Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito  a norma dell'art. 17 del decrto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" ha espresso
parere  favorevole  al   suo   accoglimento   proponendo,   ai   fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione modificato nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione  agricola,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o
"Sant'Agata dei Goti" e' riservata ai vini bianchi,  rossi  e  rosati
che  rispondono  ai  requisiti  previsti nel presente disciplinare di
produzione.