Alle amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle    presidenze   delle   giunte
                                  regionali
                                  Alle  presidenze   delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle prefetture
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione    province     italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.M.)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  certificatori revisori enti locali
1. PREMESSA.
  La legge 19 marzo 1993, n. 68  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
materia   di   finanza   derivata  e  di  contabilita'  pubblica"  ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.
8.
  L'art.   6   della   citata   legge  di  conversione  autorizza  il
finanziamento dei maggiori  oneri  per  acquisizione  aree,  mediante
l'utilizzo  delle  risorse, ancora disponibili, stanziate dalla legge
27 ottobre 1988, n. 458.
  La norma di cui all'art. 6 si presenta di non  facile  lettura  sia
per i numerosi rinvii alla legislazione preesistente, che costringono
l'interprete  ad un'attenta opera di coordinamento, sia perche' detto
compito e' reso, talvolta, impossibile dalla contraddittorieta' delle
disposizioni,  sia,  infine,  perche'  talune  fattispecie  prese  in
considerazione   non   appaiono   sempre   aderenti  alla  articolata
disciplina degli espropri.
  Per i  motivi  ora  esposti,  nonche'  per  le  novita'  introdotte
dall'art.  6,  laddove  ammette  ai  benefici  del  finanziamento  "i
maggiori oneri  riconosciuti  come  debiti  fuori  bilancio",  questo
Istituto ha ritenuto opportuno ridefinire, con la presente circolare,
le modalita' di attuazione della disposizione in esame, riproducendo,
per  la  parte ancora vigente, i contenuti della precedente circolare
n. 1174/90 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83  del  9  aprile
1990), ed aggiornando i termini ivi previsti.
  Le istruzioni che seguono sono articolate su tre parti:
   la   prima   riguarda   gli   adempimenti   e   le  condizioni  di
finanziamento, comuni alle due fattispecie contemplate dall'art. 6;
  la seconda e' dedicata  al  finanziamento  dei  maggiori  oneri  di
acquisizione  aree,  di  cui  alla  legge  n. 458/8z8, come integrata
dall'art. 12, comma 4-bis, del decreto-legge n. 415/1989,  convertito
con modificazioni, in legge n. 38/1990;
   la  terza  contiene  la disciplina per la concessione dei prestiti
destinati alla copertura dei maggiori oneri riconosciuti come  debiti
fuori bilancio.
                               Parte I
              ISTRUZIONI COMUNI PER LE DUE FATTISPECIE
                       CONTEMPLATE DALL'ART. 6
1.1. Domande.
   a)  Termine:  il  termine per la presentazione delle domande viene
fissato dal legislatore a novanta giorni dalla data di  pubblicazione
della  legge 19 marzo 1993, n. 68 di conversione del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8.
  Considerato  che  la  predetta  legge  e'  stata  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  20  marzo  1993,  le domande devono
pervenire entro e non oltre il 21 giugno 1993.
   b) Mezzo di trasmissione: le domande documentate, come di  seguito
specificato, devono essere spedite alla Cassa esclusivamente mediante
lettera raccomandata con a.r. Non saranno accettate domande inoltrate
con  mezzi  diversi.  In  caso  di contestazione fara' fede il timbro
postale.
   c) Forma:  al  fine  di  addivenire  ad  una  rapida  ripartizione
proporzionale  dei  benefici tra gli enti mutuatari in relazione alla
disponibilita'   delle   risorse   e'   indispensabile   la   massima
collaborazione   degli   enti,   ai  quali  si  richiede  l'invio  di
documentazione idonea, accuratamente controllata, e priva di carenze,
non essendo possibili successive regolarizzazioni.
  Poiche' l'intervento prevede l'introduzione di  nuove  fattispecie,
soggetti  beneficiari  e  termini, tutti gli enti che hanno trasmesso
richieste di mutuo,  ai  sensi  dei  precedenti  decreti-legge  1992,
dovranno   dare  conferma  alle  loro  richieste  (citare  numero  di
posizione del mutuo), e contestualmente integrare, ove necessario, la
documentazione gia' trasmessa.
1.2. Precisazioni procedurali.
   a) Sospensione finanziamenti  speciali:  la  Cassa,  nel  corrente
anno,  si  limitera' a provvedere alla istruttoria delle richieste e,
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a ripartire
le residue  disponibilita'  del  fondo  della  458,  tra  le  istanze
ritenute ammissibili a mutuo.
  Si  ricorda, che la formale concessione dei finanziamenti di specie
rientra nella sospensione disposta - per tutto il 1993 - dall'art. 1,
comma sesto, della legge n. 498/1992.  Pertanto  gli  affidamenti  di
massima,  rilasciati  nel  corrente  anno, potranno essere portati in
concessione solo nel prossimo esercizio.
   b) Pagamento o deposito maggior onere: il maggiore onere non  deve
essere  stato  pagato non potendosi assumere mutui per un debito gia'
estinto. Si chiarisce che al pagamento equivale il deposito che, come
e' noto, estingue l'obbligazione dell'Ente espropriante nei confronti
dell'espropriando.
   c) Interessi: non sono ammissibili a mutuo gli interessi  maturati
sulle somme determinate con gli atti indicati nella parte II, p. 2.
  Per  la  fattispecie  di cui alla parte III, e' ammissibile a mutuo
solo quanto risultante dalla delibera consiliare di accertamento  del
debito fuori bilancio.
  Non  sono  comunque  finanziabili  spese  di  giudizio,  notarili o
simili.
   d) Piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e  Piani  per
gli  insediamenti  produttivi (P.I.P.): si chiarisce che dei predetti
piani rientrano nella previsione dell'art. 6 (cosi' come per la legge
n. 458) soltanto i maggiori oneri di acquisizione delle aree  per  la
realizzazione  dei  soli  servizi  ed infrastrutture (strade, scuole,
verde, ecc.) con l'esclusione, dunque, di quelle  cedute  o  date  in
concessione superficiaria ai privati, alle cooperative, agli istituti
autonomi case popolari o ad altri enti pubblici, per la realizzazione
degli immobili e degli insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri,
ovviamente,  dovrebbero  ricadere  sugli  anzidetti beneficiari delle
stesse aree.
  Ricorrendo la fattispecie, pertanto, le attestazioni del segretario
di cui agli allegati 2, 4 e 6 relative alla destinazione delle  aree,
dovranno  essere  integrate con l'esatta quantificazione dei maggiori
oneri di  acquisizione  delle  aree  occorse  esclusivamente  per  la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
                              Parte II
                  MAGGIORI ONERI ACQUISIZIONE AREE
2.1. Soggetti: comuni, province e consorzi tra enti locali.
  La  nuova  disposizione  aggiunge  ai  comuni ed alle province gia'
destinatari dei benefici della legge n. 458,  come  modificata  dalla
legge  n.  38/1990,  i  consorzi.  Considerata  la  specialita' della
fattispecie, che si  riferisce  a  debiti  pregressi,  non  si  avra'
riguardo  all'avvenuta trasformazione dei consorzi nella nuova figura
delineata  dalla  legge  n.  142/1990,  come  e'  di  regola  per   i
finanziamenti  ordinari  (circolare-Cassa n. 1188/93). Per i consorzi
disciolti, ai sensi della legge di riforma delle autonomie locali, si
ritiene abilitato a richiedere  il  finanziamento  l'ente  (comune  o
provincia),  che  e'  subentrato  nei  rapporti passivi del consorzio
estinto e nel cui patrimonio o demanio sia stato trasferito il bene.
  L'elencazione degli  enti  ammessi  ai  benefici  della  legge  e',
chiaramente, tassativa.
2.2. Oggetto.
  La   nozione   di   "maggiore   onere"  presuppone  che  sia  stata
regolarmente  iniziata  una  procedura  di  esproprio  o   esercitata
l'occupazione  d'urgenza  e  coincide  con  la  differenza tra quanto
risultante dagli atti sottoindicati e la  misura  dell'indennita'  di
esproprio   determinata   con   decreto  dell'autorita'  regionale  o
dell'autorita' delegata.
  Il finanziamento e' finalizzato esclusivamente ad aree destinate ad
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
  Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:
   perizie di stima emesse ai  sensi  dell'art.  15  della  legge  n.
865/1971  (per  le regioni a statuto speciale l'ente dovra' citare la
norma e l'atto equivalente) notificate, depositate e  pubblicate  nei
modi di rito, non impugnate e divenute definitive al 20 marzo 1993;
   transazioni  giudiziali  o  extragiudiziali  concluse  entro il 20
marzo 1993;
   sentenze passate in giudicato o esecutive alla data del  20  marzo
1993 (se si tratta di sentenze non dotate di esecutivita' ex lege, le
stesse  dovranno  essere  provviste  della  clausola  di  provvisoria
esecuzione);
   accordi per la cessione volontaria delle aree conclusi  alla  data
del 20 marzo 1993;
   accordi   per  la  cessione  volontaria  delle  aree  conclusi  in
conformita' (o nei limiti di cui) alla determinazione contenuta nella
relazione del  consulente  tecnico  d'ufficio  (nominato  dall'organo
giudiziario  nel  corso  di  procedure  contenziose),  depositata  in
cancelleria  entro il 20 marzo 1993 e conclusi succesivamente a detta
data;
   accettazioni al 20  marzo  1993  dell'indennita'  rideterminata  a
titolo  di  conguaglio  in conseguenza di precedente accordo concluso
sotto il regime della legge.
2.3. Procedura attuativa. Gli  enti  devono  trasmettere  la  domanda
debitamente  documentata.  Cio'  significa  che,  per  l'adesione  di
massima l'ente deve
   trasmettere:
    a) domanda (come da all. 1) a firma del rappresentante dell'ente;
    b) dichiarazione del  segretario  (all.  2).  Si  raccomanda,  in
presenza  di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie (cosi' come
elencate al precedente p. 2.2) di  compilare  distinte  dichiarazioni
per ciascuna di esse;
    c)  documenti giustificativi (in caso di trasmissione di copie si
rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge):
    copia della perizia di stima emessa dalla C.P.E.;
    copia dell'atto di transazione giudiziale o extragiudiziale;
    copia del dispositivo della sentenza;
    copia dell'atto di  accordo  sottoscritto  dalle  parti  in  data
anteriore al 20 marzo 1993;
    copia  dell'atto  di  accordo bonario sottoscritto dalle parti in
data successiva al 20 marzo 1993 corredato della relazione del C.T.U.
depositata al 20 marzo 1993;
    copia dell'atto di accettazione dell'indennita'  rideterminata  a
titolo di conguaglio.
  Sulla  base  della  suddetta  documentazione la Cassa provvedera' a
ripartire il fondo fra tutte le richieste che risultino in regola; si
raccomanda, percio',  la  massima  attenzione  in  quanto  non  sara'
possibile effettuare un'ulteriore istruttoria.
  Per   la   concessione   del  mutuo  gli  Enti  beneficiari  devono
trasmettere:
    a) delibera consiliare di  assunzione  del  mutuo,  munita  delle
attestazioni e certificazioni di rito (allegato 7);
    b) dichiarazione del segretario su rispetto delle disposizioni di
legge per l'assunzione di mutui;
    c) domanda di erogazione corredata del codice fiscale.
  L'erogazione   del   mutuo   avverra'   automaticamente   dopo   la
concessione, senza ulteriori adempimenti istruttori  da  parte  degli
enti beneficiari.
                              Parte III
       MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI COME DEBITI FUORI BILANCIO
3.1. Soggetti: comuni e province.
3.2. Oggetto.
  Le  difficolta'  interpretative, che si sono riscontrate in sede di
definizione della  procedura  di  attuazione  dell'ultima  parte  del
secondo comma dell'art. 6, rendono opportune alcune precisazioni.
  Si  premette,  che  esula  dalla  fattispecie in esame, il generico
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, operato ai sensi del  primo
comma  dell'art.  12-bis  del  decreto-legge  n.  6/1991,  che doveva
avvenire, a pena di decadenza entro il  15  luglio  1991,  per  fatti
anteriori  all'entrata  in  vigore  (13  giugno  1990) della legge n.
142/1990.  Cio'  in  quanto,   il   riconoscimento   dell'esposizione
debitoria,  secondo la procedura del citato comma, presupponeva che i
debiti riconosciuti  trovassero  copertura  finanzaria  nel  bilancio
dell'ente,   anche  attraverso  una  rateizzazione  in  tre  esercizi
finanziari. Ove non fossero reperibili mezzi in bilancio,  il  debito
avrebbe  comportato  necessariamente la dichiarazione di dissesto, ex
art. 25  della  legge  n.  144/1989,  e  sarebbe  stato  coperto  con
l'apposito   mutuo   previsto  dallo  stesso  articolo.  Oggetto  del
finanziamento sono dunque i soli maggiori oneri, che,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 12- bis possono essere riconosciuti anche dopo
il  15  luglio 1991, ma soltanto per i fatti (successivi al 13 giugno
1990) tassativamente indicati:
   sentenze passate in giudicato;
   procedure espropriative o di occupazione di urgenza per  opere  di
pubblica utilita'.
  Se  si  considera  che,  al  di  fuori  dei summenzionati casi, per
effetto del combinato disposto dell'art. 23 della legge n. 144/1989 e
dell'art. 55 della legge n. 142/1990, gli impegni finanziari assunti,
dopo il 13 giugno 1990, senza la relativa copertura, sorgono in  capo
al funzionario o all'amministratore che li ha autorizzati, le pretese
risarcitorie  conseguenti  a  procedure  non  regolarmente condotte o
addirittura "sine titulo" potranno essere  riconosciute  come  debiti
fuori bilancio solo se rientranti nella prima fattispecie indicata.
  In sintesi, oggetto del finanziamento, per la fattispecie in esame,
sono:
    A) I maggiori oneri di esproprio - riconosciuti come debiti fuori
bilancio  -  risultanti  dalla differenza tra l'indennita' definitiva
rideterminata con gli atti indicati ai punti a ) b ) e  c)  dell'art.
6,  e l'indennita' originaria determinata dal presidente della giunta
regionale o l'autorita' delegata.
  Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:
   * sentenze passate in giudicato;
   * accordi bonari;
   * indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge  22
ottobre  1971  n.  865,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 28
gennaio 1977 n. 10, o rideterminate ai sensi  dell'art.  5-  bis  del
decreto-legge  11  luglio  1992 n. 333, convertito con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, relative ad opere pubbliche.
  N.B. - Gli  atti  sopraindicati  si  devono  riferire  a  procedure
espropriative per opere di pubblica utilita' regolarmente condotte.
   B)  I  maggiori  oneri - riconosciuti come debiti fuori bilancio -
derivanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di risarcimento
danni (accessione  invertita,  occupazione  senza  titolo,  interessi
legali e svalutazione monetaria) e quanto fissato in origine, nel sol
caso in cui le pretese risarcitorie siano state accertate con:
   * sentenza di condanna passata in giudicato.
  N.B.   -   In   questo   caso   -  procedimenti  espropriativi  non
legittimamente condotti o acquisizioni di aree senza titolo  -  nulla
e' dovuto per:
   * accordi bonari;
   * transazioni o altro.
3.3. Procedura attuativa.
  Per l'adesione di massima l'ente deve trasmettere:
    a)  domanda  (come  da  allegato 3 per le procedure espropriative
regolari; allegato 5 per procedure illegittime o  acquisizioni  senza
titolo) a firma del rappresentante dell'ente;
    b)   dichiarazione  del  segretario  (allegato  4  per  procedure
espropriative  regolari:  allegato  6  per  procedure   espropriative
illegittime  o acquisizioni senza titolo). Si raccomanda, in presenza
di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie di compilare distinte
dichiarazioni per ciascuna di esse;
    c) documenti giustificativi, debitamente autenticati (in caso  di
copie  si  rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma
di legge):
    copia della delibera consiliare, esecutiva a tutti gli effetti di
legge, di riconoscimento del maggior onere come debito fuori bilancio
ai sensi del quarto comma dell'art.  12-  bis  del  decreto-legge  n.
6/1991, alla data del 20 marzo 1993;
    copia del dispositivo della sentenza;
    copia dell'atto di accordo bonario;
    copia della perizia di stima ex art. 15 della legge n. 865/1971.
  Per la formale concessione del mutuo e la successiva erogazione, si
rinvia a quanto indicato nella seconda parte.
                                       Il direttore generale: FALCONE