IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni interpretative in ordine a talune procedure relative  al
programma di liquidazione dell'EFIM;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 3,  comma
1,  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,  relative  alle
societa'  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del predetto decreto,
possono utilizzarsi le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3,
del medesimo decreto.