IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone  non  facenti
parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti affluire e circolare
nelle isole;
  Vista la delibera della giunta comunale di Ponza (Latina)  in  data
23 gennaio 1993, n. 26;
  Visto  il  parere dell'associazione pro-loco dell'isola di Ponza in
data 13 febbraio 1993, n. B/715;
  Vista la nota del Presidente della giunta regionale  del  Lazio  in
data 10 marzo 1993, n. 1035/2P;
  Vista  la nota della prefettura di Latina in data 19 novembre 1992,
n. 1660/Gab.;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
4 marzo 1993, n. 209/TI/40;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i proposti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t i
  1. Dal 1  giugno 1993 al 31 ottobre 1993 e' vietato l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ponza di caravan, autocaravan e autobus.
  2. Dall'8 agosto 1993 al 22 agosto 1993 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione   sull'isola  di  Ponza  (Latina)  degli  autoveicoli  e
motoveicoli appartenenti a  persone  non  residenti  stabilmente  nel
comune di Ponza.