IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti i decreti-legge 1  giugno 1987, n. 212, e 31 luglio 1987,  n.
318,  quest'ultimo  convertito  nella  legge  3 ottobre 1987, n. 399,
concernente norme urgenti in materia di agevolazione della produzione
industriale delle piccole e medie imprese;
  Vista  la  legge  16  maggio   1989,   n.   185,   concernente   il
rifinanziamento e la modifica delle agevolazioni alle piccole e medie
imprese di cui alla menzionata legge 3 ottobre 1987, n. 399;
  Visti  i  propri  decreti  ministeriali 4 giugno 1987, n. 255, e 11
settembre 1987, n. 487, concernenti le procedure di attuazione  della
normativa di cui alle precedenti premesse;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma primo, del suddetto decreto
n. 487/1987, con il quale il termine ultimo per la trasmissione delle
domande  di  erogazione  dei  contributi  previsti  dalla   normativa
medesima e' stato prorogato dal 3 luglio 1989 al 31 maggio 1992;
  Viste  le  comunicazioni ministeriali in data 5 giugno 1991, con le
quali veniva comunicata alle imprese interessate la  sospensione  del
procedimento  amministrativo  concernente le istanze aventi numero di
posizione superiore a 31900 a causa dell'esaurimento dei fondi;
  Visto l'art. 6, comma quinto, della legge 5 ottobre 1991,  n.  317,
con   il   quale   sono   state   assegnate   le   somme   necessarie
all'approvazione delle domande  di  contributo  presentate  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 399/1987 e non accolte per esaurimento dei
fondi;
  Rilevato  che  numerose  imprese interessate non hanno trasmesso le
domande di erogazione entro il menzionato termine del 31 maggio 1992,
non essendo state  direttamente  informate  della  riattivazione  del
procedimento   amministrativo   suddetto,   ovvero   avendo  ricevuto
comunicazione della concessione del contributo  successivamente  alla
scadenza del termine medesimo;
  Ravvisata  la  conseguente  opportunita' di prorogare il termine di
cui alle precedenti premesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine del 31 maggio 1992, stabilito con l'art. 2, comma primo,
del  decreto  ministeriale  11  settembre  1987,  n.  487,   per   la
trasmissione  delle  domande  di  erogazione  dei contributi previsti
dalla legge 16 maggio 1989, n. 185, e' prorogato sino al sessantesimo
giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.