AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  21  novembre  1992,  n.
452, e 23 gennaio 1993, n. 15". I DD.LL. n. 452/1992 e n. 15/1993, di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993  e
n. 70 del 25 marzo 1993).
                               Art. 1.
  1.  La  partecipazione  azionaria  del "Fondo per l'elettronica dei
beni di consumo e della componentistica connessa" istituito presso il
Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  nella
societa'  Ristrutturazione  elettronica  S.p.a.  (REL)  costituita ai
sensi del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   807,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 (a), e' trasferita al
Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980,  n.  784
(b),   che   provvede   all'immediata  liquidazione  della  societa',
sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilita'.
 
             (a) Il D.L. n. 807/1981 reca: "Autorizzazione della GEPI
          S.p.a.   ad intervenire nel  settore  dell'elettronica  dei
          beni di consumo e della connessa componentistica".
             (b)  Il testo dell'art. 3 della legge n. 784/1980 (Norme
          per   la   ricapitalizzazione   della    GEPI,    per    la
          razionalizzazione   e   il   potenziamento   dell'industria
          chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale,  della
          continuita'   della   produzione  e  della  gestione  degli
          impianti  del  gruppo  Liquigas-Liquichimica   e   per   la
          realizzazione   del   progetto  di  metanizzazione)  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  - Anche al fine di promuovere il conferimento
          del mandato di cui all'art. 2, il  comitato  istituito  con
          decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
          settembre    1980    e'    autorizzato    a    partecipare,
          sottoscrivendone  le azioni fino al limite del 60 per cento
          del  capitale,  alla   societa'   consortile   per   azioni
          'Consorzio  bancario  S.p.a.  -  CBS',  previo accertamento
          dell'esecuzione dell'obbligo  di  copertura,  da  parte  di
          questa,  delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto
          il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite  cumu-
          late  alla  stessa data dalle societa' controllate e previo
          conferimento, da  parte  dei  soci  della  stessa  societa'
          consortile,  di quote di capitale di valore complessivo non
          inferiore a 40 miliardi.
             La copertura delle  perdite,  cui  si  fa  luogo  previo
          annullamento  del  capitale  sociale  della SIR finanziaria
          S.p.a., e' a carico, fermi gli effetti gia' verificatisi in
          applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 9 luglio  1980,
          n.  301,  e  l'obbligo  degli istituti di cui al successivo
          art. 7, di integrare  ai  sensi  del  comma  precedente  la
          copertura  gia'  effettuata  alla  data del 30 aprile 1980,
          proporzionalmente dei crediti  non  assistiti  da  garanzie
          reali  di  cui  siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed
          istituti di credito, e, ove cio' non sia sufficiente, e'  a
          carico  proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie
          reali di cui siano titolari al 30 giugno  1980  aziende  ed
          istituti di credito.
             A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge il comitato e' autorizzato ad  erogare  alle
          societa'   del   gruppo   SIR,   su   richiesta   dell'ENI,
          finanziamenti  per  sopperire  alle  esigenze  della   loro
          gestione  ed  ad  apportare  alle  stesse  societa' i mezzi
          finanziari necessari per la  copertura  di  perdite  o  per
          aumenti di capitale.
             I  finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al
          tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti".