IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, che attua le
direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE  in  materia  di  ispezione  e
verifica della buona prassi di laboratorio;
  Visto  l'art. 11 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al
Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative
alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per le verifiche  e  le
certificazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  prestazioni rese dal Ministero della sanita' a richiesta e
ad utilita' dei soggetti interessati, riportate  nell'elenco  di  cui
all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, sono
dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate.
  Le  tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo dei
servizi resi nonche' del valore economico delle relative operazioni.