IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427,  riguardante  regolamento
per la profilassi della peste suina classica;
  Visto  il  decreto  17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE  del  12  giugno  1985
(85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina
classica e di peste suina africana;
  Viste   le   decisioni   del  Consiglio  CEE  del  24  maggio  1988
(88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo,  del  12
febbraio  1990  (90/63/CEE)  che  riconoscono  indenni da peste suina
classica anche alcune province del territorio nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992,  n.
230,  regolamento  di  attuazione  di direttive CEE concernenti norme
sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle  spe-
cie bovina e suina;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  23  novembre  1992  relativa alla
sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Roma;
  Considerato  che  sono  state  revocate  le   misure   di   polizia
veterinaria  adottate  per circoscrivere ed estinguere il focolaio di
peste suina classica accertato  in  un  allevamento  di  suini  della
provincia suddetta;
  Ritenuto  necessario  ripristinare  la  qualifica  di  indenne alla
provincia indicata in epigrafe;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E' revocata l'ordinanza  23  novembre  1992  con  cui  e'  stata
sospesa  la  qualifica  di territorio indenne da peste suina classica
alla provincia di Roma.