IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il Fondo medesimo; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la decisione c(92) 1463 del 6 luglio 1992 con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha concesso un contributo per il finanziamento di un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria STRIDE nelle regioni italiane interessate all'obiettivo n. 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunita' europea in tale contesto, ammontanti circa a lire 6,721 miliardi di lire, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche; Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti; Vista la proposta formulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria STRIDE, richiamata in premessa, riguardano lo sviluppo delle capacita' regionali in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione. 2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, relative a dette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera. 3. Il complessivo finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 7,809 miliardi di lire per l'anno 1993, e' assicurato per 6,177 miliardi di lire con le risorse di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per 1,632 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni e degli altri enti territoriali interessati. 4. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni interessate contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore delle medesime regioni indicate nell'allegato alla predetta delibera. 6. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 7. Le regioni effettueranno i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni, puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni interessate. Roma, 26 marzo 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA