Si comunica che con regolamenti CEE n.  990/93  e  raccomandazione
CECA  n.  235  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita'
europea  n.  L  102  del  28  aprile  1993  e'  stata   ulteriormente
disciplinata  in  sede  comunitaria  la  materia  dei rapporti con la
Repubblica federale di Jugoslavia  (Serbia  e  Montenegro)  anche  in
applicazione  della  risoluzione 820 (1993) adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite.
  Premesso che da parte italiana e' stata data esecuzione  agli  atti
citati  con  decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144 (Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 1993),  si  comunica  che  per  gli  aspetti  di
competenza di questa amministrazione le istanze intese ad ottenere le
autorizzazioni  disciplinate  dalla  citata normativa dovranno essere
indirizzate a questa amministrazione - D. G. import-export - Div. I.
  Nel formulare le istanze di cui sopra i rappresentanti legali delle
societa' dovranno espressamente dichiarare se il  capitale  aziendale
e'  partecipato  o meno da capitale serbo-montenegrino e se cittadini
serbo-montenegrini sono presenti negli organi societari.
  Contestualmente si comunica che su decisione del  Comitato  di  cui
alla  risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite per la fornitura via terra potranno essere utilizzati  soltanto
i posti di frontiera sottoelencati:
Republic of Bulgaria: road - Kalotina and Bregovo;
                      rail - Dragoman;
Republic of Croazia:  road - Dabeli brijeg;
Republic of Hungary:  road - Tompa, Roszke;
                      rail - Kelabia;
Romania: road/rail - Jimbolia, Stamora-Moravta.
  Per  quelle  marittime,  in  assenza  di una delibera esplicita del
citato  Comitato,  deve  intendersi  che  le  merci  possono   essere
inoltrate,  entro  il  termine  di  validita' dell'autorizzazione per
l'arrivo a destino, al porto Montenegrino di Bar.
  Tali ulteriori elementi dovranno comparire  unitamente  agli  altri
dati  richiesti,  nel  modulo  conforme  all'operazione allegato alla
presente circolare, che dovra'  formare  parte  integrante,  ai  fini
della  presa  in  considerazione,  dell'istanza  indirizzata a questa
amministrazione.
  Gli operatori sono invitati a formulare le istanze in  applicazione
della  normativa  in  argomento  utilizzando l'apposito modulo per le
esportazioni, reperibile presso le camere di commercio.
  La presente  circolare,  salvo  eventuali  modifiche,  rimarra'  in
vigore fino a revoca dei provvedimenti normativi citati.
                                   Il direttore generale: MARTUSCELLI