IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1/5- bis; Visto il comma 9 del medesimo art. 1/5- bis, ai sensi del quale il Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, puo' modificare, tenuto conto della composizione del capitale delle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, le soglie delle partecipazioni di cui al comma 1 del sopra citato articolo al fine di assicurare la trasparenza delle proprieta' azionarie; Considerato che ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 1/5- bis assumono rilevanza anche le azioni possedute da uno o piu' soggetti con i quali si e' concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto, nonche' le azioni che in virtu' di un accordo, stipulato direttamente o indirettamente, si possono acquistare di propria iniziativa; Vista la composizione estremamente frazionata del capitale della Assicurazioni Generali S.p.a.; Considerata la presenza sul mercato azionario di titoli al portatore che danno diritto di acquistare azioni della Assicurazioni Generali S.p.a. per una quota complessivamente pari a circa il 10% del capitale sociale; Ritenuto di dover assicurare la trasparenza della proprieta' azionaria della Assicurazioni Generali S.p.a.; Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Decreta: Le soglie delle partecipazioni di cui all'art. 1/5- bis, comma 1, legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento alla Assicurazioni Generali S.p.a. sono le seguenti: 2, 5, 10, 15 e 20 per cento del capitale della societa'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 1993 Il Ministro: BARUCCI