IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 3,
relativi ai compiti  del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della
politica  economica  nazionale  con  la politica comunitaria, nonche'
l'art. 5 che ha istituito il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione
delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge  19  febbraio  1992, n. 142, ed in particolare gli
articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  nuove  disposizioni  per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di  manifestazione
di pericolosita' sociale;
  Vista  la legge 1› marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2088 in  data  23  luglio
1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM);
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1› febbraio 1986;
  Viste le proprie delibere del 13 febbraio e del 17  dicembre  1986,
relative ai PIM;
  Vista  la  propria  delibera  del  15  marzo  1990,  relativa  alla
rimodulazione dei contributi ai PIM per le regioni del Mezzogiorno;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
maggio  1990,  recante  l'atto  di  indirizzo e coordinamento ai fini
dell'adozione di procedure per i Programmi integrati mediterranei;
  Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione
di procedure  per  l'attuazione  dei  programmi  e  degli  interventi
ammessi alle agevolazioni della Comunita' economica europea;
  Viste  le  decisioni  comunitarie  del 16 dicembre 1991, recanti la
definizione della seconda fase di attuazione dei Programmi  integrati
mediterranei;
  Vista  la propria delibera del 31 marzo 1992, inerente le direttive
concernenti il finanziamento della quota nazionale pubblica  relativa
alla seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei;
  Considerato  che dall'analisi degli stati di avanzamento in termini
di impegni e pagamenti, trasmessi  dalle  regioni  al  Ministero  del
tesoro,  risulta  che,  alla  data  del  31  marzo 1992, soltanto tre
programmi su quindici presentavano pagamenti pari ad almeno l'80  per
cento  delle  risorse  messe  complessivamente  a  disposizione delle
regioni, a livello comunitario ed in ambito nazionale, per  la  prima
fase dei PIM;
  Considerata  peraltro  la  necessita'  di  intervenire in favore di
tutte le regioni gia'  dal  corrente  esercizio,  a  prescindere  dai
livelli  di  spesa raggiunti, al fine di una sollecita attuazione dei
programmi e di una completa utilizzazione delle  risorse  comunitarie
attribuite  all'Italia,  risorse  che,  altrimenti, potrebbero essere
decurtate a vantaggio di Stati membri piu' solleciti;
  Considerato che il CIPE definisce  il  programma  degli  interventi
finanziari  da  effettuarsi con il concorso comunitario, determinando
le quote per amministrazioni competenti;
  Vista la nota della Commissione delle Comunita' europee  n.  004315
dell'11  aprile 1991, con la quale viene fissato al 31 dicembre 1993,
il termine entro cui le regioni debbono provvedere  ad  impegnare  le
risorse  destinate  alle  azioni  previste dai PIM, ed al 31 dicembre
1994 - prorogabile su richiesta al 30 giugno 1995 - il termine ultimo
entro cui le  stesse  regioni  debbono  provvedere  ad  effettuare  i
pagamenti in favore dei beneficiari finali delle azioni;
  Visto  il  telex  prot. 1626 del 16 marzo 1993 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' la nota n. 127013 del 24  marzo  1993
del   Ministero   del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello  Stato,
concernenti le proposte di cofinanziamento nazionale per  la  seconda
fase dei PIM;
  Sulla  base  dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretario  al  bilancio  ed   alla
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  L'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per l'attuazione delle
politiche comunitarie, a titolo di confinanziamento  nazionale  della
seconda  fase  di  attuazione  dei  Programmi integrati mediterranei,
viene stabilito in complessivi 681,277 miliardi di lire,  sulla  base
dei   criteri  indicati  nella  delibera  CIPE  del  31  marzo  1992,
richiamata in premessa.
  2. L'articolazione del finanziamento  di  cui  al  comma  1  tra  i
singoli  Programmi  e  per  ciascuno  degli  anni  1993  e 1994 viene
riportata nella tabella allegata che  forma  parte  integrante  della
presente  delibera. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire
negli  esercizi  successivi  e,  comunque,  fino  a  quando   perdura
l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate in ciascuno dei
predetti anni 1993 e 1994.
  3.  La  quota  nazionale  a  carico  del  Fondo di rotazione verra'
erogata mediante un primo anticipo pari al 40 per cento  della  quota
1993. Per il restante importo si procedera' sulla base degli stati di
avanzamento  dei  programmi  debitamente  certificati  dal Presidente
della giunta regionale al Fondo di rotazione medesimo.
  4. Per i programmi delle regioni del  centro-nord  che  hanno  gia'
beneficiato  del contributo del Fondo, l'anticipo, di cui al comma 3,
verra' erogato in seguito al completo utilizzo delle risorse previste
per la prima fase. A tal fine, sono considerate ammissibili le  spese
cumulativamente  effettuate  dalle  regioni  medesime  alla  data  di
certificazione, senza distinzione tra prima e seconda fase.
  5. La  valutazione  dello  stato  di  avanzamento  complessivo  dei
programmi  viene  effettuata  sulla base delle informazioni contabili
fatte  pervenire  al  Fondo  di  rotazione  da  parte  dei   soggetti
responsabili  dell'attuazione,  anche su supporto informatico tramite
il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
  6.  Le  regioni  effettuano i necessari controlli di competenza. Il
Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli, in  relazione
alle risorse trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria
generale   dello   Stato,   anche  in  collaborazione  con  le  altre
Amministrazioni centrali interessate.
   Roma, 26 marzo 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA