IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore; Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali; Vista la legge 1 dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101; Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416, e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvedimenti per l'editoria; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale); Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonche' i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate e' stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento; Visto il proprio decreto del 28 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 1993, con il quale e' stato fissato nella misura del 14,20 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1993; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 12,95 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalla norme indicate in premessa e' pari al 12,95 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1933 e' pari al 13,95 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 1993 Il Ministro: BARUCCI