Nel decreto rettorale citato in epigrafe, tra l'art. 50 e l'art. 53 riportati rispettivamente alla pag. 22 e alla pag. 23 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 51. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari. Art. 52. - L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facolta' e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo".