IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  62  della  legge  7 agosto 1973, n. 519, concernente
modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto
superiore di sanita';
  Visto il proprio decreto 21  novembre  1987,  n.  528,  recante  la
riformulazione  del  regolamento  interno  per l'organizzazione ed il
funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la proposta del comitato scientifico del  predetto  Istituto,
espressa  nella  seduta  del 17 dicembre 1991, relativamente al nuovo
assetto ordinamentale dei reparti del laboratorio  di  fisiopatologia
di organo e di sistema dell'Istituto medesimo;
  Sentito  il consiglio dei direttori di laboratorio, che ha espresso
il proprio avviso in proposito, nella seduta del 19 novembre 1991;
  Vista la deliberazione n. 4, allegata al  verbale  n.  139  del  30
gennaio  1992, del comitato amministrativo del citato Istituto, circa
la proposta di modifica dei reparti del laboratorio in questione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 25 giugno 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
prot. 29994/Sap. 20 del 21 luglio 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 15 del  proprio  decreto  21  novembre  1987,  n.  528  -
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29
dicembre  1987  -  indicato   nelle   premesse,   viene   modificato,
limitatamente  alla parte concernente l'articolazione dei reparti del
laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, come di seguito
specificato:
  "Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti:
   fisiopatologia dell'equilibrio idro-salino;
   fisiopatologia comportamentale;
   psicologia comparata;
   neurobiologia;
   neurofisiologia".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 11 gennaio 1993
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1993
Registro n. 4 Sanita', foglio n. 139
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 62 della legge n.
          519/1973 relativamente alla  parte  in  cui  disciplina  la
          procedura  per  l'emanazione  del  regolamento  interno per
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore
          di sanita' e per i relativi successivi aggiornamenti:
             "Con decreto del Ministro per la  sanita',  su  proposta
          del  comitato  amministrativo  e  per  le materie di cui al
          punto  4  del  quarto  comma  dell'art.  13,  del  comitato
          scientifico,   sentito   il   consiglio  dei  direttori  di
          laboratorio, viene emanato, entro un anno  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  il regolamento interno per
          l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto: con  le
          stesse modalita' si provvede ai successivi aggiornamenti".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  del  D.M. n.
          528/1987, come sopra modificato, concernente le funzioni, i
          reparti e la ripartizione - ai soli fini delle esigenze  di
          servizio  - dei posti stabiliti in organico per le carriere
          tecniche del laboratorio di fisiopatologia di organo  e  di
          sistema:
             Art.  15.  -  Al  laboratorio sono assegnate le seguenti
          attribuzioni:
              studio  a  livello  di  organi  e  di   sistemi   delle
          alterazioni   strutturali,  biochimiche  e  funzionali  che
          possono  costituire  modelli  di  meccanismi   patogenetici
          nell'ambito   della  patologia  acquisita  di  origine  non
          infettiva;
              studio di modelli animali di malattia umana;
              valutazione  delle  possibilita'  di   intervento   sui
          meccanismi fisiopatologici di organo e di sistema;
              valutazione,   ai   fini   di  prevenzione  primaria  e
          secondaria,   del   possibile   trasferimento   dal   campo
          sperimentale  fisiopatologico a quello clinico di procedure
          di investigazione pertinenti alla patologia  acquisita  non
          infettiva;
              contributo   alla   ottimizzazione   dei   modelli   di
          intervento  nell'ambito  della  patologia   acquisita   non
          infettiva a determinazione multicausale.
            Il laboratorio e' articolato nei seguenti reparti:
              fisiopatologia dell'equilibrio idro-salino;
              fisiopatologia comportamentale;
              psicologia comparata;
              neurobiologia;
              neurofisiologia.
             Ripartizione  ai  soli  fini delle esigenze di servizio,
          dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:
              dirigenti di ricerca: 3;
              ricercatori: 9;
              assistenti tecnici: 7;
              segretari tecnici: 1;
              aiutanti tecnici: 9;
              addetti tecnici: 4".
             -  L'art.  17,  comma  3,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita' di governo ed ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministeri possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti
          ministeriali  e interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbono recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 15 del D.M. n. 528/1987 si veda
          in nota alle premesse.