Si riporta qui di seguito il testo dell'emendamento sopracitato che e' stato approvato dall'Italia in data 21 febbraio 1992 ed e' entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2, par. 1, il 10 agosto 1992, essendo stato accettato da Danimarca, Canada, Cile, Cina, Comunita' economiche europee, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Maldive, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Sud Africa: ----> Vedere Allegato da Pag. 23 a Pag. 42 della G.U. <---- Traduzione non ufficiale EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO. Articolo 1: EMENDAMENTO A. Preambolo 1. Il sesto comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito dal seguente testo: Determinati a proteggere lo strato di ozono adottando misure cautelari per regolamentare in maniera equa il volume mondiale totale delle emissioni di sostanze che lo impoveriscono, con l'obiettivo fi- nale della loro eliminazione in base agli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche e dei fabbisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, 2. Il settimo comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito dal seguente testo: Riconoscendo che occorrono disposizioni speciali per far fronte ai fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, compresa la previsione di risorse finanziarie addizionali e la possibilita' di accedere a tecnologie appropriate, tenendo presente che l'ampiezza dei fondi necessari e' prevedibile e che si puo' prevedere che tali fondi migliorerebbero in maniera sostanziale la capacita' mondiale di affrontare il problema, scientificamente dimostrato, dell'impoverimento dell'ozono e dei suoi effetti nocivi, 3. Il nono comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito da quanto segue: Considerando l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale in materia di ricerca, di sviluppo e di trasferimento di tecnologie di sostituzione, relative al controllo ed alla riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, in considerazione in particolar modo dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, B. Articolo 1. Definizioni 1. Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo sara' sostituto dal paragrafo seguente: 4. L'espressione "sostanza regolamentata" significa una sostanza nell'annesso A o nell'annesso B al presente Protocollo, sia a se' stante o in miscela. Tale espressione comprende gli isomeri di tale sostanza, salvo diversa indicazione nell'annesso pertinente, ma esclude ogni sostanza regolamentata o miscela indicata nell'annesso pertinente come facente parte della composizione di un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di quella sostanza. 2. Il paragrafo 5 dell'articolo 1 del Protocollo sara' sostituito dal paragrafo seguente:. 5. L'espressione "produzione" significa il quantitativo di sostanze regolamentate prodotte, diminuite del quantitativo distrutto da tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti e del quantitativo totale utilizzato come materia prima per la fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi riciclati e utilizzati non sono considerati come "produzione". 3. Aggiungere il paragrafo in appresso all'articolo primo del protocollo: 9. L'espressione "sostanza di transizione" significa una sostanza specificata all'annesso C del presente protocollo utilizzata sia a se' stante o in miscela. La definizione comprende gli isomeri di questa sostanza salvo eventuale indicazione contraria all'annesso C, ma esclude ogni sostanza di transizione qualora essa si trovi in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o per l'immagazzinamento della sostanza considerata. C. Articolo 2, paragrafo 5 Sostituire il paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo con il seguente paragrafo: 5. Ogni parte puo', per uno qualsiasi o piu' dei periodi di regolamentazione, trasferire ad ogni altra parte una parte del suo livello calcolato di produzione indicato negli articoli da 2 A a 2 E, a patto che il totale combinato dei livelli calcolati di produzione delle Parti in causa per ogni gruppo di sostanze regolamentate non superi i limiti di produzione stabiliti in tali articoli per il gruppo considerato. In caso di trasferimento di tali produzioni, ciascuna delle Parti interessate deve notificare al Segretariato le condizioni del trasferimento ed il periodo entro il quale esso avra' luogo. D. Articolo 2, paragrafo 6 Al paragrafo 6 dell'articolo 2, aggiungere dopo le parole "sostanze regolamentate" allorche' compaiono per la prima volta, le seguenti parole: degli annessi A o B E. Articolo 2, paragrafo 8 a) Al paragrafo 8 a) dell'articolo 2 del Protocollo aggiungere le parole "e degli articoli da 2 A a 2 E" dopo le parole "del presente articolo" ogni qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo. F. Articolo 2, paragrafo 9 a) i) Al paragrafo 9 a) i) dell'articolo 2 del Protocollo, aggiungere dopo l'"annesso A"' le seguenti parole: e/o all'annesso B). G. Articolo 2, paragrafo 9 a) ii) Al paragrafo 9 a) ii) dell'articolo 2 del Protocollo, sopprimere la parte di frase: in rapporto ai livelli del 1986. H. Articolo 2, paragrafo 9 c) i) La parte di frase in appresso e' soppressa dal capoverso c) del paragrafo 9 dell'articolo 2 del protocollo: che rappresenta almeno il 50 per cento del consumo totale delle Parti di sostanze regolamentate ed e' sostituita da: che rappresentano la maggioranza delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 presenti e partecipanti alla votazione nonche' la maggioranza delle Parti non interessate da tale paragrafo presenti e partecipanti alla votazione. I. Articolo 2, paragrafo 10 b) Il testo del comma b) del paragrafo 10 dell'articolo 2 del protocollo e' soppresso ed il paragrafo 10 a) dell'articolo 2 diventa il paragrafo 10. J. Articolo 2, paragrafo 11 Al paragrafo 11 dell'articolo 2, aggiungere le parole "e degli articoli da 2 A a 2 E" dopo le parole "del presente articolo" ogni qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo. K. Articolo 2C - Altri CFC interamente alogenati I seguenti paragrafi saranno aggiunti al Protocollo in quanto articolo 2 C: Articolo 2C - Altri CFC interamente alogenati 1. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1993 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta nello stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1997 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2000 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B sia ridotto a zero. Ogni parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni nazionali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura di un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. L. Articolo 2D - Tetracloruro di carbonio I paragrafi in appresso saranno aggiunti al Protocollo come articolo 2 D: Articolo 2D - Tetracloruro di carbonio 1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1995 e successivamente per ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo II dell'annesso B non superi il quindici per cento annuo del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, in vista di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di detta Parte puo' superare questo limite nella misura del dieci per cento al massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza, regolamentata del Gruppo II dell'annesso B sia ridotto a zero. Ogni Parte che produce questa sostanza, si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione delle sostanze suddette sia ridotto a zero. Tuttavia, in vista di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di ciascuna Parte puo' superare questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. M. Articolo 2 E - 1.1.1. Tricloroetano (metil cloroformio) I paragrafi in appresso saranno aggiunti al Protocollo come articolo 2 E: Articolo 2 E - 1.1.1. Tricloroetano (metilcloroformio) 1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1993 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo, che il suo livello calcolato di produzione di detta sostanza non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1995 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata di consumo del Gruppo III dell'annesso B non superi annualmente il settanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza, si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi annualmente il settanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. 3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2000 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso B non supera annualmente il trenta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte la quale produce questa sostanza, si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi annualmente il trenta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. 4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2005 e successivamente per ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce la sostanza si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di questa sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. 5. Le Parti esamineranno nel 1992 se sia possibile adottare un calendario di riduzioni piu' rapido di quello previsto nel presente articolo. N. Articolo 3. - Calcolo dei livelli delle sostanze regolamentate 1. All'articolo 3 del protocollo, dopo "degli articoli 2 e", aggiungere: "2 A a 2 E". 2. All'articolo 3 del Protocollo, aggiungere la parte di frase "oppure all'annesso B" dopo "all'annesso A" ogni qualvolta questa parte di frase compaia nel testo dell'articolo. O. Articolo 4 - Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non Parti ai Protocollo 1. Sostituire i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 4 con i seguenti paragrafi: 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate dell'annesso A provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo. 1-bis. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate dell'annesso B provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ciascuna Parte vieta l'esportazione di una qualsiasi delle sostanze regolamentate dell'annesso A in uno Stato non Parte al presente Protocollo. 2-bis. A decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione di una qualsiasi delle sostanze regolamentate dell'annesso B in uno Stato non Parte al presente Protocollo. 3. Alla data del 1 gennaio 1992, le Parti avranno stabilito, sotto forma di annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate dell'annesso A, in conformita' con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono opposte, in conformita' con queste procedure, vietano entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non parte al presente Protocollo. 3-bis. Entro tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate dell'annesso B, in conformita' con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono opposte, in conformita' con queste procedure, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo. 4. Alla data del 1 gennaio 1994 le Parti avranno deciso in merito alla possibilita' di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze regolamentate dell'annesso A ma che non contengono tali sostanze. Se questa possibilita' e' ammessa, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di tali prodotti in conformita' con le procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non si sono opposte a cio', secondo tali procedure, vietano oppure limitano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo. 4-bis. Entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti decidono in merito alla possibilita' di vietare o di limitare le importazioni, da parte di ogni Stato non Parte al presente Protocollo, dei prodotti fabbricati mediante sostanze regolamentate dell'annesso B ma che non contengono tali sostanze. Se questa possibilita' e' ammessa, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di tali prodotti secondo le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non si sono opposte all'annesso, secondo tali procedure, vietano o limitano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo. 5. Ciascuna delle Parti scoraggia, in tutta la misura del possibile, le esportazioni delle tecnologie di produzione o di utilizzazione delle sostanze regolamentate in ogni Stato non Parte al Protocollo. 2. Il paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo e' sostituito dal paragrafo seguente: 8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 1- bis, 3, 3- bis, 4 e 4- bis, nonche' le esportazioni menzionate ai paragrafi 2 e 2- bis possono essere autorizzate in provenienza da uno Stato non Parte al presente Protocollo, o in detto Stato, a patto che una riunione delle Parti abbia constatato che tale Stato osserva scrupolosamente le disposizioni degli articoli 2, e da 2 A a 2 E, nonche' del presente articolo e che abbia comunicato dati a tal senso come specificato nell'articolo 7. 3. Il paragrafo in appresso sara' aggiunto all'articolo 4 del protocollo come paragrafo 9: 9. Ai fini del presente articolo, l'espressione "Stato non Parte al presente Protocollo" significa, per quanto concerne ogni sostanza regolamentata, uno Stato o una organizzazione regionale d'integrazione economica che non ha accettato di essere vincolata dalle misure di regolamentazione in vigore per tale sostanza. P. Articolo 5 - Particolare situazione dei paesi in via sviluppo L'articolo 5 del Protocollo e' sostituito da quanto segue: 1. Ogni Parte che e' un paese in via di sviluppo ed il cui livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate dell'annesso A e' inferiore a 0,3 kg per abitante alla data di entrata in vigore del Protocollo nei suoi confronti, oppure successivamente in ogni momento fino al 1 gennaio 1999 e' autorizzata, per soddisfare ai suoi fabbisogni interni essenziali, a soprassedere, per dieci anni, alla osservanza dei provvedimenti di regolamentazione indicati agli articoli da 2 A a 2 E. 2. Tuttavia, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di cui all'annesso A di 0,3 kg per abitante ne' un livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate all'annesso di 0,2 kg per abitante. 3. Nell'applicare una misura di regolamentazione enunciata negli articoli da 2 A a 2 E, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' autorizzata ad utilizzare: a) trattandosi di sostanze regolamentate che figurano all'annesso A, sia la media del suo livello calcolato di consumo annuo per il periodo 1995-1997 compreso, sia il livello calcolato di consumo di 0,3 kg per abitante, con prevalenza per la cifra inferiore, per determinare se essa si confa' alle misure di regolamentazione; b) trattandosi di sostanze regolamentate che figurano all'annesso B, sia la media del suo livello calcolato di consumo annuo per il periodo 1998-2000 compreso, sia il livello calcolato di consumo di 0,2 kg per abitante, con prevalenza per la cifra inferiore, per determinare se essa si confa' alle misure di regolamentazione. 4. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo la quale, in ogni tempo prima di essere sottoposta agli obblighi enunciati negli articoli da 2 A a 2 E derivanti da misure di regolamentazione, si trovi nella impossibilita' di ottenere quantitativi sufficienti.di sostanze regolamentate, puo' notificare questa situazione al Segretariato. Il Segretariato fa immediatamente pervenire un esemplare di questa notifica alle altre Parti le quali esaminano il problema nella loro successiva riunione e decidono gli adeguati provvedimenti da adottare. 5. L'elaborazione dei mezzi atti a consentire consentono alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 di adempiere all'obbligo di conformarsi ai provvedimenti di regolamentazione enunciati negli articoli da 2 A a 2 E e di applicarli, dipendera' dalla attuazione effettiva della cooperazione finanziaria prevista all'articolo 10 e del trasferimento di tecnologia previsto all'articolo 10 A. 6. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 puo' in ogni tempo, comunicare per iscritto al Segretariato che, pur avendo adottato tutte le misure in suo potere, essa non e' in grado di applicare una o piu' delle misure di regolamentazione stabilite negli articoli da 2 A a 2 E a causa del fatto che le disposizioni degli articoli 10 e 10 A non sono state osservate nella misura sufficiente. Il Segretariato trasmette immediatamente un esemplare di tale notifica alle Parti che esaminano la questione nella loro successiva riunione, in debita considerazione del paragrafo 5 del presente articolo e decidono adeguati provvedimenti. 7. Durante il periodo che trascorre tra la notifica e la riunione delle Parti in cui devono essere decisi gli adeguati provvedimenti menzionati nel paragrafo 6 precedente, oppure per un periodo piu' lungo qualora la riunione delle Parti decida in tal senso, le proce- dure di cui all'articolo 8 in caso di inosservanza non saranno invocate contro la Parte che ha effettuato la notifica. 8. Una riunione delle Parti esaminera', al piu' tardi entro oltre il 1995, la situazione delle Parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto concerne l'attuazione effettiva della cooperazione finanziaria ed il trasferimento di tecnologie previste a loro intenzione e adottera' le modifiche che potrebbe essere necessario apportare alle misure di regolamentazione che si applicano a tali Parti. 9. Le decisioni delle Parti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura di quella prevista all'articolo 10. Q. Articolo 6 - Valutazione ed esame delle misure di regolamentazione Aggiungere all'articolo 6, dopo le parole "articolo 2" la seguente parte di frase: "e agli articoli da 2 A a 2 E nonche' la situazione attinente alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni di sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso C". R. Articolo 7 - Comunicazione dati 1. Il testo dell'articolo 7 del Protocollo e' sostituito da quanto segue: 1. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale essa e' divenuta Parte al Protocollo, dati statistici sulla sua produzione, le sue importazioni e le sue esportazioni di ciascuna delle sostanze regolamentate dell'annesso A per l'anno 1986, oppure le valutazioni piu' precise, nella misura del possibile, in caso di mancanza di dati veri e propri. 2. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo per queste sostanze sono entrate in vigore nei confronti di detta Parte, dati statistici sulla sua produzione, sulle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze dell'annesso B, nonche' di sostanze di transizione del gruppo I dell'annesso C per l'anno 1989, oppure le valutazioni piu' precise nella misura del possibile, in caso di mancanza di dati veri e propri. 3. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato dati statistici sulla sua produzione annua (cosi' come definita al paragrafo 5 dell'articolo 1) e, separatamente, - sui quantitativi utilizzati come materie prime, - sui quantitativi distrutti per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti, - sulle importazioni ed esportazioni destinate rispettivamente alle Parti ed alle non Parti, di ciascuna delle sostanze regolamentate degli annessi A e B nonche' delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso C, per l'anno durante il quale sono entrate in vigore le disposizioni relative alle sostanze dell'annesso B nei confronti della Parte considerata e per ciascuno degli anni successivi. Questi dati sono comunicati al massimo entro nove mesi dopo la fine dell'anno al quale si riferiscono. 4. Per le Parti sottoposte alla legislazione delle disposizioni del paragrafo 8 a) dell'articolo 2, saranno soddisfatti gli obblighi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo relativi alla comunicazione di dati statistici sulle importazioni e le esportazioni, se l'Organizzazione regionale d'integrazione economica competente fornisce dati sulle importazioni e sulle esportazioni tra l'Organizzazione e gli Stati che non ne sono membri. S. Articolo 9 - Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico e scambio di informazioni Il comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 9 del Protocollo e' sostituito da quanto segue: a) Le tecnologie piu' adatte a migliorare il contenimento, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate e delle sostanze di transizione, o a ridurre con altri mezzi le emissioni di queste sostanze; T. Articolo 10 - Sistema di finanziamento L'articolo 10 del Protocollo e' sostituito dai paragrafi seguenti: T. Articolo 10 - Sistema di finanziamento 1. Le Parti istituiscono un sistema di finanziamento per assicurare alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente Protocollo una cooperazione finanziaria e tecnica in particolare per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie, al fine di consentir loro di rispettare le misure di regolamentazione previste negli articoli da 2 A a 2 E del Protocollo. Questo sistema di finanziamento sara' alimentato da contributi che si aggiungeranno agli altri contributi finanziari di cui beneficieranno tali Parti e coprira' tutti i costi supplementari convenuti per tali Parti affiche' esse possano conformarsi alle misure di regolamentazione previste dal Protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di costi supplementari sara' stabilito dalla riunione delle Parti. 2. Il sistema creato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo comprende un fondo multilaterale. Puo' anche comprendere altri mezzi di finanziamento multilaterale, regionale e di cooperazione bilaterale. 3. Il Fondo multilaterale: a) copre, a titolo gratuito o per mezzo di prestiti a condizioni di favore, secondo i casi ed in funzione di criteri che saranno stabiliti dalle Parti, i costi supplementari convenuti: v) finanzia la cassa di liquidazione, al fine di: i) aiutare le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 a definire i loro fabbisogni in materia di cooperazione, per mezzo di studi vertenti sui Paesi e su altre forme di cooperazione tecnica; ii) facilitare la cooperazione tecnica al fine di far fronte ai fabbisogni individuati; iii) divulgare in attuazione dell'articolo 9, informazioni e documentazione pertinente, organizza laboratori, stages di formazione ed altre attivita' affini, a favore delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo; iv) agevolare e seguire altre forme di cooperazione bilaterale, regionale e multilaterale a disposizione delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo; c) finanziare i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e spese di sostegno connesse. 4. Il Fondo multilaterale e' posto sotto l'autorita' delle Parti che ne determinano la politica generale. 5. Le Parti istituiscono un Comitato esecutivo che sara' incaricato di definire e di sorvegliare l'attuazione delle politiche operative, delle direttive ed intese amministrative, compreso l'esborso delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Fondo. Il Comitato esecutivo adempiera' alle sue funzioni e responsabilita' in conformita' con il suo Statuto, adottato dalle Parti ed in cooperazione e con l'assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e di altri organismi appropriati in funzione dei loro rispettivi settori di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono selezionati secondo il principio di una rappresentanza equilibrata delle Parti che operano in base al paragrafo 1 dell'articolo 5 e di quelle che non operano in base a tale paragrafo, sono designati dalle Parti. 6. I contributi al Fondo multilaterale che saranno versati in valute convertibili, oppure, a titolo eccezionale, in natura e/o in valuta nazionale, sono versati dalle Parti che non sono regolamentate dal paragrafo 1 dell'articolo 5 in base alla tabella delle quote dell'ONU. Sara' incoraggiato il versamento di contributi di altre Parti. I fondi versati a titolo della cooperazione bilaterale ed in alcuni casi di cui le Parti avranno deciso di comune accordo, a titolo della cooperazione regionale, possono, fino ad una certa percentuale, ed in funzione di criteri che saranno specificati dalle Parti, essere considerati come contributi al Fondo multilaterale, a patto che questa cooperazione, come minimo: a) abbia come unico oggetto di assicurare il rispetto delle disposizioni del Protocollo di Montreal; b) procuri risorse addizionali; c) copra i costi supplementari convenuti. 7. Le Parti adottano il bilancio del Fondo multilaterale corrispondente a ciascun esercizio finanziario e la tabella dei contributi delle Parti. 8. Le risorse del Fondo multilaterale sono sborsate con l'accordo della Parte beneficiaria. 9. Le decisione delle Parti cui si fa riferimento nel presente articolo sono adottate mediante consenso ogni volta cio' sia possibile. Quando tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso hanno fallito e nessun accordo e' stato raggiunto, le decisioni sono adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e partecipanti al voto, maggioranza che rappresenta la maggioranza dei voti delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 presenti e partecipanti al voto, e la maggioranza dei voti delle parti che non sono previste dal presente articolo, presenti e partecipanti al voto. 10. Il sistema finanziario esposto nel presente articolo non pregiudica intese future che potrebbero essere attuate riguardo ad altri problemi ambientali. U. Articolo 10 A - Trasferimento di tecnologie L'articolo in appresso sara' aggiunto al Protocollo come articolo 10 A: U. Articolo 10 A - Trasferimento di tecnologie Ciascuna Parte adotta ogni possibile provvedimento compatibile con i programmi finanziati dai sistemi di finanziamento, affinche': a) i migliori prodotti di sostituzione e tecnologie correlate che non presentino pericoli per l'ambiente siano trasferiti al piu' presto alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5; b) i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati in condizioni eque e le piu' favorevoli possibile. V. Articolo 11 - Riunioni delle Parti Il paragrafo 4, comma g), dell'articolo 11 del Protocollo e' sostituito da quanto segue: g) valutare, in attuazione dell'articolo 6, i provvedimenti di regolamentazione e la situazione per quanto concerne le sostanze di transizione; W. Articolo 17 - Parti aderenti dopo l'entrata in vigore Dopo "articolo 2", aggiungere "dagli articoli da 2 A a 2 E" all'articolo 17. X. Articolo 19 - Denuncia Il testo dell'articolo 19 del Protocollo e' sostituito dal seguente paragrafo: Ogni Parte puo' denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta data al Depositario, allo scadere di un termine di quattro anni dopo aver accettato gli obblighi specificati al paragrafo 1 dell'articolo 2A. Ogni denuncia avra' effetto allo scadere di un termine di un anno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario o ad ogni data ulteriore che puo' essere specificata nella notifica di denuncia. Y. Annessi Gli annessi in appresso sono aggiunti al Protocollo: Annesso B Sostanze regolamentate Potenziale d'impoverimento Gruppo Sostanza dell'ozono - - - Gruppo I: CF3C1 (CFC-13) 1.0 C2FC15 (CFC-111) 1.0 C2F2C14 (CFC-112) 1.0 C3FC17 (CFC-211) 1.0 C3F2C16 (CFC-212) 1.0 C3F3C15 (CFC-213) 1.0 C3F4C14 (CFC-214) 1.0 C3F5C13 (CFC-215) 1.0 C3F6C12 (CFC-216) 1.0 C3F7C1 (CFC-217) 1.0 Gruppo II: CC1 Tetracloruro di carbonio 1,1 Gruppo III: C2H3C1 (*) Tricloroetano 1,1,1 0,1 (metil-cloroformio) (*) La formula non si riferisce al Tricloroetano 1,1,2. Annesso C Sostanze di transizione Gruppo Sostanza - - Gruppo I: CHFC12 (HCFC-21) CHF2C1 (HCFC-22) CH2FC1 (HCFC-31) C22HFC14 (HCFC-121) C2HF2C13 (HCFC-122) C2HF3C12 (HCFC-123) C2HF4C1 (HCFC-124) C2H2FC13 (HCFC-131) C2H2F2C12 (HCFC-132) C2H2F3C1 (HCFC-133) C2H3FC12 (HCFC-141) C2H3F2C1 (HCFC-142) C2H4FC1 (HCFC-151) C3HFC16 (HCFC-221) C3HF2C15 (HCFC-222) C3HF3C14 (HCFC-223) C3HF4C13 (HCFC-224) C3HF5C12 (HCFC-225) C3HF6C1 (HCFC-226) C3H2FC15 (HCFC-231) C3H2F2C14 (HCFC-232) C3H2F3C13 (HCFC-233) C3H2F4C12 (HCFC-234) C3H2F5C1 (HCFC-235) C3H3FC14 (HCFC-241) C3H3F2C13 (HCFC-242) C3H3F3C12 (HCFC-243) C3H3F4C1 (HCFC-244) C3H4FC13 (HCFC-251) C3H4F2C12 (HCFC-252) C3H4F3C1 (HCFC-253) C3H5FC12 (HCFC-261) C3H5F2C1 (HCFC-262) C3H6FC1 (HCFC-271) Articolo 2 - Entrata in vigore 1. Il presente emendamento entra in vigore il 1 gennaio 1992, sotto riserva di deposito in tale data di almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento da parte di Stati o di organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Se in questa data tale condizione non e' stata soddisfatta, l'emendamento entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale condizione e' stata soddisfatta. 2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica sara' considerato come uno strumento che si aggiunge agli strumenti gia' depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 3. Successivamente all'entrata in vigore del presente emendamento in conformita' con il paragrafo 1, questo emendamento entra in vigore per ogni altra Parte al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Certifico che il testo di cui sopra e' la copia conforme dell'emendamento adottato il 29 giugno 1990 nella seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, svoltasi presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale, a Londra, dal 27 al 29 giugno 1990. p. Il segretario generale Il Consigliere legale (Vice-segretario generale per gli affari legali) Carl-August Fleischauer Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 6 dicembre 1990. ----- AGGIUSTAMENTI DA APPORTARE AL PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO A SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO. In base a valutazioni effettuate secondo l'articolo 6 del protocollo, la seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, decide di adottare gli aggiustamenti e le riduzioni della produzione o del consumo delle sostanze regolamentate che figurano all'annesso A del protocollo come segue, rimanendo inteso che: a) l'espressione "il presente articolo" nel testo dell'articolo 2 e l'espressione "articolo 2" nell'insieme del testo del protocollo saranno interpretate come riferentesi agli articoli 2, 2 A e 2 B; b) nell'insieme del testo del protocollo, l'espressione "paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2" sara' interpretata come riferentesi agli articoli 2 A e 2 B; c) l'espressione "paragrafi 1, 3 e 4" che compare nel testo del paragrafo 5 dell'articolo 2 sara' interpretata come riferentesi all'articolo 2 A. A. Articolo 2 A-CFC Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del protocollo diviene il paragrafo 1 dell'articolo 2 A intitolato: "Articolo 2 A-CFC". I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 sono sostituiti dai paragrafi in appresso che saranno numerati come paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 2 A. 2. Durante il periodo che va dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A non superi il 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di queste sostanze nel 1986; a decorrere dal 1 gennaio 1993, il periodo di regolamentazione di dodici mesi per queste sostanze andra' dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1995 e, successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso A non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. 4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1997 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ciascuna parte la quale produce una o piu' di queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni essenziali fondamentali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. 5. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A sia ridotto a zero. Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali, delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. 6. Nel 1992 le parti esamineranno la situazione in vista di accelerare le misure di riduzione di cui nel calendario. B. Articolo 2B - Halons I paragrafi in appresso sostituiranno, come paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 2 b, il paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo: Articolo 2B - Halons 1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1992 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi il suo livello di produzione del 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. 2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1995 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna parte la quale produce una o piu' di queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo sara' applicato salvo se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali per le quali non esiste una soddisfacente soluzione di sostituzione. 3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna parte si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A sia ridotto a zero. Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo si applichera' salvo se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali per le quali non esiste una soddisfacente soluzione di sostituzione. 4. Alla data del 1 gennaio 1993, la parti adotteranno una decisione che determini, se del caso, le utilizzazioni essenziali ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Questa decisione sara' riesaminata dalle parti nelle loro successive riunioni. Certifico che il testo precedente e' la copia conforme degli aggiustamenti adottati il 29 giugno 1990 nella seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, svoltasi presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale a Londra, dal 27 al 29 giugno 1990. p. Il segretario generale Il Consigliere giuridico (Vice-segretario generale per gli affari legali) Carl-August Fleischauer Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 6 dicembre 1990.