IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  contenente   nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  in  particolare  l'art.  23  della  citata legge che prevede
l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle  bottiglie  ed  altri
recipienti   utilizzati   per   la  commercializzazione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  ottobre  1990
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata e garantita del vino "Gattinara" e ne e' stato  approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni  concernenti  le  caratteristiche  e le modalita' per la
fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di  Stato,  per
cui   si   rende  necessario  adottare  misure  transitorie  per  non
ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;
  Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato,  la  necessita'
di  assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire
l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino "Gattinara" avente le
caratteristiche previste dal decreto del Presidente della  Repubblica
20  ottobre  1990  e  quelli  effettivamente  commercializzati con la
denominazione di origine controllata e garantita;
  Ritenuta l'opportunita' di consentire  la  commercializzazione  del
vino  D.O.C.G.  "Gattinara"  utilizzando  le  misure transitorie fino
all'adozione di quelle definitive;
  Ritenuto altresi' di affidare la gestione della distribuzione delle
fascette sostitutive dei contrassegni di Stato alla competente camera
di commercio, industria,  artigianato  ed  agricoltura  di  Vercelli,
depositaria  dell'albo  dei  vigneti  del  "Gattinara"  e  sede della
commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del  regolamento
CEE n. 823/87;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A partire dal 1› dicembre 1993 e fino all'adozione delle misure de-
finitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n.  164,
il   vino   "Gattinara"   potra'   essere   commercializzato  con  la
denominazione di  origine  controllata  e  garantita  utilizzando  le
apposite  fascette  all'uopo  rilasciate  dalla  camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli.
  Dette   fascette   dovranno   recare   la    dicitura    "Ministero
dell'agricoltura  e  foreste", la denominazione del vino, la serie ed
un numero di identificazione ed il  riferimento  alla  capacita'  del
contenitore  e  dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere
posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle  fascette
medesime.