IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il  quale
si  dispone  che  i  possessori  di  redditi  di  lavoro dipendente e
assimilati  possono  adempiere   agli   obblighi   di   dichiarazione
presentando apposita dichiarazione dei redditi ai soggetti eroganti i
redditi  stessi,  e  che  i  sostituti di imposta devono procedere ad
effettuare  le  operazioni  di  conguaglio  rispetto  alle   ritenute
d'acconto  operate  e  ai  versamenti d'acconto effettuati per l'anno
d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;
  Visto l'art. 3, commi 5 e  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1992, n. 395, che stabilisce che le somme a
debito, prelevate dalla retribuzione o  dalla  pensione  erogata  nel
mese  di maggio, sono versate dal sostituto di imposta nel successivo
mese di giugno in aggiunta alle  ritenute  d'acconto  effettuate  nel
mese  di  maggio,  e  che  l'importo  delle seconde rate d'acconto e'
aggiunto alle ritenute relative al mese di novembre;
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1992,  n.  395,  che  prevede, tra l'altro,
l'emanazione di un decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro  per la definizione delle modalita' di
versamento   degli   importi   risultanti   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 5;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono  le  modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione  e  il
versamento delle somme riscosse dai concessionari;
  Considerato che per il versamento da parte del sostituto di imposta
dell'IRPEF  in acconto e a saldo, nonche' dell'ILOR a saldo, si rende
necessario istituire appositi codici-tributi;
  Visti i decreti ministeriali del 16 novembre 1989, con i quali sono
stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento  allo
sportello del concessionario mod. 1 e il bollettino di conto corrente
postale mod. 11;
  Considerato  che  per la riscossione presso il concessionario delle
entrate  di  cui  ai  precedenti  commi  non  si   rende   necessaria
l'approvazione  di  una  specifica modulistica, risultando adattabile
quella gia' in uso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per il versamento  da  parte  del  sostituto  di  imposta,  di  cui
all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, degli importi relativi alle imposte dovute
dai  dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale
presentando il mod. 730, sono istituiti i seguenti  codici-tributo  e
gruppi:
   4731,  denominato:  "IRPEF  a  saldo  trattenuta  dal sostituto di
imposta", gruppo 72;
   4730,  denominato:  "IRPEF  in acconto trattenuta dal sostituto di
imposta", gruppo 73;
   3731, denominato:  "ILOR  a  saldo  trattenuta  dal  sostituto  di
imposta", gruppo 74;
   4715,   denominato:   "IRPEF  di  importo  minimo  trattenuta  dal
sostituto di imposta", gruppo 72;
   3715, denominato: "ILOR di importo minimo trattenuta dal sostituto
di imposta", gruppo 74.
  Le somme di cui al comma 1, vanno versate dal concessionario  della
riscossione ai seguenti capitoli ed articoli di bilancio:
   gruppo 72 - cap. 1023, art. 19;
   gruppo 73 - cap. 1023, art. 20;
   gruppo 74 - cap. 1025, art. 16.