IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 14 novembre 1972 recante norme per l'importazione di miele e cera d'api; Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, emanato in attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Ordina: Art. 1. Il disposto di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 14 novembre 1972 non si applica al miele d'importazione confezionato in contenitori chiusi recanti le indicazioni di cui all'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e destinato al consumatore.