IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria n. 320 dell'8 febbraio 1954; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Vista la decisione n. 93/180 CEE relativa a talune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica; Vista l'ordinanza 29 marzo 1993 emanata in applicazione della citata decisione CEE; Vista l'ordinanza 28 aprile 1993 emanata a modificazione e integrazione della ordinanza 29 marzo 1993; Vista la decisione n. 93/241 CEE del 30 aprile 1993 che modifica la decisione 93/180 CEE del 26 marzo 1993; Ravvisata la necessita' di procedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni delle ordinanze ministeriali 29 marzo 1993 e 28 aprile 1993 nelle parti riguardanti i divieti al commercio e spedizione di animali vivi verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi nonche' le fiere, i mercati, le esposizioni ed ogni altro assembramento di animali nell'ambito del territorio nazionale. Ordina: Art. 1. 1. L'allegato di cui all'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 e' sostituito dall'allegato alla presente ordinanza. 2. L'art. 2 di cui all'ordinanza 28 aprile 1993 e' abrogato. 3. All'art. 3 di cui all'ordinanza 28 aprile 1993 sono soppresse le parole da "fuori" a "precedente" della prima frase. Invariato il resto del testo.