IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria n. 320 dell'8 febbraio
1954;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
194;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992,  n.
226;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
229;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992,  n.
230;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Vista  la  decisione  n.  93/180  CEE  relativa  a talune misure di
protezione nei confronti dell'afta epizootica;
  Vista l'ordinanza 29  marzo  1993  emanata  in  applicazione  della
citata decisione CEE;
  Vista   l'ordinanza  28  aprile  1993  emanata  a  modificazione  e
integrazione della ordinanza 29 marzo 1993;
  Vista la decisione n. 93/241 CEE del 30 aprile 1993 che modifica la
decisione 93/180 CEE del 26 marzo 1993;
  Ravvisata la necessita' di procedere ad ulteriori modificazioni  ed
integrazioni  delle  ordinanze ministeriali 29 marzo 1993 e 28 aprile
1993 nelle parti riguardanti i divieti al commercio e  spedizione  di
animali vivi verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi nonche'
le  fiere,  i  mercati, le esposizioni ed ogni altro assembramento di
animali nell'ambito del territorio nazionale.
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'allegato di cui all'ordinanza ministeriale 29  marzo  1993  e'
sostituito dall'allegato alla presente ordinanza.
  2. L'art. 2 di cui all'ordinanza 28 aprile 1993 e' abrogato.
  3. All'art. 3 di cui all'ordinanza 28 aprile 1993 sono soppresse le
parole  da  "fuori"  a  "precedente"  della prima frase. Invariato il
resto del testo.