A tutte  le  amministrazioni  dello
                                  Stato
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Ai commissari di Governo
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Commissione  per le Comunita'
                                  europee
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  ha   richiesto   un   chiarimento
interpretativo alla D.G. XI della Commissione delle Comunita' europee
circa il punto 7 dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE, ove - nel
testo  in  lingua  italiana - per le "vie di rapida comunicazione" e'
riportata  in  nota  la  seguente  definizione:  "le  vie  di  rapida
comunicazione  ai  sensi  della presente direttiva corrispondono alla
terminologia dell'accordo europeo sulle  grandi  strade  di  traffico
internazionale del 15 novembre 1975".
  2.  Con  nota  11.12.91/XI/017013  la  Commissione  delle Comunita'
europee ha comunicato quanto segue:
   "la direttiva 85/337/CEE rinvia all'accordo europeo  sulle  grandi
strade  a  traffico  internazionale  del  15 novembre 1975 per quanto
riguarda la nozione di 'route express'  del  testo  francese  che  e'
stato   tradotto   in  italiano  con  l'espressione  'vie  di  rapida
comunicazione';
   con  tale  termine  si  designa  nel  testo  francese  'une  route
re'serve' a' la circulation automobile, accessible seulement par de's
e'changeurs  ou  des  carrefours  re'glemente's  et sur la quelle, en
particulier, il est interdit de s'arre'ter et de  stationner  sur  la
chausse'e';
   si  tratta  quindi  di  vedere se la traduzione italiana riproduce
fedelmente la versione sopra esposta che e'  quella  sulla  quale  si
basa la direttiva comunitaria;
   sulla base degli elementi di cui dispone la Commissione nel quadro
di  una  serie  di  ricorsi relativi all'applicazione della direttiva
85/337/CEE concernenti la costruzione di opere stradali appare che la
tipologia di 'superstrade' debba rientrare nella  nozione  di  'route
express'  sopramenzionata, in italiano 'vie di rapida comunicazione'.
Per quanto riguarda le autostrade si ritiene che questa tipologia sia
sufficientemente identificata in tutti gli Stati membri a  tal  punto
che  la  direttiva  comunitaria  non ha ritenuto necessario il rinvio
all'accordo europeo sopracitato;
   occorre infine sottolineare che  l'Italia  e'  l'unico  Paese  che
abbia   oggi  sollevato  tali  difficolta'  interpretative  circa  la
definizione  di  progetti  di   opere   stradali   (vie   di   rapida
comunicazione)  i  cui  contenuti  sono stati ampliamente discussi ed
approvati nel quadro di  misure  prese  a  livello  internazionale  e
comunitario".
  3.  La  legge  29  novembre  1980,  n. 922 (all. II, punto II.3) di
adesione  all'accordo  europeo  sulle  grandi   strade   a   traffico
internazionale  definisce  le  superstrade come: "le strade riservate
alla  circolazione  automobilistica   accessibili   solo   attraverso
svincoli  o  intersezioni  controllate e sulle quali sono vietati tra
l'altro l'arresto e la sosta dei veicoli".
  4. Tale definizione corrisponde sostanzialmente a quella di "Strade
extraurbane principali" cosi' come definite dall'art. 2  del  decreto
legislativo   30   aprile   1992,   n.  285:  "strada  a  carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna  con
almeno  due  corsie  di  marcia  e  banchine  pavimentate,  priva  di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio  e  fine,  riservata
alla  circolazione  di  talune  categorie  di  veicoli  a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti  opportuni
spazi;  per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi
dotati di  corsie  di  decelerazione  e  di  accelerazione".  A  tale
definizione pertanto ci si atterra' ai fini dell'obbligo di pronuncia
di  compatibilita'  ambientale  previsto  dall'art.  6 della legge n.
349/1986 e successivi decreti attuativi.
  5. Resta fermo  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  primo,  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988 circa
la applicazione della procedura di valutazione di impatto  ambientale
ai  progetti relativi ad interventi riguardanti opere gia' esistenti,
non rientranti nelle categorie previste dall'art. 1 del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 377/1988, qualora da tali
interventi derivi un'opera che rientri nelle categorie per  cui  tale
procedura  e'  prevista  anche  con riguardo a quanto precisato dalla
presente circolare.
  6. Per i progetti  riguardanti  modifiche  ad  opere  esistenti  da
sottoporre  a procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine
di agevolare la verifica relativa all'entita'  delle  modifiche  alle
opere  originarie  e  le condizioni per un'eventuale esclusione dalla
procedura di v.i.a., e' opportuno  che  i  committenti  inoltrino  al
Ministero  dell'ambiente il progetto di massima corredato da uno stu-
dio ambientale che dovra' contenere:
   una chiara indicazione delle modifiche alla qualita' dell'ambiente
interessato dall'intervento;
   la documentazione fotografica riferita allo stato attuale;
   l'inquadramento programmatico ed urbanistico dell'opera;
   l'illustrazione  dei  valori   naturalistici,   delle   condizioni
idrogeologiche   e   degli   eventuali   vincoli   relativi  all'area
interessata dal progetto.
                                           Il Ministro: RIPA DI MEANA