IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  sulla  disciplina  igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
  Visti gli articoli 8 e 19 del decreto legislativo 4 febbraio  1993,
n.  65,  di  attuazione  della  direttiva  89/437/CEE  concernente  i
problemi igienici e sanitari relativi alla produzione  ed  immissione
sul mercato degli ovoprodotti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  istanze  per  l'assegnazione del numero di riconoscimento CEE a
stabilimenti per la produzione di ovoprodotti, da presentare ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993,  n.  65,  devono
essere   redatte   in   carta  legale,  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato 1 e corredate dalla documentazione di  cui  all'allegato
2.