IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Republica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, ed in particolare l'art. 8, ai sensi del quale occorre determinare i criteri per la ripartizione delle disponibilita' del fondo per l'attuazione della stessa legge 14 agosto 1991, n. 281, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1992; Decreta: I criteri per la ripartizione delle disponibilita' del fondo istituito dall'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono i seguenti: il 42% della disponibilita' viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero dei cani e gatti; il 33% delle disponibilita' viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero dei cani e gatti randagi; il 25% delle disponibilita' viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli abitanti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO p. Il Ministro del tesoro MALVESTIO Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1993 Registro n. 4 Sanita', foglio n. 304