IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 1972 recante  norme  per
l'importazione di miele e cera d'api;
  Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, emanato in
attuazione  delle  direttive  89/395  e   89/396   CEE,   concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Il disposto  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza  ministeriale  14
novembre  1972 non si applica al miele d'importazione confezionato in
contenitori chiusi recanti le indicazioni di  cui  all'art.  6  della
legge  12  ottobre  1982,  n.  753,  come modificato dall'art. 25 del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  e  destinato   al
consumatore.