IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  19  febbraio  1992, n. 142, ed in particolare gli
articoli 74 e 75, concernenti il Fondo medesimo;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  30  dicembre  1992, recante
direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali  e
comunitari;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052  in  data  24  giugno  1988,  relativo  ai  compiti  dei   Fondi
strutturali,  al  rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione
di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253  in  data  19  dicembre  1988,  relativo  al coordinamento degli
interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254  in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
  Vista la decisione c(92) 1463 del 6 luglio 1992  con  la  quale  la
Commissione  delle Comunita' europee ha concesso un contributo per il
finanziamento  di  un  programma  operativo  relativo  all'iniziativa
comunitaria  STRIDE  nelle regioni italiane interessate all'obiettivo
n. 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88;
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  dalla
Comunita'  europea  in  tale  contesto, ammontanti circa a lire 6,721
miliardi di lire, a valere sul Fondo europeo  di  sviluppo  regionale
per  il  periodo  1991-1993,  occorre  provvedere  ad  assicurare  le
necessarie risorse nazionali pubbliche;
  Considerato che il CIPE definisce  il  programma  degli  interventi
finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le
quote per amministrazioni competenti;
  Vista  la  proposta  formulata  dal  Ministero  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita   la   relazione  del  Sottosegretario  al  bilancio  e  alla
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Le  linee  di  intervento  dell'iniziativa  comunitaria  STRIDE,
richiamata  in  premessa,  riguardano  lo  sviluppo  delle  capacita'
regionali in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione.
  2. Le risorse finanziarie nazionali  pubbliche,  relative  a  dette
linee  di  intervento,  sono  riportate,  per ciascuna regione, nella
tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.
  3. Il complessivo finanziamento  della  quota  nazionale  pubblica,
pari  a  7,809  miliardi  di  lire per l'anno 1993, e' assicurato per
6,177 miliardi di lire con le risorse di cui all'art. 5  della  legge
n.  183/1987  e  per  1,632 miliardi di lire con disponibilita' delle
regioni e degli altri enti territoriali interessati.
  4. La quota nazionale  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  verra'
erogata  secondo  le  modalita'  indicate  all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla  base  di
motivate    richieste    inoltrate    dalle    regioni    interessate
contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
  5.  Il  Fondo  di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli anni
successivi al 1993 e comunque  fino  a  quando  perdura  l'intervento
comunitario,  le  erogazioni  non  effettuate  nel corso del predetto
esercizio a favore delle medesime regioni indicate nell'allegato alla
predetta delibera.
  6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene  valutato
sulla  base  delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di
rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione,  anche
su   supporto   informatico  tramite  il  sistema  informativo  della
Ragioneria generale dello Stato.
  7. Le regioni effettueranno i necessari controlli di competenza. Il
Fondo di rotazione, in relazione alle risorse  trasferite  in  favore
delle  regioni, puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle
strutture  della  ragioneria   generale   dello   Stato,   anche   in
collaborazione con le altre amministrazioni interessate.
   Roma, 26 marzo 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA