IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, che attua le direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio; Visto l'art. 11 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto medesimo; Decreta: Art. 1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate. Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo dei servizi resi nonche' del valore economico delle relative operazioni.