IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), concernenti il medesimo Fondo di rotazione; Viste le proprie delibere adottate in applicazione dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, per la programmazione degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario, che si elencano nel deliberato; Preso atto che le erogazioni previste nelle suddette delibere sono state effettuate negli anni di competenza solo in misura parziale; Vista la nota n. 100227 del 2 aprile 1992, con la quale il Ministero del tesoro ha chiesto la modifica della tabella di cui alla delibera 31 gennaio 1992, ai fini di una diversa attribuzione delle somme previste per l'attuazione di alcuni regolamenti comunitari agricoli; Viste le note numeri 101790 del 12 gennaio 1993 e 117391 del 2 marzo 1993, con le quali il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, richiede l'adozione da parte del CIPE di una delibera di proroga di operativita' per l'attivita' del Fondo di rotazione; Riconosciuta l'opportunita' di consentire la prosecuzione delle iniziative attivate nel quadro delle autorizzazioni di cui alle succitate delibere, anche ai fini di mobilitare tempestivamente i corrispondenti finanziamenti comunitari, nonche' di provvedere alle modifiche richieste dal Ministero del tesoro; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica; Delibera: 1. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonche' il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono autorizzati ad utilizzare nel 1993 e negli anni successivi, le risorse finanziarie indicate dalle sottoelencate delibere CIPE nei limiti stabiliti nelle stesse per ciascuna amministrazione: delibera 15 marzo 1990 (allegato A: regolamenti agricoli); delibera 30 luglio 1991 (come modificata nei termini di cui al punto 4 della presente delibera: regolamenti agricoli); delibera 2 agosto 1991: (allegato D: regolamenti agricoli); delibera 31 gennaio 1992: (tabella D: regolamenti agricoli); delibera 12 agosto 1992: regolamenti agricoli; delibera 30 dicembre 1992: regolamenti agricoli; delibera 25 marzo 1992: regolamenti pesca; delibera 30 maggio 1991: regolamento n. 2052/88 obiettivo 1; delibera 20 dicembre 1991: regolamento n. 2052/88 obiettivo 2; delibera 30 luglio 1991: regolamento n. 328/88 Resider; delibera 25 marzo 1992: regolamento n. 2052/88 obiettivo 5b; delibera 31 gennaio 1992: regolamento n. 4254/88 Fondo sociale europeo; delibera 20 novembre 1992: regolamento n. 4254/88 Fondo sociale europeo; delibera 25 marzo 1992: art. 56, paragrafo 2, lettera B), trattato CECA; delibera 12 agosto 1992: piano d'azione a favore delle biblioteche. 2. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, nell'anno 1993 e negli anni successivi, le erogazioni non effettuate negli anni 1990, 1991 e 1992 a favore delle regioni e province autonome nonche' degli altri operatori pubblici e privati di cui alle delibere riportate al punto 1. 3. Il Fondo di rotazione e', altresi', autorizzato a proseguire, nell'anno 1993 e negli anni successivi, i pagamenti relativi agli interventi di cui alle delibere del 4 dicembre 1990 e del 26 novembre 1991, riferiti alla regione Calabria. 4. La tabella della delibera 30 luglio 1991, relativa alla definizione, per l'esercizio 1991, degli interventi da effettuarsi in agricoltura con il concorso comunitario, gia' modificata con delibera 31 gennaio 1992, e' sostituita dall'allegata tabella A che forma parte integrante della presente delibera. 5. Le amministrazioni responsabili relazioneranno al CIPE entro il 30 giugno p.v. relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle sopraelencate delibere, evidenziando eventuali disfunzioni e cause di ritardo; tale adempimento verra' ripetuto entro il 30 aprile di ogni anno. Roma, 26 marzo 1993 Il presidente delegato: ANDREATTA