IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 160499 del 15 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 312, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano - entro il 31 agosto 1993 - direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica", piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette: Prezzo di vendita al pubblico Versione Versione IVA e spedizioni incluse, ordinaria F.d.C. Proof. per acquisti unitari di monete ------------------------------ ---------------- -------- a) da 1 a 1500 ......................... L. 27.000 L. 53.000 b) da 1501 a 3000 ...................... " 26.600 " 52.200 c) da 3001 e oltre ..................... " 26.200 " 51.400 Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate. Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 1993 Il direttore generale: DRAGHI Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 161