Nel  decreto  rettorale citato in epigrafe, tra l'art. 50 e l'art.
53 riportati rispettivamente alla pag. 22 e alla pag. 23 della  sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, sono inseriti i seguenti articoli:
   "Art.  51.  -  Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente
deve aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali  ed  almeno  in  sei  da  lui scelti fra i
complementari.
   Art. 52. - L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta
e nella relativa discussione orale su un argomento  inerente  ad  una
materia,  fondamentale  o  complementare,  prevista  dall'ordinamento
della facolta' e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con
esito positivo".