IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia  di
ristrutturazione   edilizia   e  di  ammodernamento  tecnologico  del
patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di  residenze  per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto  1989,
n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, comma secondo, sono
stati  definiti  i  criteri  generali  per  la  programmazione  degli
interventi anzidetti;
  Visto il primo comma, del  gia'  citato  art.  20  della  legge  n.
67/1988,  che  autorizza  le  regioni e province autonome di Trento e
Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con  la  Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo
abilitati,  fino  ad  un  limite  del  95%  della  spesa  ammissibile
risultante,  per  il  finanziamento   dei   progetti   di   immediata
realizzazione,  secondo  le modalita' stabilite da ultimo con decreto
del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita'  in
data 5 dicembre 1991;
  Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;
  Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale
sono  state  determinate le predette quote di mutuo in 3.000 miliardi
per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990,
ed e' stata, altresi', riservata la complessiva somma di lire 418,700
miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura  a
carattere  scientifico,  dei policlinici universitari, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanita';
  Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  il
quale  ha  previsto  che  gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i  policlinici  universitari  a  diretta  gestione,  gli
istituti  zooprofilattici  sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di
sanita', possano essere  ammessi  direttamente  alla  contrazione  di
mutui  per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20
della legge n. 67/1988 a valere su  una  apposita  quota  di  riserva
determinata dal CIPE;
  Visto  l'art.  4, comma 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che
fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti  degli  oneri
derivanti  dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a
carico  del  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto   capitale   fino
all'importo massimo di lire 290 miliardi, a decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  1993,  n.  47, che prevede, tra
l'altro, l'armonizzazione della disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Vista  la  propria  delibera  in data 31 marzo 1992 con la quale e'
stata approvata la ripartizione della quota di riserva per  l'importo
di  lire  418,700  miliardi  dei finanziamenti, a valere sull'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, per l'Istituto superiore di sanita',  per  i
policlinici  universitari  a  gestione  diretta  e  per  gli istituti
zooprofilattici sperimentali;
  Considerato   che   l'istituto  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico "Giannina Gaslini" di Genova ha  presentato  il  progetto
esecutivo  relativo  alla ristrutturazione edilizia ed ammodernamento
tecnologico  dell'istituto  stesso,  ed  ha  inoltrato  la   relativa
richiesta di finanziamento;
  Considerato  che  il  progetto ha ottenuto il vaglio di conformita'
del Ministero della sanita';
  Udita la relazione  del  segretario  generale  della  progammazione
economica relativa al parere espresso dal nucleo di valutazione degli
investimenti   pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e  della
programmazione economica, con  particolare  riguardo  alla  immediata
realizzabilita' delle opere;
                              Delibera:
  E'  approvato  ed ammesso al finanziamento, a valere sulla quota di
riserva delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della  legge
11 marzo 1988, n. 67, il seguente progetto: Ristrutturazione edilizia
ed ammodernamento tecnologico dell'istituto "Giannina Gaslini" per la
cura,  difesa  ed  assistenza  dell'infanzia e della fanciullezza con
sede in Genova.
  L'importo del mutuo a carico dello  Stato  ammonta  a  lire  14.630
milioni  al netto della quota del 5% spettante all'istituto "Giannina
Gaslini".
  Restano  a  carico  dell'istituto  "Giannina   Gaslini"   eventuali
maggiori  oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA
dal decreto-legge n. 47/1993 richiamato in premessa.
  Il nucleo per la verifica degli  investimenti  pubblici  procedera'
alle  verifiche  di  competenza,  informando  il  CIPE della regolare
attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 7 aprile 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA