IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,
numeri 616 e 617;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3
il quale prevede che con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
  Visto   il   decreto   legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  di
approvazione del nuovo codice della strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, di approvazione del regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 15 aprile 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1993;
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  titolo  II,  capo  I, paragrafo 1 - Fasce di rispetto - del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
     a)  all'art. 26 (art. 16 Cod. str.) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
  " 2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4
del codice, le distanze dal confine  stradale,  da  rispettare  nelle
nuove  costruzioni,  nelle  ricostruzioni  conseguenti  a demolizioni
integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
    a) 60 m per le strade di tipo A;
    b) 40 m per le strade di tipo B;
    c) 30 m per le strade di tipo C;
    d) 20 m per le strade di  tipo  F,  ad  eccezione  delle  'strade
vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
    e) 10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.";
     b)  dopo  il  comma  2  del  predetto  art.  26  sono inseriti i
seguenti:
  "2-bis.  Fuori  dei  centri  abitati,  come  delimitati  ai   sensi
dell'art.  4  del  codice,  ma  all'interno  delle zone previste come
edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel
caso che detto strumento  sia  suscettibile  di  attuazione  diretta,
ovvero   se   per  tali  zone  siano  gia'  esecutivi  gli  strumenti
urbanistici  attuativi,  le  distanze  dal   confine   stradale,   da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a
demolizioni  integrali  o  negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
    a) 30 m per le strade di tipo A;
    b) 20 m per le strade di tipo B;
    c) 10 m per le strade di tipo C.
  2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non
sono  stabilite  distanze  minime  dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione. Non sono parimenti  stabilite  distanze
minime  dalle  strade  di  quartiere  dei  nuovi insediamenti edilizi
previsti o in corso di realizzazione.
  2-quater. Le  distanze  dal  confine  stradale,  fuori  dei  centri
abitati,  da  rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di
cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente  alle  strade,
non possono essere inferiori a:
    a) 5 m per le strade di tipo A, B;
    b) 3 m per le strade di tipo C, F.
  2-quinquies.  Per  le  strade  di  tipo F, nel caso di cui al comma
2-quater, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale  ai
fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite
distanze  minime  dalle  strade  di  quartiere dei nuovi insediamenti
edilizi previsti o in corso di realizzazione.";
     c) l'art. 28 (art. 18 Cod. str.) e' sostituito dal seguente:
  "Art. 28 (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati).
- 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati,
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali  e
conseguenti   ricostruzioni  o  negli  ampliamenti  fronteggianti  le
strade, non possono essere inferiori a:
    a) 30 m per le strade di tipo A;
    b) 20 m per le strade di tipo D.
   2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma  1,  non
sono  stabilite  distanze  minime  dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione.
   3. In assenza di strumento urbanistico vigente,  le  distanze  dal
confine  stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere
inferiori a:
    a) 30 m per le strade di tipo A;
    b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
    c) 10 m per le strade di tipo F.
   4. Le  distanze  dal  confine  stradale,  all'interno  dei  centri
abitati,  da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di
cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente  alle  strade,
non possono essere inferiori a:
    a) m 3 per le strade di tipo A;
    b) m 2 per le strade di tipo D.
   5.  Per  le  altre  strade,  nei  casi di cui al comma 4, non sono
stabilite,  distanze  minime  dal  confine  stradale  ai  fini  della
sicurezza della circolazione.".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di
          cui all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382,  in
          materia  di  trasferimento  e di delega di funzioni statali
          alle regioni a statuto ordinario.
             - Il D.P.R. n. 617/1977 reca la soppressione  di  uffici
          centrali e periferici delle amministrazioni statali.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La legge n. 190/1991 reca delega  al  Governo  per  la
          revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina  della
          circolazione stradale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 26 del D.P.R.  n.  495/1992,  quale
          risulta  a  seguito  delle modifiche apportate dal presente
          decreto, e' il seguente:
             "Art. 26 (Art. 16 Cod. str.) (Fasce  di  rispetto  fuori
          dai centri abitati). - 1. La distanza dal confine stradale,
          fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali,
          fossi  o  nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente
          alle strade non puo' essere inferiore alla profondita'  dei
          canali,  fossi  od  escavazioni,  ed  in ogni caso non puo'
          essere inferiore a 3 m.
            2. Fuori dei centri abitati,  come  delimitati  ai  sensi
          dell'art.  4  del codice, le distanze dal confine stradale,
          da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle  ricostruzioni
          conseguenti  a  demolizioni  integrali  o negli ampliamenti
          fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
               a) 60 m per le strade di tipo A;
              b) 40 m per le strade di tipo B;
              c) 30 m per le strade di tipo C;
              d)  20  m  per  le strade di tipo F, ad eccezione delle
          'strade vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52
          del codice;
               e) 10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.
              2-bis. Fuori dei centri  abitati,  come  delimitati  ai
          sensi  dell'art.  4  del  codice, ma all'interno delle zone
          previste come edificabili o trasformabili  dallo  strumento
          urbanistico  generale,  nel  caso  che  detto strumento sia
          suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone
          siano gia' esecutivi gli strumenti  urbanistici  attuativi,
          le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove
          costruzioni,  nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni
          integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade,  non
          possono essere inferiori a:
               a) 30 m per le strade di tipo A;
              b) 20 m per le strade di tipo B;
              c) 10 m per le strade di tipo C.
              2-ter.  Per  le  strade  di  tipo F, nel caso di cui al
          comma 2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine
          stradale ai fini della sicurezza  della  circolazione.  Non
          sono  parimenti  stabilite  distanze minime dalle strade di
          quartiere dei nuovi  insediamenti  edilizi  previsti  o  in
          corso di realizzazione.
              2-quater.  Le  distanze dal confine stradale, fuori dei
          centri  abitati,  da   rispettare   nella   costruzione   o
          ricostruzione  di  muri  di  cinta,  di  qualsiasi natura e
          consistenza, lateralmente alle strade, non  possono  essere
          inferiori a:
               a) 5 m per le strade di tipo A, B;
              b) 3 m per le strade di tipo C, F.
              2-quinquies.  Per  le strade di tipo F, nel caso di cui
          al comma 2-quater, non sono stabilite distanze  minime  dal
          confine    stradale   ai   fini   della   sicurezza   della
          circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze  minime
          dalle  strade  di  quartiere dei nuovi insediamenti edilizi
          previsti o in corso di realizzazione.
             3. La distanza dal confine stradale,  fuori  dai  centri
          abitati,  da  rispettare per impiantare alberi lateralmente
          alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza
          raggiungibile per ciascun tipo di essenza  a  completamento
          del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
             4.  La  distanza  dal confine stradale, fuori dai centri
          abitati, da rispettare  per  impiantare  lateralmente  alle
          strade  siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad
          altezza non superiore ad 1 m sul terreno  non  puo'  essere
          inferiore  a  1  m.  Tale  distanza si applica anche per le
          recinzioni non superiori ad 1 m costituite da  siepi  morte
          in   legno,  reti  metalliche,  fili  spinati  e  materiali
          similari, sostenute da  paletti  infissi  direttamente  nel
          terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
             5.  La  distanza  dal confine stradale, fuori dai centri
          abitati, da rispettare  per  impiantare  lateralmente  alle
          strade,  siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1
          m sul terreno, non  puo'  essere  inferiore  a  3  m.  Tale
          distanza  si  applica  anche  per  le recinzioni di altezza
          superiore ad 1 m sul terreno costituite  come  previsto  al
          comma  4,  e  per  quelle  di  altezza inferiore ad 1 m sul
          terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm  dal
          suolo".