IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale
si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e
assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
presentando apposita dichiarazione dei redditi ai soggetti eroganti i
redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad
effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle ritenute
d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati per l'anno
d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;
Visto l'art. 3, commi 5 e 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che stabilisce che le somme a
debito, prelevate dalla retribuzione o dalla pensione erogata nel
mese di maggio, sono versate dal sostituto di imposta nel successivo
mese di giugno in aggiunta alle ritenute d'acconto effettuate nel
mese di maggio, e che l'importo delle seconde rate d'acconto e'
aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che prevede, tra l'altro,
l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro per la definizione delle modalita' di
versamento degli importi risultanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento delle somme riscosse dai concessionari;
Considerato che per il versamento da parte del sostituto di imposta
dell'IRPEF in acconto e a saldo, nonche' dell'ILOR a saldo, si rende
necessario istituire appositi codici-tributi;
Visti i decreti ministeriali del 16 novembre 1989, con i quali sono
stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento allo
sportello del concessionario mod. 1 e il bollettino di conto corrente
postale mod. 11;
Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle
entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria
l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile
quella gia' in uso;
Decreta:
Art. 1.
Per il versamento da parte del sostituto di imposta, di cui
all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, degli importi relativi alle imposte dovute
dai dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale
presentando il mod. 730, sono istituiti i seguenti codici-tributo e
gruppi:
4731, denominato: "IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di
imposta", gruppo 72;
4730, denominato: "IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto di
imposta", gruppo 73;
3731, denominato: "ILOR a saldo trattenuta dal sostituto di
imposta", gruppo 74;
4715, denominato: "IRPEF di importo minimo trattenuta dal
sostituto di imposta", gruppo 72;
3715, denominato: "ILOR di importo minimo trattenuta dal sostituto
di imposta", gruppo 74.
Le somme di cui al comma 1, vanno versate dal concessionario della
riscossione ai seguenti capitoli ed articoli di bilancio:
gruppo 72 - cap. 1023, art. 19;
gruppo 73 - cap. 1023, art. 20;
gruppo 74 - cap. 1025, art. 16.