IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina) in data 23 gennaio 1993, n. 26; Visto il parere dell'associazione pro-loco dell'isola di Ponza in data 13 febbraio 1993, n. B/715; Vista la nota del Presidente della giunta regionale del Lazio in data 10 marzo 1993, n. 1035/2P; Vista la nota della prefettura di Latina in data 19 novembre 1992, n. 1660/Gab.; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 4 marzo 1993, n. 209/TI/40; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t i 1. Dal 1 giugno 1993 al 31 ottobre 1993 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza di caravan, autocaravan e autobus. 2. Dall'8 agosto 1993 al 22 agosto 1993 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza (Latina) degli autoveicoli e motoveicoli appartenenti a persone non residenti stabilmente nel comune di Ponza.