IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei   periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto  l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle
modalita' per la  copertura  di  periodi  assicurativi  scoperti  per
omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  gennaio  1964, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  13  marzo
1963,  con  il  quale  sono state approvate le tariffe per il calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto il decreto ministeriale  19  febbraio  1981,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio
1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al  citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale  sono  state
fissate  le  tariffe  per la regolarizzazione dei periodi scoperti da
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Sulla  proposta  del  comitato  direttivo  dell'Ente  nazionale  di
previdenza  e assistenza medici, il quale nella seduta del 10 ottobre
1992 ha deliberato di approvare  le  tariffe  per  il  calcolo  della
riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45,
e  le istruzioni relative all'uso di dette tariffe, da applicare alle
domande di ricongiunzione  presentate  dagli  iscritti  ai  Fondi  di
previdenza gestiti dall'ente stesso;
  Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta
del  26  febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto
ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non  debba  essere
seguita  la  procedura  prevista  dall'art.  17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Considerata la necessita' di provvedere alla  determinazione  delle
tariffe  per  l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n.
45, alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti ai Fondi
di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tariffe per  la  determinazione  della  riserva  matematica,  in
attuazione  dell'art.  2  della  legge  5  marzo 1990, n. 45, per gli
iscritti ai  Fondi  di  previdenza  gestiti  dall'Ente  nazionale  di
previdenza  ed  assistenza medici che richiedono la ricongiunzione di
precedenti periodi assicurativi,  sono  determinate  sulla  base  dei
coefficienti  contenuti  nelle  tabelle  che,  vistate ed allegate al
presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
  Sono, altresi', approvate le allegate  istruzioni  per  il  calcolo
della riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 marzo 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI