AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 novembre 1992, n. 452, e 23 gennaio 1993, n. 15". I DD.LL. n. 452/1992 e n. 15/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993 e n. 70 del 25 marzo 1993). Art. 1. 1. La partecipazione azionaria del "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa" istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella societa' Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 (a), e' trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (b), che provvede all'immediata liquidazione della societa', sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilita'.
(a) Il D.L. n. 807/1981 reca: "Autorizzazione della GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica". (b) Il testo dell'art. 3 della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) e' il seguente: "Art. 3. - Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'art. 2, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1980 e' autorizzato a partecipare, sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla societa' consortile per azioni 'Consorzio bancario S.p.a. - CBS', previo accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di copertura, da parte di questa, delle perdite della SIR finanziaria S.p.a. a tutto il 30 giugno 1980 anche in conseguenza delle perdite cumu- late alla stessa data dalle societa' controllate e previo conferimento, da parte dei soci della stessa societa' consortile, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi. La copertura delle perdite, cui si fa luogo previo annullamento del capitale sociale della SIR finanziaria S.p.a., e' a carico, fermi gli effetti gia' verificatisi in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, e l'obbligo degli istituti di cui al successivo art. 7, di integrare ai sensi del comma precedente la copertura gia' effettuata alla data del 30 aprile 1980, proporzionalmente dei crediti non assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito, e, ove cio' non sia sufficiente, e' a carico proporzionalmente dei crediti assistiti da garanzie reali di cui siano titolari al 30 giugno 1980 aziende ed istituti di credito. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato e' autorizzato ad erogare alle societa' del gruppo SIR, su richiesta dell'ENI, finanziamenti per sopperire alle esigenze della loro gestione ed ad apportare alle stesse societa' i mezzi finanziari necessari per la copertura di perdite o per aumenti di capitale. I finanziamenti sono a titolo oneroso e a tasso pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti".