IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il differimento dei  termini  per  la  presentazione
delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei  redditi
delle  persone  fisiche  e  delle  societa'  e  associazioni  di  cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE)  di  cui  al
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa  al  periodo  di
imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 novembre 1992, n. 461, e' prorogato al 30 giugno 1993. Il  termine
per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e  delle  altre
somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al  18
giugno 1993. 
  2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel
comma 1 da parte dei  soggetti  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente  decreto  e  il  18  giugno  1993,  e'
prorogato al 30 giugno 1993 ed il termine per provvedere ai  relativi
versamenti e' prorogato al 18 giugno 1993. 
  3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa  all'imposta  comunale  per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata
nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato  il
versamento dell'imposta dovuta per tale anno. 
  4. La prima rata dell'imposta comunale sugli  immobili  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1 al  19  luglio
1993.