IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che conferisce al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di determinare la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, principali o dipendenti; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1988 con il quale e' stata determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, la misura del compenso globale spettante ai veterinari non statali incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine, porto, aeroporto e dogana interna nell'espletamento dei servizi ad essi affidati; Ritenuto opportuno rideterminare la misura dei compensi stabiliti con il predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1987; Decreta: Il decreto ministeriale 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e' modificato come segue: all'art. 1 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori, operanti negli uffici veterinari principali di confine, porto, aeroporto e dogana interna, viene determinato nella seguente misura lorda: minimo L. 350.000 mensili; massimo L. 1.300.000 mensili"; all'art. 3 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori, operanti esclusivamente negli uffici veterinari principali di con- fine, porto, aeroporto e dogana interna dipendenti dagli uffici principali viene determinato nella seguente misura lorda: minimo L. 350.000 mensili; massimo L. 3.600.000 mensili"; all'art. 5 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le tariffe ed i diritti previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, riscossi per i servizi resi dai veterinari coadiutori, sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.". Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal 1 luglio 1992. Fino a tale data continueranno ad avere applicazione i compensi stabiliti con il citato decreto 7 ottobre 1987. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO p. Il Ministro del tesoro SACCONI Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993 Registro n. 4 Sanita', foglio n. 176