L'AUTORITA' PER L'ADRIATICO Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorita' per l'Adriatico e in particolare gli articoli 1, comma 2, lettera b) e 3, comma 2, lettere b) e c), riguardanti, rispettivamente, gli interventi urgenti a tutela della balneabilita' e le competenze del segretario generale della stessa Autorita' per l'Adriatico; Considerato che all'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilita' provvede il Ministro della marina mercantile in base al piano approvato dall'Autorita' per l'Adriatico; Considerato, altresi', che, dall'esperienza degli ultimi quattro anni, si rileva che i fenomeni algali e mucillaginosi che pregiudicano gravemente la balneabilita' del mare Adriatico si presentano con frequenza inderogabile per cui il suddetto piano degli interventi urgenti diventa ripetitivo per molti aspetti; Considerato, infine, che occorre provvedere in tempo utile perche' i ripetuti interventi ottengano un efficace effetto di prevenzione dei fenomeni di cui sopra ed un conseguente notevole risparmio di risorse economiche; Ritenuto che il richiamato art. 3, comma 2, della legge n. 57/1990 fornisce all'Autorita' per l'Adriatico gli strumenti atti ad intervenire, fra l'altro, tramite il segretario generale, per il migliore coordinamento delle attivita' con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, stabilendo i compiti da attribuire allo stesso segretario generale; Delibera: Il Ministro della marina mercantile, tiene conto dei piani gia' approvati dall'Autorita' per l'Adriatico, nell'attuazione tempestiva degli interventi urgenti a tutela della balneabilita' anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e a tal fine si avvale del segretario generale della stessa Autorita' per l'Adriatico. Roma, 5 marzo 1993 Il Presidente: CIAURRO