IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI
                  CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la domanda di riconoscimento di Oswald Gromminger presentata
ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;
  Visto il verbale delle sedute del 27 ottobre  1992  e  10  novembre
1992  della  conferenza  di  servizi  di  cui all'art. 12 del decreto
legislativo anzidetto;
  Rilevato che la documentazione allegata e' completa;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Ritenuto  che, per parere del Consiglio universitario nazionale, la
formazione professionale attestata  dal  titolo  del  Gromminger  non
verte  su  materie sostanzialmente diverse da quelle della formazione
di ingegnere in Italia e che pertanto non gli e'  applicabile  alcuna
misura compensativa ex art. 6, lettera a), del decreto legislativo;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  ingegnere  diplomato  (Diplom Ingenieur) rilasciato
dall'Universita' di Karlsruhe (Germania) a Oswald Gromminger nato  il
22   aprile   1950   a  Hoppetenzell  (RDF),  cittadino  tedesco,  e'
riconosciuto quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia
all'albo degli ingegneri.
   Roma, 30 aprile 1993
                                       Il direttore generale: ROVELLO