IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, contenente nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto in particolare l'art. 23 della citata legge che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Gattinara" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui si rende necessario adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi; Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino "Gattinara" avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita; Ritenuta l'opportunita' di consentire la commercializzazione del vino D.O.C.G. "Gattinara" utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive; Ritenuto altresi' di affidare la gestione della distribuzione delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato alla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli, depositaria dell'albo dei vigneti del "Gattinara" e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 823/87; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 dicembre 1993 e fino all'adozione delle misure de- finitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino "Gattinara" potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli. Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.