IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza   presentata   dall'amministratore   straordinario
dell'unita' sanitaria locale n. 21 di Padova in data 12 dicembre 1990
intesa  ad  ottenere  il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di  cornea  da  cadavere   a   scopo
terapeutico  presso  il  complesso  clinico  ospedaliero  dell'unita'
sanitaria locale n. 21 di Padova;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in  data  21  febbraio  1992,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 gennaio 1993;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il complesso clinico ospedaliero dell'unita' sanitaria locale n. 21
di Padova e' autorizzato al trapianto di cornea da cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevata   in   Italia   o   importata   gratuitamente
dall'estero.