IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della  predetta  legge  n.  990,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle assicurazioni private contro i danni, e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate alla Phoenix Assurance Public Limited  Com-
pany,  con  sede  in Londra (Gran Bretagna) e rappresentanza generale
per l'Italia in Genova;
  Vista la domanda in data 30 dicembre 1992, con la quale la predetta
rappresentanza generale della Phoenix Assurance Public  Limited  Com-
pany ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni
concernenti  il  trasferimento,  con effetto dal 1  gennaio 1992, del
complesso   aziendale   relativo   alla   medesima    rappresentanza,
comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla rappresentanza
generale per l'Italia della Sun Insurance Office Limited, con sede in
Genova;
  Vista  l'istanza  in  data  30  dicembre  1992,  con  la  quale  la
rappresentanza generale per l'Italia della Sun Insurance Office  Lim-
ited,  in  Genova,  ha  chiesto  l'approvazione delle deliberazioni e
delle  condizioni  concernenti   il   trasferimento   alla   medesima
rappresentanza  generale,  con  effetto  dal  1   gennaio  1992,  del
complesso    aziendale,    comprensivo    dell'intero     portafoglio
assicurativo,   della  rappresentanza  generale  per  l'Italia  della
Phoenix Assurance Public Limited Company, in Genova;
  Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e  di
ogni  altra  attivita' e passivita' della rappresentanza generale per
l'Italia  della  Phoenix  Assurance  Public  Limited   Company   alla
rappresentanza  generale per l'Italia della Sun Insurance Office Lim-
ited, in data 29 dicembre 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate alla Sun Insurance Office Limited, con sede
in  Londra  (Gran Bretagna) e rappresentanza generale per l'Italia in
Genova;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988 di autorizzazione alla
Sun Insurance Office Limited, con sede in Londra  (Gran  Bretagna)  e
rappresentanza  generale  per  l'Italia,  in Genova, ad estendere nel
territorio della Repubblica l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa
nel  ramo  altri  danni ai beni per i rischi "guasti alle macchine" e
"rischi di montaggio";
  Vista la lettera n. 305428 in data 16 aprile  1993,  con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interese
collettivo  -  ISVAP,  ha  espresso  il  proprio parere favorevole in
ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di  cui  sopra,
dando  nel contempo comunicazione che avviso parimenti favorevole era
stato espresso dall'organo di vigilanza inglese;
  Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano
le condizioni previste dalla vigente normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le deliberazioni e le  condizioni,  contenute  negli
atti  citati  in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal
1  gennaio 1992, del  complesso  aziendale,  comprensivo  dell'intero
portafoglio  assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia
della Phoenix Assurance Pubblic  Limited  Company,  in  Genova,  alla
rappresentanza  generale per l'Italia della Sun Insurance Office Lim-
ited, in Genova.