A tutte le amministrazioni dello Stato Alle regioni Alle province Ai comuni Ai commissari di Governo e, per conoscenza: Alla Commissione per le Comunita' europee 1. Il Ministero dell'ambiente ha richiesto un chiarimento interpretativo alla D.G. XI della Commissione delle Comunita' europee circa il punto 7 dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE, ove - nel testo in lingua italiana - per le "vie di rapida comunicazione" e' riportata in nota la seguente definizione: "le vie di rapida comunicazione ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975". 2. Con nota 11.12.91/XI/017013 la Commissione delle Comunita' europee ha comunicato quanto segue: "la direttiva 85/337/CEE rinvia all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale del 15 novembre 1975 per quanto riguarda la nozione di 'route express' del testo francese che e' stato tradotto in italiano con l'espressione 'vie di rapida comunicazione'; con tale termine si designa nel testo francese 'une route re'serve' a' la circulation automobile, accessible seulement par de's e'changeurs ou des carrefours re'glemente's et sur la quelle, en particulier, il est interdit de s'arre'ter et de stationner sur la chausse'e'; si tratta quindi di vedere se la traduzione italiana riproduce fedelmente la versione sopra esposta che e' quella sulla quale si basa la direttiva comunitaria; sulla base degli elementi di cui dispone la Commissione nel quadro di una serie di ricorsi relativi all'applicazione della direttiva 85/337/CEE concernenti la costruzione di opere stradali appare che la tipologia di 'superstrade' debba rientrare nella nozione di 'route express' sopramenzionata, in italiano 'vie di rapida comunicazione'. Per quanto riguarda le autostrade si ritiene che questa tipologia sia sufficientemente identificata in tutti gli Stati membri a tal punto che la direttiva comunitaria non ha ritenuto necessario il rinvio all'accordo europeo sopracitato; occorre infine sottolineare che l'Italia e' l'unico Paese che abbia oggi sollevato tali difficolta' interpretative circa la definizione di progetti di opere stradali (vie di rapida comunicazione) i cui contenuti sono stati ampliamente discussi ed approvati nel quadro di misure prese a livello internazionale e comunitario". 3. La legge 29 novembre 1980, n. 922 (all. II, punto II.3) di adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale definisce le superstrade come: "le strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta dei veicoli". 4. Tale definizione corrisponde sostanzialmente a quella di "Strade extraurbane principali" cosi' come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi; per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione". A tale definizione pertanto ci si atterra' ai fini dell'obbligo di pronuncia di compatibilita' ambientale previsto dall'art. 6 della legge n. 349/1986 e successivi decreti attuativi. 5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988 circa la applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai progetti relativi ad interventi riguardanti opere gia' esistenti, non rientranti nelle categorie previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientri nelle categorie per cui tale procedura e' prevista anche con riguardo a quanto precisato dalla presente circolare. 6. Per i progetti riguardanti modifiche ad opere esistenti da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di agevolare la verifica relativa all'entita' delle modifiche alle opere originarie e le condizioni per un'eventuale esclusione dalla procedura di v.i.a., e' opportuno che i committenti inoltrino al Ministero dell'ambiente il progetto di massima corredato da uno stu- dio ambientale che dovra' contenere: una chiara indicazione delle modifiche alla qualita' dell'ambiente interessato dall'intervento; la documentazione fotografica riferita allo stato attuale; l'inquadramento programmatico ed urbanistico dell'opera; l'illustrazione dei valori naturalistici, delle condizioni idrogeologiche e degli eventuali vincoli relativi all'area interessata dal progetto. Il Ministro: RIPA DI MEANA