IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 12 giugno  1990,  n.  146,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  del 25 luglio 1991, concernente la
disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il  personale
del  comparto  "Scuola",  in  ordine  al  quale sono state sentite le
organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
  Vista la deliberazione del 30  luglio  1991  della  commissione  di
garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale,
"per    rimuovere   un   persistente   contrasto   in   ordine   alla
inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali
ed esami" di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  h),  dell'indicato
protocollo  d'intesa  del  25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio
complessivo sul citato protocollo d'intesa  dopo  aver  acquisito  il
parere  delle  organizzazioni  degli  utenti,  ha  assunto,  ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  predetta  legge  12  giugno
1990,  n.  146,  il  "Lodo"  con  il  quale  ha giudicato "che quanto
previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del protocollo  del
25  luglio  1991  aderisca  alla lettera ed alla ratio della legge n.
146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.", motivando che:
   " a) lo  svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli  esami  e'
legislativamente   individuato   come   oggetto   d'una   prestazione
indispensabile  per   garantire   la   realizzazione   dell'interesse
costituzionalmente  protetto dell'utenza del servzio scolastico (art.
1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)";
   " b) il testo legislativo non  permette  di  isolare,  all'interno
dell'insieme  delle  modalita'  di  svolgimento  predeterminate dalle
competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero";
  Vista la deliberazione del 10 ottobre  1991  della  commissione  di
garanzia  ex  art.  12  della  legge  n.  146/1990,  con  la quale, a
scioglimento  della  riserva  in  precedenza  indicata,  ha  valutato
"idoneo"  nella  sua  interezza  il citato protocollo d'intesa del 25
luglio   1991,   motivando   che   tale   protocollo   "realizza   il
contemperamento  dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento
del diritto  all'istruzione  costituzionalmente  tutelato,  ai  sensi
della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990";
  Viste le ordinanze del Ministro della pubblica istruzione n. 38 del
18 febbraio 1992 e n. 115 del 14 aprile 1993 con le quali vengono de-
terminate  per  l'anno  scolastico  1992-1993  per tutte le scuole ed
istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  di  istruzione  del
territorio  nazionale  "il termine delle attivita' didattiche e delle
lezioni le scadenze per le valutazioni periodiche  ed  il  calendario
delle festivita' e degli esami";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof.
Sabino Cassese, e' stato delegato a provvedere  alla  "attuazione  ..
della  legge  12  giugno 1990, n. 146" e ad "esercitare .. ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la
pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";
  Visto il telefax n. B/4/IND del 28 aprile 1993 della organizzazione
Unicobas/Scuola  - Federazione sindacale dei comitati di base, con la
quale la menzionata organizzazione ha comunicato la proclamazione  di
scioperi  nazionali  per il personale del comparto scuola, diretti in
particolare al "blocco degli scrutini dall'11 al 19  giugno  compresi
per  scuole  medie inferiori e superiori, licei artistici ed istituti
d'arte", ed alla "non consegna e non  compilazione  delle  schede  di
valutazione  nelle  scuole  elementari dal 16 al 22 giugno compresi",
nonche' il telefax n. 3/G del 26  maggio  1993  della  stessa  citata
organizzazione, che "at norma della legge 146/90 intende, quale forma
di    protesta,   unicamente   posticipare   e   comunque   garantire
effettuazione scrutini  di  fine  anno  con  esclusione  sciopero  su
scrutini classi terminali, quindi senza compromettere esami";
  Visto  il  telegramma  n. 00045819 del 25 maggio 1993, con il quale
l'Associazione  Cobas-Comitati  base  scuola  ha  proclamato  per  il
personale  docente  ed ATA del comparto scuola uno sciopero nazionale
per l'intera giornata di venerdi' 11 giugno 1993;
  Visto il telegramma n. 00051732 del 31 maggio 1993,  con  il  quale
l'organizzazione  USI-Scuola, aderente alla Unione sindacale italiana
- nel quadro dell'azione di sciopero  proclamata,  per  i  dipendenti
delle  Amministrazioni  pubbliche,  anche  dall'USI/Ministeri e dalla
LIRA per l'intera giornata dell'11 giugno 1993  -  ha  proclamato  lo
sciopero  anche  per  il  personale del comparto scuola per la stessa
giornata di venerdi' 11 giugno 1993;
  Vista la nota n. 16640 del 21 maggio 1993, con la quale il Ministro
della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione  dell'ordinanza  di
cui   all'art.   8   della  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  nella
considerazione che le agitazioni  in  atto  riguardanti  l'astensione
dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali nelle scuole e
negli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e grado di istruzione,
nonche' la mancata regolare prestazione delle consuete  attivita'  di
svolgimento   degli  scrutini  medesimi  nel  termine  stabilito  dal
calendario scolastico per  la  pubblicazione  degli  scrutini  stessi
"determinerebbero  ritardi  nella  ultimazione  delle  operazioni  di
valutazione, con ripercussioni  nel  normale  inizio  e  conclusione"
degli esami finali;
  Considerato   che   l'obbligo  per  l'esplicazione  delle  predette
attivita' riguardanti lo svolgimento delle operazioni degli  scrutini
finali   e   degli  esami  finali  discende,  in  caso  di  sciopero,
direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12  giugno
1990,  n.  146,  in  quanto  tali attivita' sono ritenute prestazioni
indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di
funzionamento del servizio pubblico essenziale "Istruzione  pubblica"
per  garantire,  nel  suo  contenuto  essenziale,  il  diritto  della
persona,  costituzionalmente  tutelato,  all'istruzione;   previsione
contenuta  peraltro  in  analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2,
lettere d) ed e), e nell'art. 2, comma 1, lettera h), del  richiamato
protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;
  Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le rel-
ative  modalita' e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse
dal Ministro della  pubblica  istruzione,  costituiscono  un  fondato
pericolo   di   un   pregiudizio   grave   ed  imminente  al  diritto
all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990,  n.
146,  art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in
precedenza  indicate  incidono,  rispetto  alle  date   fissate   nel
calendario  scolastico con le richiamate ordinanze del Ministro della
pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e
conclusione di  tutti  gli  scrutini  finali  e  di  conseguenza  sul
regolare inizio e conclusione degli esami finali;
  Viste  le  deliberazioni  del  28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991
della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con
le quali,  rispettivamente,  e'  stato  precisato  che  gli  scioperi
interessanti  le  attivita'  di  non  insegnamento sono soggetti alla
disciplina recata dalla  suddetta  legge  n.  146/1990  ed  e'  stato
ribadito  quanto  contenuto  nella disposizione dell'art. 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 146/1990  "che  non  ammette  differimenti
nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";
  Viste  le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione
di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni
di sciopero riguardanti il blocco degli scrutini finali e degli esami
finali relativi all'anno scolastico  1991-1992,  motivando  che  tali
azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:
    a)  "in quanto contrasta col disposto di cui all'art. 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 146/1990,  il  quale  esclude  -  come  il
richiamato   protocollo   d'intesa   esplicitamente   conferma  -  la
differibilita'  dello  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  agli
scrutini finali";
    b)  in  quanto  "in  base  all'art. 1, comma 2, lettera d), della
legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato
idoneo dalla commissione in data  10  ottobre  1991  prevede  che  le
attivita'  relative  allo svolgimento degli scrutini finali, compresi
quelli di ammissione per gli esami,  devono  essere  garantite  nella
loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario
scolastico";
  Vista,  in  particolare,  la deliberazione del 27 maggio 1993 della
piu' volte  citata  commissione  di  garanzia,  con  la  quale  viene
valutata      negativamente      l'azione      sindacale     promossa
dall'organizzazione  Unicobas  Scuola  -  Federazione  sindacale  dei
comitati  di  base motivando che "l'iniziativa conflittuale descritta
costituisce  violazione   del   precetto   legale   e   convenzionale
dell'indifferibilita'   delle   operazioni  terminali  dei  cicli  di
istruzione";
  Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29
novembre 1991, con la quale - in riferimento ad  analoga  vicenda  di
sciopero  relativa  alle  attivita'  conclusive  dell'anno scolastico
1982/1983 - e' stato sancito che:
   "non  costituisce  attivita'  antisindacale  la  sostituzione   di
docenti  scioperanti  durante  gli scrutini finali e gli esami finali
con altri docenti non scioperanti e con supplenti,  atteso  che  tale
condotta   e'  volta  non  ad  impedire  l'esercizio  della  liberta'
sindacale e del diritto di  sciopero,  ma  a  contenere  gli  effetti
pregiudizievoli  nella  insussistenza  di  un  obbligo della pubblica
amministrazione di subire  passivamente  l'interruzione  del  proprio
servizio";
   "ne'  puo'  sostenersi  che  le  operazioni  degli  esami  e degli
scrutini  costituiscono,  nell'ambito  della   pubblica   istruzione,
prestazioni  di  minore  importanza e che la pubblica amministrazione
non accusava nessuna sollecita  lesione  del  pubblico  servizio,  in
quanto   scrutini   ed  esami  integrano  oggettivamente  il  momento
conclusivo   della   didattica    ed,    attraverso    la    verifica
dell'apprendimento  e  la certificazione abilitante, costituiscono il
necessario e logico epilogo di tutta la  programmazione  annuale  che
impegna  la  massima responsabilita' dei docenti e degli studenti (ed
indirettamente le attese della vita e della economia delle  famiglie,
non certo estranee al servizio)";
  Atteso  che,  nonostante  che alle organizzazioni Unicobas/Scuola -
Federazione sindacale dei comitati di base ed all'Associazione Cobas-
Comitati base scuola ed  USI-Scuola,  aderente  all'Unione  sindacale
italiana, promotrici delle azioni di sciopero in precedenza riportate
sia  stato  ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della
legge  n.  146/1990,   l'invito   a   desistere   dai   comportamenti
determinanti  la indicata situazione di pericolo, non sono cessate le
agitazioni e, conseguentemente, permane  la  situazione  di  pericolo
anzidetto;
  Attesa,  altresi',  l'urgenza  di provvedere, che - in relazione al
citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di
inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed  istituti
scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  di  istruzione del territorio
nazionale  -  impedisce  ulteriori  tentativi  di  conciliazione  del
conflitto  insorto con le organizzazioni che hanno promosso le azioni
di sciopero in precedenza riportate;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse al regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle
date  fissate  dal calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993,
delle operazioni di tutti gli scrutini finali e di conseguenza  anche
quelle  relative al normale inizio, effettuazione e conclusione degli
esami  finali:  interesse  risalente  a  diritto   costituzionalmente
garantito,  che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione
delle azioni di sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed
irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse  stesso  e  gli
interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di
sciopero;
  Considerato  oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di
sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche  in
lesione  del  principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di
agitazioni che  potrebbero  risolversi  in  grave  pregiudizio  degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il
regolare svolgimento degli esami stessi;
  Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini
finali  ed  esami  finali  -  ritenute, come sopra detto, prestazioni
indispensabili, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  lettera  d),  della
legge  12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettere d) ed e), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del  menzionato
protocollo  d'intesa del 25 luglio 1991 - rientrano negli obblighi di
servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art.  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che
le  stesse  consuete  attivita',  per  la loro regolare esplicazione,
richiedono prestazioni, oltre che del personale  docente,  anche  del
necessario    personale   direttivo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario;
                               Ordina:
                               Art. 1.
         Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1.  Il  Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le
misure di  cui  agli  articoli  seguenti,  idonee  ad  assicurare  il
regolare  inizio,  effettuazione e conclusione nelle date fissate dal
calendario relativo all'anno scolastico 1992-1993,  delle  operazioni
di  tutti  gli scrutini finali e di conseguenza anche quelle relative
al normale inizio, effettuazione e  conclusione  degli  esami  finali
nelle  scuole  e  negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di
istruzione del territorio nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella  presente
ordinanza.