezza,  pubblicate, dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in
tabelle   con   la   denominazione  UNI-CIG,  la  cui  osservanza  fa
considerare  effettuati  secondo  le  regole  della  buona  tecnica i
materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati
con gas combustibile e la odorizzazione del gas;
  Considerato  che  le  predette  norme  si  estendono anche agli usi
similari  di  cui  all'art.  1 della citata legge 6 dicembre 1971, n.
1083,  e  cioe'  a  quelli  analoghi,  nel  fine  operativo, agli usi
domestici   (produzione   di   acqua  calda,  cottura,  riscaldamento
unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) e da
questi  differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni le
cui  dimensioni  sono  diverse  in  quanto  destinati a collettivita'
(mense, cliniche, istituti, etc.);
  Considerato  che,  ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica  6  dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli
impianti  costruiti secondo le tabelle UNI-CIG, approvate con decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, si
intendono  soddisfare  la  regola dell'arte per la salvaguardia della
sicurezza;
  Considerata   la   necessita',   per  la  piu'  ampia  divulgazione
possibile,  di  pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  e  pubblicate, in allegato al presente decreto, le
seguenti   tabelle  di  norme  tecniche  per  la  salvaguardia  della
sicurezza UNI-CIG (15› Gruppo):
  1)  UNI-CIG  7129  - Edizione gennaio 1992 - Impianti a gas per uso
domestico  alimentati  da  rete  di  distribuzione  -  Progettazione,
installazione e manutenzione:
   a)  la  presente  tabella  sostituisce  la UNI-CIG 7129 - edizione
ottobre 1972, pubblicata in allegato al decreto ministeriale 7 giugno
1973  (Gazzetta  Ufficiale  7  agosto  1973,  n.  203  -  supplemento
ordinario), limitatamente alla parte delle istallazioni di apparecchi
aventi  portata  termica nominale non maggiore di 35 kW (circa 30.000
kcal/h);
   b)  in  attuazione  di  quanto fissato dai requisiti essenziali di
sicurezza   stabiliti   dalla  direttiva  90/393/CEE  in  materia  di
apparecchi  a gas, per le istallazioni degli apparecchi funzionanti a
gas  combustibile,  privi  - sul piano di lavoro - del dispositivo di
sicurezza  per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione, di cui
al  punto  3 della norma UNI-CIG 7129 (edizione gennaio 1992), devono
essere maggiorate nella misura del 100%, con un minimo di 200 cmq.
  2) UNI-CIG 9891 - Edizione dicembre 1991 - Apparecchi a gas per uso
domestico   -  Tubi  flessibili  di  acciaio  inossidabile  a  parete
continua.
  3)  UNI-CIG  9891/FA.1  - Edizione novembre 1992 - Apparecchi a gas
per  uso domestico - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete
continua - Foglio di aggiornamento n. 1.
  4)  UNI-CIG  9892 - Edizione dicembre 1991 - Connessioni ad innesto
rapido per accoppiamento con valvole per bidoni di GPL - Prescrizioni
di sicurezza.
  5) UNI-CIG 7135/FA.2 - Edizione aprile 1993 - Apparecchi di cottura
- Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 2.
  In  relazione  a quanto previsto dalla citata direttiva 90/396/CEE,
gli  apparecchi  di  cottura,  privi  -  sul  piano  di  lavoro - del
dispositivo  di  sicurezza  per  assenza  di  fiamma, dovranno essere
dotati  di una etichetta di avvertenza, di misura minima 150 mm x 100
mm e di tipo non facilmente amovibile, posta sugli imballaggi e sulla
parte anteriore dell'apparecchio stesso, portante la dicitura "QUESTO
APPARECCHIO  PUO' ESSERE UTILIZZATO SOLO IN AMBIENTI CON VENTILAZIONE
MAGGIORATA SECONDO IL D.M. 21 APRILE 1993".
  6)  UNI-CIG  7271/FA.2  - Edizione dicembre 1991 - Caldaie ad acqua
funzionanti  con  bruciatore  atmosferico  - Dispositivi di controllo
della  evacuazione  dei  prodotti della combustione - Prescrizioni di
sicurezza.
  Roma, 21 aprile 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO