Alle amministrazioni provinciali e comunali e, per conoscenza: Alle presidenze delle giunte regionali Alle presidenze delle province autonome di Trento e Bolzano Alle prefetture Ai comitati regionali di controllo All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.M.) All'Associazione nazionale certificatori revisori enti locali 1. PREMESSA. La legge 19 marzo 1993, n. 68 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica" ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. L'art. 6 della citata legge di conversione autorizza il finanziamento dei maggiori oneri per acquisizione aree, mediante l'utilizzo delle risorse, ancora disponibili, stanziate dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458. La norma di cui all'art. 6 si presenta di non facile lettura sia per i numerosi rinvii alla legislazione preesistente, che costringono l'interprete ad un'attenta opera di coordinamento, sia perche' detto compito e' reso, talvolta, impossibile dalla contraddittorieta' delle disposizioni, sia, infine, perche' talune fattispecie prese in considerazione non appaiono sempre aderenti alla articolata disciplina degli espropri. Per i motivi ora esposti, nonche' per le novita' introdotte dall'art. 6, laddove ammette ai benefici del finanziamento "i maggiori oneri riconosciuti come debiti fuori bilancio", questo Istituto ha ritenuto opportuno ridefinire, con la presente circolare, le modalita' di attuazione della disposizione in esame, riproducendo, per la parte ancora vigente, i contenuti della precedente circolare n. 1174/90 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1990), ed aggiornando i termini ivi previsti. Le istruzioni che seguono sono articolate su tre parti: la prima riguarda gli adempimenti e le condizioni di finanziamento, comuni alle due fattispecie contemplate dall'art. 6; la seconda e' dedicata al finanziamento dei maggiori oneri di acquisizione aree, di cui alla legge n. 458/8z8, come integrata dall'art. 12, comma 4-bis, del decreto-legge n. 415/1989, convertito con modificazioni, in legge n. 38/1990; la terza contiene la disciplina per la concessione dei prestiti destinati alla copertura dei maggiori oneri riconosciuti come debiti fuori bilancio. Parte I ISTRUZIONI COMUNI PER LE DUE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL'ART. 6 1.1. Domande. a) Termine: il termine per la presentazione delle domande viene fissato dal legislatore a novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge 19 marzo 1993, n. 68 di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Considerato che la predetta legge e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993, le domande devono pervenire entro e non oltre il 21 giugno 1993. b) Mezzo di trasmissione: le domande documentate, come di seguito specificato, devono essere spedite alla Cassa esclusivamente mediante lettera raccomandata con a.r. Non saranno accettate domande inoltrate con mezzi diversi. In caso di contestazione fara' fede il timbro postale. c) Forma: al fine di addivenire ad una rapida ripartizione proporzionale dei benefici tra gli enti mutuatari in relazione alla disponibilita' delle risorse e' indispensabile la massima collaborazione degli enti, ai quali si richiede l'invio di documentazione idonea, accuratamente controllata, e priva di carenze, non essendo possibili successive regolarizzazioni. Poiche' l'intervento prevede l'introduzione di nuove fattispecie, soggetti beneficiari e termini, tutti gli enti che hanno trasmesso richieste di mutuo, ai sensi dei precedenti decreti-legge 1992, dovranno dare conferma alle loro richieste (citare numero di posizione del mutuo), e contestualmente integrare, ove necessario, la documentazione gia' trasmessa. 1.2. Precisazioni procedurali. a) Sospensione finanziamenti speciali: la Cassa, nel corrente anno, si limitera' a provvedere alla istruttoria delle richieste e, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a ripartire le residue disponibilita' del fondo della 458, tra le istanze ritenute ammissibili a mutuo. Si ricorda, che la formale concessione dei finanziamenti di specie rientra nella sospensione disposta - per tutto il 1993 - dall'art. 1, comma sesto, della legge n. 498/1992. Pertanto gli affidamenti di massima, rilasciati nel corrente anno, potranno essere portati in concessione solo nel prossimo esercizio. b) Pagamento o deposito maggior onere: il maggiore onere non deve essere stato pagato non potendosi assumere mutui per un debito gia' estinto. Si chiarisce che al pagamento equivale il deposito che, come e' noto, estingue l'obbligazione dell'Ente espropriante nei confronti dell'espropriando. c) Interessi: non sono ammissibili a mutuo gli interessi maturati sulle somme determinate con gli atti indicati nella parte II, p. 2. Per la fattispecie di cui alla parte III, e' ammissibile a mutuo solo quanto risultante dalla delibera consiliare di accertamento del debito fuori bilancio. Non sono comunque finanziabili spese di giudizio, notarili o simili. d) Piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.): si chiarisce che dei predetti piani rientrano nella previsione dell'art. 6 (cosi' come per la legge n. 458) soltanto i maggiori oneri di acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi ed infrastrutture (strade, scuole, verde, ecc.) con l'esclusione, dunque, di quelle cedute o date in concessione superficiaria ai privati, alle cooperative, agli istituti autonomi case popolari o ad altri enti pubblici, per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri, ovviamente, dovrebbero ricadere sugli anzidetti beneficiari delle stesse aree. Ricorrendo la fattispecie, pertanto, le attestazioni del segretario di cui agli allegati 2, 4 e 6 relative alla destinazione delle aree, dovranno essere integrate con l'esatta quantificazione dei maggiori oneri di acquisizione delle aree occorse esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Parte II MAGGIORI ONERI ACQUISIZIONE AREE 2.1. Soggetti: comuni, province e consorzi tra enti locali. La nuova disposizione aggiunge ai comuni ed alle province gia' destinatari dei benefici della legge n. 458, come modificata dalla legge n. 38/1990, i consorzi. Considerata la specialita' della fattispecie, che si riferisce a debiti pregressi, non si avra' riguardo all'avvenuta trasformazione dei consorzi nella nuova figura delineata dalla legge n. 142/1990, come e' di regola per i finanziamenti ordinari (circolare-Cassa n. 1188/93). Per i consorzi disciolti, ai sensi della legge di riforma delle autonomie locali, si ritiene abilitato a richiedere il finanziamento l'ente (comune o provincia), che e' subentrato nei rapporti passivi del consorzio estinto e nel cui patrimonio o demanio sia stato trasferito il bene. L'elencazione degli enti ammessi ai benefici della legge e', chiaramente, tassativa. 2.2. Oggetto. La nozione di "maggiore onere" presuppone che sia stata regolarmente iniziata una procedura di esproprio o esercitata l'occupazione d'urgenza e coincide con la differenza tra quanto risultante dagli atti sottoindicati e la misura dell'indennita' di esproprio determinata con decreto dell'autorita' regionale o dell'autorita' delegata. Il finanziamento e' finalizzato esclusivamente ad aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono: perizie di stima emesse ai sensi dell'art. 15 della legge n. 865/1971 (per le regioni a statuto speciale l'ente dovra' citare la norma e l'atto equivalente) notificate, depositate e pubblicate nei modi di rito, non impugnate e divenute definitive al 20 marzo 1993; transazioni giudiziali o extragiudiziali concluse entro il 20 marzo 1993; sentenze passate in giudicato o esecutive alla data del 20 marzo 1993 (se si tratta di sentenze non dotate di esecutivita' ex lege, le stesse dovranno essere provviste della clausola di provvisoria esecuzione); accordi per la cessione volontaria delle aree conclusi alla data del 20 marzo 1993; accordi per la cessione volontaria delle aree conclusi in conformita' (o nei limiti di cui) alla determinazione contenuta nella relazione del consulente tecnico d'ufficio (nominato dall'organo giudiziario nel corso di procedure contenziose), depositata in cancelleria entro il 20 marzo 1993 e conclusi succesivamente a detta data; accettazioni al 20 marzo 1993 dell'indennita' rideterminata a titolo di conguaglio in conseguenza di precedente accordo concluso sotto il regime della legge. 2.3. Procedura attuativa. Gli enti devono trasmettere la domanda debitamente documentata. Cio' significa che, per l'adesione di massima l'ente deve trasmettere: a) domanda (come da all. 1) a firma del rappresentante dell'ente; b) dichiarazione del segretario (all. 2). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie (cosi' come elencate al precedente p. 2.2) di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse; c) documenti giustificativi (in caso di trasmissione di copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge): copia della perizia di stima emessa dalla C.P.E.; copia dell'atto di transazione giudiziale o extragiudiziale; copia del dispositivo della sentenza; copia dell'atto di accordo sottoscritto dalle parti in data anteriore al 20 marzo 1993; copia dell'atto di accordo bonario sottoscritto dalle parti in data successiva al 20 marzo 1993 corredato della relazione del C.T.U. depositata al 20 marzo 1993; copia dell'atto di accettazione dell'indennita' rideterminata a titolo di conguaglio. Sulla base della suddetta documentazione la Cassa provvedera' a ripartire il fondo fra tutte le richieste che risultino in regola; si raccomanda, percio', la massima attenzione in quanto non sara' possibile effettuare un'ulteriore istruttoria. Per la concessione del mutuo gli Enti beneficiari devono trasmettere: a) delibera consiliare di assunzione del mutuo, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (allegato 7); b) dichiarazione del segretario su rispetto delle disposizioni di legge per l'assunzione di mutui; c) domanda di erogazione corredata del codice fiscale. L'erogazione del mutuo avverra' automaticamente dopo la concessione, senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli enti beneficiari. Parte III MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI COME DEBITI FUORI BILANCIO 3.1. Soggetti: comuni e province. 3.2. Oggetto. Le difficolta' interpretative, che si sono riscontrate in sede di definizione della procedura di attuazione dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 6, rendono opportune alcune precisazioni. Si premette, che esula dalla fattispecie in esame, il generico riconoscimento dei debiti fuori bilancio, operato ai sensi del primo comma dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 6/1991, che doveva avvenire, a pena di decadenza entro il 15 luglio 1991, per fatti anteriori all'entrata in vigore (13 giugno 1990) della legge n. 142/1990. Cio' in quanto, il riconoscimento dell'esposizione debitoria, secondo la procedura del citato comma, presupponeva che i debiti riconosciuti trovassero copertura finanzaria nel bilancio dell'ente, anche attraverso una rateizzazione in tre esercizi finanziari. Ove non fossero reperibili mezzi in bilancio, il debito avrebbe comportato necessariamente la dichiarazione di dissesto, ex art. 25 della legge n. 144/1989, e sarebbe stato coperto con l'apposito mutuo previsto dallo stesso articolo. Oggetto del finanziamento sono dunque i soli maggiori oneri, che, ai sensi del quarto comma dell'art. 12- bis possono essere riconosciuti anche dopo il 15 luglio 1991, ma soltanto per i fatti (successivi al 13 giugno 1990) tassativamente indicati: sentenze passate in giudicato; procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilita'. Se si considera che, al di fuori dei summenzionati casi, per effetto del combinato disposto dell'art. 23 della legge n. 144/1989 e dell'art. 55 della legge n. 142/1990, gli impegni finanziari assunti, dopo il 13 giugno 1990, senza la relativa copertura, sorgono in capo al funzionario o all'amministratore che li ha autorizzati, le pretese risarcitorie conseguenti a procedure non regolarmente condotte o addirittura "sine titulo" potranno essere riconosciute come debiti fuori bilancio solo se rientranti nella prima fattispecie indicata. In sintesi, oggetto del finanziamento, per la fattispecie in esame, sono: A) I maggiori oneri di esproprio - riconosciuti come debiti fuori bilancio - risultanti dalla differenza tra l'indennita' definitiva rideterminata con gli atti indicati ai punti a ) b ) e c) dell'art. 6, e l'indennita' originaria determinata dal presidente della giunta regionale o l'autorita' delegata. Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono: * sentenze passate in giudicato; * accordi bonari; * indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, o rideterminate ai sensi dell'art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, relative ad opere pubbliche. N.B. - Gli atti sopraindicati si devono riferire a procedure espropriative per opere di pubblica utilita' regolarmente condotte. B) I maggiori oneri - riconosciuti come debiti fuori bilancio - derivanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di risarcimento danni (accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria) e quanto fissato in origine, nel sol caso in cui le pretese risarcitorie siano state accertate con: * sentenza di condanna passata in giudicato. N.B. - In questo caso - procedimenti espropriativi non legittimamente condotti o acquisizioni di aree senza titolo - nulla e' dovuto per: * accordi bonari; * transazioni o altro. 3.3. Procedura attuativa. Per l'adesione di massima l'ente deve trasmettere: a) domanda (come da allegato 3 per le procedure espropriative regolari; allegato 5 per procedure illegittime o acquisizioni senza titolo) a firma del rappresentante dell'ente; b) dichiarazione del segretario (allegato 4 per procedure espropriative regolari: allegato 6 per procedure espropriative illegittime o acquisizioni senza titolo). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse; c) documenti giustificativi, debitamente autenticati (in caso di copie si rammenta che le stesse dovranno essere autenticate a norma di legge): copia della delibera consiliare, esecutiva a tutti gli effetti di legge, di riconoscimento del maggior onere come debito fuori bilancio ai sensi del quarto comma dell'art. 12- bis del decreto-legge n. 6/1991, alla data del 20 marzo 1993; copia del dispositivo della sentenza; copia dell'atto di accordo bonario; copia della perizia di stima ex art. 15 della legge n. 865/1971. Per la formale concessione del mutuo e la successiva erogazione, si rinvia a quanto indicato nella seconda parte. Il direttore generale: FALCONE