IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalita' per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti; Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalita' per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1963, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti da contribuzione per i lavoratori autonomi; Sulla proposta del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici, il quale nella seduta del 10 ottobre 1992 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'ente stesso; Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non debba essere seguita la procedura prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessita' di provvedere alla determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici; Decreta: Art. 1. Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti ai Fondi di previdenza gestiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. Sono, altresi', approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 1993 Il Ministro: CRISTOFORI