Si comunica che con regolamenti CEE n. 990/93 e raccomandazione CECA n. 235 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 102 del 28 aprile 1993 e' stata ulteriormente disciplinata in sede comunitaria la materia dei rapporti con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) anche in applicazione della risoluzione 820 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Premesso che da parte italiana e' stata data esecuzione agli atti citati con decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144 (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1993), si comunica che per gli aspetti di competenza di questa amministrazione le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni disciplinate dalla citata normativa dovranno essere indirizzate a questa amministrazione - D. G. import-export - Div. I. Nel formulare le istanze di cui sopra i rappresentanti legali delle societa' dovranno espressamente dichiarare se il capitale aziendale e' partecipato o meno da capitale serbo-montenegrino e se cittadini serbo-montenegrini sono presenti negli organi societari. Contestualmente si comunica che su decisione del Comitato di cui alla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la fornitura via terra potranno essere utilizzati soltanto i posti di frontiera sottoelencati: Republic of Bulgaria: road - Kalotina and Bregovo; rail - Dragoman; Republic of Croazia: road - Dabeli brijeg; Republic of Hungary: road - Tompa, Roszke; rail - Kelabia; Romania: road/rail - Jimbolia, Stamora-Moravta. Per quelle marittime, in assenza di una delibera esplicita del citato Comitato, deve intendersi che le merci possono essere inoltrate, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'arrivo a destino, al porto Montenegrino di Bar. Tali ulteriori elementi dovranno comparire unitamente agli altri dati richiesti, nel modulo conforme all'operazione allegato alla presente circolare, che dovra' formare parte integrante, ai fini della presa in considerazione, dell'istanza indirizzata a questa amministrazione. Gli operatori sono invitati a formulare le istanze in applicazione della normativa in argomento utilizzando l'apposito modulo per le esportazioni, reperibile presso le camere di commercio. La presente circolare, salvo eventuali modifiche, rimarra' in vigore fino a revoca dei provvedimenti normativi citati. Il direttore generale: MARTUSCELLI