IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  68  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
  Visti gli articoli 48 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1973,
n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  11  luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art.
154;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981,
n. 842;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,
n. 834;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1989, n.
279;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 6, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 248;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
eseguita con nota n. 000203 dell'8 gennaio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della concessione  dell'equo  indennizzo  a  favore  dei
dipendenti  dell'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il
traffico  aereo  generale,  da  liquidare  sulla  base  delle   norme
richiamate   in   premessa,  il  personale  della  suddetta  Azienda,
inquadrato nelle qualifiche funzionali  o  nei  livelli  retributivi,
viene ripartito secondo la seguente tabella di equiparazione:
   livelli 8  e 7 : personale della ex carriera ausiliaria;
   livello 6 : personale della ex carriera esecutiva;
   livelli 5  e 4 : personale della ex carriera di concetto;
   livelli  3 ,  2 ,  1   e  superiori:  personale  della ex carriera
direttiva;
   qualifica  di  dirigente  e  di  direttore   centrale:   personale
dirigente.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 68 del testo unico degli impiegati civili dello
          Stato,  approvato  con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, tratta
          della concessione di un  equo  indennizzo  per  la  perdita
          della integrita' fisica dipendente da causa di servizio.
             -  Gli  articoli 48 e seguenti del D.P.R. 3 maggio 1957,
          n. 686, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  2  alla
          Gazzetta  Ufficiale n.  200 del 12 agosto 1957, trattano la
          materia della concessione dell'equo indennizzo.
             - Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, approva il  testo
          unico   delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei
          dipendenti civili e militari dello Stato.
             - L'art.  154  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980, detta norme in materia
          di liquidazione dell'equo indennizzo.
             - Il D.P.R. 24 maggio 1981,  n.  145,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del  22 aprile 1981, riguarda
          l'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza  al  volo
          per il traffico aereo generale.
             -  Il  D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 18  del  20  gennaio  1982,  concerne
          l'approvazione   dello  statuto  dell'Azienda  autonoma  di
          assistenza al volo per il traffico aereo generale.
             - Il D.P.R. 30 dicembre 1981,  n.  834,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 18
          gennaio 1982, ha disciplinato il  definitivo  riordinamento
          delle  pensioni  di  guerra,  in  attuazione  della  delega
          prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.
             - Il D.P.R.  7  aprile  1983,  n.  279,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9
          giugno 1983, concerne l'approvazione  del  regolamento  del
          personale  dell'Azienda  autonoma di assistenza al volo per
          il traffico aereo generale.
             - L'art. 17, comma 3, della legge  23  aprile  1988,  n.
          400, disciplina le procedure di emanazione e le forme degli
          atti regolamentari governativi.
             -  L'art. 6, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 248,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197  del  24  agosto
          1990,  reca  le  modalita'  per  la  concessione  dell'equo
          indennizzo,  secondo  le  norme  previste  in  materia  dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
          686,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni   sono
          stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.